Con licenza parlando:
prospettive dei servizi bibliotecari nel mercato
dei diritti sulle opere dell'ingegno

di Rosa Maiello

"Washing one's hands" of the conflict between the powerful
and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral1.

Dedicato ad Anna Maria Mandillo, in memoria.

Diritto all'informazione e diritto d'autore

Il diritto all'informazione comprende il diritto a informare e quello a essere informati ed è un corollario della libertà di manifestazione del pensiero, così come la libertà di coscienza e di opinione, la libertà di ricerca e insegnamento, il diritto allo studio, la libertà di creazione artistica, il diritto-dovere di partecipare alla vita politica e sociale. Le dichiarazioni di organismi internazionali e gli ordinamenti degli stati democratici che le hanno promosse e fatte proprie a livello costituzionale affermano l'universalità e l'inviolabilità di questi diritti e la loro coessenzialità alla persona umana2, senza discriminazioni. Essi implicano un dovere di protezione attiva da parte dei poteri pubblici, tollerano limitazioni solo a difesa di diritti individuali o collettivi di pari rilevanza e coincidono con l'interesse pubblico all'autoconservazione e al benessere dell'intero corpo sociale, perché la loro tutela è considerata condizione imprescindibile per la pace tra i popoli e il progresso delle nazioni3. Ne deriva che, in linea di principio, l'accesso all'informazione è la regola, la sua restrizione è l'eccezione, che può essere posta dalla legge al fine di proteggere altri interessi considerati di pari rilevanza (sicurezza pubblica, onore e identità personale, riservatezza, proprietà intellettuale). Il diritto all'informazione comporta il dovere dei poteri pubblici di garantire a tutti l'opportunità effettiva di ottenere, confrontare, discutere, apprendere, rielaborare l'informazione disponibile, e di comunicare ad altri l'espressione del proprio sapere4. Le politiche pubbliche per realizzare queste finalità sono di vario tipo: si pensi alla legislazione e ai finanziamenti per la scuola, l'università, gli istituti culturali e di ricerca, alle norme in materia di telecomunicazioni, alle misure volte alla tutela e alla fruizione del patrimonio culturale, agli interventi a sostegno dell'arte e della creatività. Il diritto d'autore, che istituisce un monopolio legale sull'utilizzazione delle opere creative dell'ingegno5, dal punto di vista economico è generalmente concepito proprio quale incentivo alla creatività e al progresso della conoscenza. Inoltre, è esso stesso riconosciuto come diritto fondamentale, sia in quanto espressione della personalità dell'autore6, sia in quanto prodotto di un lavoro intellettuale meritevole di giusta remunerazione7, sia, infine, come vero e proprio diritto di proprietà8.

Per queste caratteristiche, il diritto d'autore si configura come una legislazione speciale che attribuisce ad autori e loro aventi causa un insieme di diritti esclusivi di godimento sulle opere creative dell'ingegno, nell'ambito di un framework definito dai trattati internazionali recepiti, con adattamenti, negli ordinamenti comunitario e nazionale. Tradizionalmente, si distingue tra informazione e opere creative dell'ingegno, argomentando che il diritto d'autore non copre le idee, le notizie, i concetti in sé, ma la loro espressione creativa, la forma originale impressa dall'autore alla loro rappresentazione. In concreto, una tale distinzione non è affatto così netta9: si può dire a grandi linee che l'informazione è una rappresentazione di fatti e/o di concetti, che avviene utilizzando un codice linguistico o sistema di segni convenzionale (gestuale, testuale, numerico, musicale, etc.), astrattamente idoneo a essere compreso da uno o più destinatari a cui è rivolta. Può limitarsi a riportare dati (fatti) preesistenti, disponendoli e ordinandoli in un certo modo più o meno innovativo, oppure arricchirli di commenti e altri elementi originali. Certo è che non si comunica un'idea o un fatto senza dargli una qualche forma, ovvero un'espressione. In questo senso, piuttosto che considerare le opere protette dal diritto d'autore qualcosa di diverso dall'informazione in quanto tale, sarebbe forse più corretto dire che le prime stanno alla seconda in rapporto di specie a genere e che questa specialità è frutto di una creazione giuridica.
In ambiente digitale, il diritto d'autore ha assunto un peso preponderante sui servizi bibliotecari, determinando forti condizionamenti al loro normale esercizio. Mentre le strategie dell'Unione Europea a sostegno delle biblioteche accessibili al pubblico, confidando nella capacità di autoregolazione del mercato, si basano prevalentemente su incentivi e raccomandazioni non vincolanti, i diritti esclusivi di utilizzazione economica di autori e loro aventi causa fanno leva da decenni su una produzione normativa intensa e incessante, che ha finito per determinare blocchi alla diffusione della conoscenza a livello internazionale, europeo e nazionale. Nei prossimi paragrafi evidenzieremo le principali criticità e le ragioni a sostegno delle riforme che sono state proposte sia in ambito OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale)10, sia nell'Unione Europea, volte ad armonizzare, ampliare e rafforzare il sistema delle «eccezioni e limitazioni» al diritto d'autore, per facilitare l'accesso più ampio possibile al confronto culturale e creativo e alla produzione di nuova conoscenza.

Diritto d'autore e biblioteche

L'attività di ricerca ed elaborazione creativa e poi la «messa in forma» e la pubblicazione del risultato di questo lavoro comportano costi anche rilevanti, per cui la libertà di accesso non implica logicamente la sua gratuità. Nondimeno, nel momento in cui l'opera è pubblicata (dunque l'autore ha già esercitato il suo diritto morale all'inedito, scegliendo di destinarla all'uso pubblico), in linea di principio il suo utilizzo dovrebbe essere alla portata di tutti. La crescente disponibilità di contenuti culturali messi a disposizione online a scopo commerciale non assicura da sola l'accesso a quei contenuti: per gli utenti attuali e per le generazioni future, la possibilità reale di usarli a scopo di studio, ricerca, apprendimento, insegnamento può essere infatti ostacolata da impedimenti di tipo legale (perché è il produttore a decidere le utilizzazioni consentite), culturale (perché identificare, selezionare e usare l'informazione rilevante per le proprie finalità presuppone la padronanza di metodologie piuttosto complesse), tecnologico (perché l'uso dell'informazione online presuppone l'accesso alla rete e la compatibilità tra il sistema informativo usato e quello del produttore, nonché l'usabilità di quest'ultimo) o economico (perché sono pochissimi coloro i quali godono del privilegio di poter sostenere i costi di tutta l'informazione di cui hanno bisogno).
Se il costo o le condizioni dell'utilizzazione sono insostenibili per uno o più soggetti interessati, o addirittura se l'editore rifiuta di negoziare un compenso per una determinata utilizzazione e non vi è un modo alternativo (ad esempio, tramite una biblioteca) per effettuarla, si crea una situazione di esclusione contrastante con tutti i principi fondamentali sopra richiamati e persino con l'interesse dell'autore alla più ampia diffusione della sua opera12.

Le tecnologie informatiche e telematiche permettono di accrescere la capacità delle biblioteche di rispondere ai bisogni dell'utente ovunque si trovi, tuttavia è proprio nel contesto dei servizi in rete che le biblioteche subiscono vincoli e condizionamenti mai sperimentati in passato: come vedremo, l'estensione e la durata dei diritti di privativa sulle opere dell'ingegno e l'assenza di adeguate forme di bilanciamento con i diritti del pubblico pongono oggi non solo gli utenti, ma anche le biblioteche nella condizione di contraente debole, costrette come sono - per poter svolgere anche in ambiente digitale le loro tradizionali funzioni (sviluppo delle raccolte, servizi agli utenti, conservazione, valorizzazione e accesso a lungo termine, cooperazione interistituzionale, anche transfrontaliera, a beneficio del pubblico) -, ad affrontare complesse e costose negoziazioni e a sottoscrivere minuziosi contratti di licenza d'uso, se e quando queste vengano rilasciate, dai contenuti il più delle volte poco soddisfacenti in rapporto ai fabbisogni da soddisfare.
Per effetto di trattati internazionali, direttive europee e leggi nazionali, l'estensione e l'intensità dei diritti di privativa sulle opere dell'ingegno sono cresciute nell'arco di due secoli e specialmente nell'epoca di internet e nella società dell'informazione: la loro durata è passata dai quattordici anni iniziali13 agli attuali settanta dalla morte dell'ultimo autore14; sono state ampliate le categorie di opere protette e le categorie di titolari15; se in principio oggetto dell'esclusiva era il diritto di pubblicazione e distribuzione in commercio, mentre erano libere le utilizzazioni degli esemplari legittimamente ottenuti, oggi ottengono distinta protezione tutte le possibili ipotesi di utilizzazione16, con specifiche regole per ogni tipo di espressione, formato e mezzo di comunicazione adoperato.
Dagli anni Novanta del secolo scorso ad oggi, le direttive europee hanno avuto un ruolo determinante in questo processo, basato sul convincimento che la natura immateriale dell'opera dell'ingegno e la sua facile riproducibilità impongono un elevato grado di protezione degli interessi dei produttori per favorire gli investimenti nella produzione di nuove opere e nuovi servizi, l'accesso al mercato di nuovi operatori e la libera circolazione nel mercato17. Le esigenze di armonizzazione del diritto d'autore non riguardano solo il mercato interno, ma hanno da secoli respiro internazionale. Le stesse direttive europee sul diritto d'autore recepiscono i trattati OMPI e TRIPs18. Questi trattati consentono alle legislazioni nazionali di prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi soltanto «in certi specifici casi, che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore»19. Le autorità europee, nel recepire questo principio (noto come Three step test, TST)20, hanno scelto di fornire un elenco dettagliato ed 'esaustivo'21delle fattispecie in cui gli stati membri 'possono' prevedere un'eccezione, aggiungendovi inoltre la condizione di un ulteriore controllo di conformità al TST22. Ne è derivato un modello di protezione più intensa e rigida23 di quella già prevista dai trattati, per cui tutte le utilizzazioni non espressamente previste dalle direttive, o previste ma non recepite dalle leggi nazionali, sono da considerare vietate a meno di autorizzazione dei titolari. Molteplici studi24 hanno mostrato come le eccezioni e limitazioni esistenti siano generalmente insufficienti in rapporto ai servizi delle biblioteche e ai bisogni degli utenti finali e come, proprio sul piano delle eccezioni e limitazioni, l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sia ancora carente, determinando problemi ulteriori nel caso di transazioni transfrontaliere, sia nei rapporti con gli editori aventi sede in paesi diversi da quello dell'acquirente, sia nei rapporti interbibliotecari.

Eccezioni e limitazioni vs. licenze d'uso: principali criticità

Le principali criticità riguardano gli atti di riproduzione e gli atti di comunicazione al pubblico effettuati dalle biblioteche per i loro servizi: la seguente breve rassegna, limitata al panorama europeo, permetterà di cogliere le dimensioni del problema.
Gran parte delle opere a stampa o su supporto analogico protette da diritto d'autore presenti nelle biblioteche e negli istituti culturali europei accessibili al pubblico sono fuori commercio, eppure vi è notevole incertezza sulla possibilità di digitalizzarle e a quali condizioni, ovvero se sia lecita l'utilizzazione (per la consultazione, il prestito ecc.) della versione digitalizzata al posto dell'originale; le legislazioni nazionali differiscono da stato a stato e perlopiù hanno recepito in modo restrittivo l'apposita eccezione consentita dall'art. 5(2)c) della direttiva 2001/29/CE.
Quanto alle opere digitali native fornite online dai titolari25 dei diritti o dai loro intermediari, queste non possono essere riprodotte senza un'esplicita autorizzazione/licenza dei titolari e, ove necessaria, senza la loro collaborazione attiva alla rimozione delle misure tecnologiche di protezione sui file, che non può essere imposta26. Numerose licenze standard e anche una significativa percentuale di quelle negoziate dai consorzi bibliotecari per conto delle biblioteche aderenti non consentono la copia permanente a scopo di conservazione e per garantire accesso a lungo termine ai contenuti sottoscritti dopo la conclusione di un abbonamento27, né la variazione di formato quando opportuna ai fini dell'interoperabilità dei sistemi. Nel 2011, è stato calcolato che solo il 15% delle pubblicazioni periodiche online esistenti è oggetto di programmi di conservazione28.
Fino a non molti anni fa, la maggior parte dei contenuti disponibili online a pagamento erano periodici e banche dati bibliografiche e fattuali, prevalentemente sottoscritti da biblioteche universitarie e di ricerca. Negli ultimi anni, con la diffusione degli e-book, sono emersi ulteriori problemi, che riguardano tutte le tipologie di biblioteche, incluse quelle di pubblica lettura: alcuni editori rifiutano di venderli alle biblioteche, o li offrono a prezzi maggiorati rispetto alla versione cartacea, o impongono determinate selezioni di titoli dal loro catalogo, escludendone altri (generalmente, i best-seller e i manuali didattici), o li rimuovono dal loro server senza preavviso e senza giustificazione. Anche quando le biblioteche ottengono una licenza d'uso, spesso le utilizzazioni possibili sono ristrette alla sola lettura, impedendo talvolta persino la stampa o il download per uso personale dell'utente, o limitandole pesantemente. Anche la condivisione dei contenuti all'esterno dell'istituto licenziatario è soggetta a restrizioni, sebbene la tecnologia consenta di fare in modo che l'utilizzazione non differisca da quella che tradizionalmente è associata all'idea del prestito bibliotecario29.

In questo contesto, a maggior ragione lo scambio interbibliotecario tramite posta elettronica o network dedicati subisce notevoli condizionamenti, nonostante il fatto che la cooperazione tra istituti culturali e di ricerca sia prevista da numerose legislazioni e anche l'Unione Europea la consideri fondamentale per migliorare efficienza, efficacia e qualità della loro azione. Nel sistema internazionale del diritto d'autore, lo scambio di documenti tra biblioteche dovrebbe essere considerato un'utilizzazione legittima, perché conforme al TST e perché priva di autonoma rilevanza economica, essendo volta a soddisfare esigenze di consultazione che altrimenti imporrebbero all'utente di recarsi fisicamente in un'altra sede da quella ove lavora e/o risiede. Eppure, nel caso di contenuti online sottoscritti dalle biblioteche, lo scambio interbibliotecario e le sue modalità sono soggette a licenza, licenza che non sempre viene accordata; nel caso di opere a stampa o comunque fissate su supporto, pochissime legislazioni nazionali contengono previsioni espresse circa la possibilità di riprodurle in formato digitale per trasmetterle alla biblioteca ricevente tramite rete telematica e ciò genera incertezza sulla legittimità dell'utilizzazione, tanto più quando lo scambio debba avvenire tra biblioteche di diversa nazionalità30.
È appena il caso di evidenziare, infine, come il sistema delle licenze commerciali influisca sullo sviluppo delle collezioni bibliotecarie: l'acquisto di «pacchetti» di titoli di uno stesso editore o di editori vari aggregati in una stessa piattaforma in base a offerte del tipo «tutto o niente», oppure che rendono la selezione titolo per titolo più costosa31, finisce per attribuire ai principali editori e produttori di banche dati un peso determinante nella selezione dei contenuti culturali e informativi messi a disposizione dalle biblioteche; l'acquisizione a titolo di dono da parte di collezionisti privati o dei loro eredi è poi del tutto esclusa per le pubblicazioni online, essendo queste commercializzate come servizi e non come beni.
Riepilogando: le eccezioni e limitazioni previste dalle direttive europee non coprono adeguatamente i fabbisogni di utilizzazione delle biblioteche; il loro recepimento a livello di legislazioni nazionali è disomogeneo e generalmente è avvenuto in modo restrittivo rispetto alle previsioni delle direttive; per le opere fornite online, i contratti e le misure tecnologiche di protezione prevalgono sulle eccezioni e limitazioni e le utilizzazioni consentite dalle licenze in ambiente digitale permettono minori utilizzazioni rispetto a quelle consentite dalle eccezioni e limitazioni32.

L' approccio tradizionale dell'Unione Europea tra diritti esclusivi e affidamento al mercato

Questi problemi sono da anni all'esame dell'Unione Europea e fanno parte dei temi centrali dell'Agenda digitale per l'Europa33, il piano d'azione da realizzare entro il 2020 per superare gli ostacoli alla creazione di un mercato unico digitale tra i paesi membri. In attuazione dell'Agenda, parallelamente a un'ampia istruttoria sul funzionamento del sistema del diritto d'autore, cominciata nel decennio precedente, sono state finora adottate alcune soluzioni a problemi specifici, come la nuova eccezione ai diritti esclusivi introdotta dalla direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane34, per consentire, a certe condizioni, agli istituti culturali degli stati membri di digitalizzare e mettere in rete le opere di autori non identificati o non reperiti dopo una diligente ricerca35. Entro il 2015 la Commissione intende presentare una proposta di riforma36 che potrebbe comprendere un adeguamento delle eccezioni e limitazioni a favore di utenti, ricerca e istituti culturali in ambiente digitale.
Anche nell'OMPI ferve da anni un confronto su alcune proposte di trattato o altro strumento legale per rafforzare le prerogative di biblioteche e archivi avanzate da numerosi stati del Sudamerica e dell'Africa, nonché dall'India e da altre economie emergenti, che ha visto finora proprio l'Unione Europea e i singoli stati membri - insieme agli Stati Uniti, alla Russia, al Giappone e agli altri paesi che rappresentano le economie più avanzate del pianeta - in posizione contraria a qualsiasi innovazione di carattere legale37.
La riluttanza all'adozione di soluzioni legali per bilanciare i diritti di privativa con quelli del pubblico rispecchia un approccio costantemente adottato dall'Unione Europea, che in questo ambito ha sempre privilegiato anche al proprio interno interventi non vincolanti.
Eppure, la centralità della cultura nelle competenze dell'Unione Europea è innegabile. Il Trattato sull'Unione Europea del 1992, modificato e sostituito dal Trattato di Lisbona del 200738, indica tra gli obiettivi dell'Unione la promozione del progresso scientifico e tecnologico e la vigilanza sullo sviluppo e la tutela del patrimonio culturale europeo39. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2007, incorporata nei trattati istitutivi dell'Unione40, afferma i principi della libertà d'informazione e di ricerca e il diritto all'apprendimento.
Da almeno vent'anni l'Unione promuove digitalizzazione, messa in rete e la più ampia diffusione dell'informazione rilevante per l'apprendimento, per la ricerca, per l'industria e per il turismo, considerando che la ricchezza e il benessere delle nazioni dipendono in misura crescente dalla creazione e dallo sfruttamento delle conoscenze tramite l'uso delle tecnologie dell'informazione41. Persegue questi obiettivi puntando prevalentemente a soluzioni orientate al mercato, ove la legislazione ha essenzialmente lo scopo di incoraggiare l'apporto produttivo dell'imprenditoria privata e la più ampia partecipazione di tutti gli operatori economici. Di fatto, gli interventi in materia di biblioteche sono consistiti finora principalmente in incentivi economici42, raccomandazioni43, tavoli di confronto tra gli stakeholder44. Le stesse eccezioni e limitazioni previste dalle direttive europee sul diritto d'autore, come si è visto, sono in gran parte non vincolanti per gli stati membri.
Solo in ultima istanza45 - quando appaiano vani tutti i tentativi di stimolare senza imporle forme di autoregolamentazione del mercato, oppure l'adozione di misure coerenti da parte dei governi nazionali - nelle materie su cui ha competenza legislativa (tra queste: mercato interno, politiche sociali, tutela dei consumatori, proprietà intellettuale, accordi internazionali su temi che incidono su norme comunitarie), la Commissione Europea interviene prima con consultazioni pubbliche46 seguite da ulteriori tentativi di mediazione e finalmente con proposte di norme vincolanti, che devono però passare al vaglio dei vari organismi decisionali (Parlamento Europeo e Consiglio Europeo), per giungere poi a versioni finali modificate per effetto del lavorìo costante e capillare delle lobby, tra cui generalmente prevalgono quelle che rappresentano interessi commerciali rispetto a quelle che rappresentano gli utenti47.
Posto che la protezione degli interessi commerciali dei titolari di diritti d'autore e di diritti connessi copre solo un aspetto delle condizioni della produzione e circolazione di conoscenza, si deve osservare che, sulla carta, le competenze dell'Unione Europea, tanto sul piano dei rapporti internazionali (articoli 206 e 207 TFUE), quanto su quello del mercato interno (articoli 26 e 114 del TFUE) permetterebbero un'azione più ampia e incisiva a tutela di tutta la filiera dell'informazione digitale, comprese le componenti non commerciali di questa filiera come le biblioteche accessibili al pubblico.

Le ragioni a favore di una riforma

Alla luce del quadro delineato, occorre prendere atto che le scelte politiche finora compiute dall'Unione, caratterizzate da interventismo legislativo a tutela degli interessi di una sola parte del settore culturale e creativo e sostanziale laissez faire (non al mercato in generale, ma) all'autonomia negoziale di quella stessa parte, eventualmente (non obbligatoriamente) temperata dall'attività normativa degli stati membri (comunque limitata dall'esaustività delle eccezioni e limitazioni ammissibili), non hanno favorito il soddisfacimento di altri interessi di pari rilevanza, il cui sacrificio rappresenterebbe effetto non desiderabile48, sia nell'ottica della dovuta tutela di diritti fondamentali49, sia nell'ottica della valorizzazione delle diversità culturali, sia nell'ottica dello sviluppo di un'economia competitiva ed inclusiva. Ed è proprio nella prospettiva di un ripensamento di queste politiche, almeno con riferimento al mercato interno, che la Commissione Europea sembrerebbe essersi cautamente posta fin dal 2008, con il Libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza e, da ultimo, con la comunicazione Sui contenuti nel mercato unico digitale del 18 dicembre 2012.
Dal punto di vista delle biblioteche50, gli elementi essenziali dell'auspicata riforma sono i seguenti: i contenuti digitali accessibili online dovrebbero essere trattati come prodotti e non come servizi, pertanto ad essi dovrebbero applicarsi le eccezioni e limitazioni di legge; le eccezioni e limitazioni dovrebbero essere adeguatamente protette, prevedendo la nullità di clausole contrattuali contrastanti e sanzioni in caso di rifiuto a contrarre o a rimuovere misure tecnologiche di protezione che possano ostacolare utilizzazioni legittime; analogamente alle norme che tutelano i diritti esclusivi, le eccezioni e limitazioni a favore delle biblioteche e della ricerca dovrebbero essere a recepimento obbligatorio per tutti gli stati membri, per superare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri; l'elenco delle eccezioni e limitazioni esistenti andrebbe allargato, per consentire alle biblioteche di offrire servizi adeguati ai fabbisogni degli utenti e in modo tale da superare per via normativa gli ostacoli, altrimenti insuperabili, alla digitalizzazione di massa, al prestito digitale, allo scambio interbibliotecario e a quelle utilizzazioni - come il data-mining o la disponibilità su piattaforme eLearning -, richieste dagli utenti per esigenze di ricerca e riutilizzazione ragionevole senza finalità di lucro; per prevenire l'obsolescenza futura della normativa, dovuta all'evoluzione tecnologica, dovrebbe infine essere prevista una norma generale che autorizzi ulteriori utilizzazioni, seppure non previste dalle direttive, purché compatibili con il 3ST.
Oltre a riequilibrare, nell'interesse degli utenti, la posizione contrattuale delle biblioteche nei confronti degli editori, una tale riforma appare necessaria per superare incertezza legale, costi di transazione e barriere al mercato e per accrescere la disponibilità, la diffusione e la qualità delle pubblicazioni online.

NOTE

Ultima consultazione siti web: 15 novembre 2014.

[1] Paulo Freire, The politics of education: culture, power and liberation. Westport: Bergin & Garvey, 1985, p. 122.

[2] Le radici filosofiche di questa concezione risalgono alla teoria kantiana dell'«uso pubblico della ragione»: cfr. Maurizio Borghi, The public use of reason: a philosophical understanding of knowledge sharing, «The international journal of the humanities», 179 (2006), n. 3, p. 179-186.

[3] Scrive Paolo Caretti, La tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva della costituzione europea. In: La tutela multilivello dei diritti: punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione: atti del convegno, Milano, 4 aprile 2003, a cura di Paola Bilancia e Eugenio De Marco. Milano: Giuffrè, 2004, p. 75: «[...] da un modello, quale quello ottocentesco nel quale lo Stato viene dopo i diritti si è passati ad un modello nel quale lo Stato e diritti nascono insieme, i secondi legittimando il primo». Tuttavia, come osserva Francesco Viola, Diritti umani e scienza giuridica, «Diritti umani e diritto internazionale», 1 (2007), n. 1, p. 49-67, p. 49: «La comunanza intorno ai diritti è più una convergenza sulla centralità di questo tema che un accordo sul suo contenuto».

[4] «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici»: così il primo comma dell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1948, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn.

[5] Per una storia del diritto d'autore cfr. Chiara De Vecchis; Paolo Traniello, La proprietà del pensiero: il diritto d'autore dal Settecento a oggi. Roma: Carocci, 2012.

[6] Da ciò derivano i 'diritti morali' dell'autore, riconosciuti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta più volte fino all'Atto di Parigi del 24 luglio 1971 e oggi affidata alla cura dell'Organizzazione mondiale per la Proprietà intellettuale (OMPI), http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698, che consistono nel diritto alla paternità dell'opera e a esserne riconosciuto autore, a pubblicarla o a mantenerla inedita, all'integrità dell'opera, nonché, nel nostro ordinamento, il diritto a ritirarla dal commercio per gravi ragioni morali. La loro elaborazione teorica viene fatta risalire principalmente a Kant, cfr. Maria Chiara Pievatolo, Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale. In: L'innovazione necessaria, a cura di Arturo Di Corinto. Milano: ISDR, 2006, p. 70-80, http://www.computerlaw.it/public/isdr10_pievatolo.pdf, depositato in http://bfp.sp.unipi.it/chiara/lm/califfo1.html e in http://archiviomarini.sp.unipi.it/103. Sui diritti della personalità, cfr. Giorgio Resta, Diritti della personalità: problemi e prospettive, «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 23 (2007), n. 6, p. 1043-1071. Questa categoria di diritti, tipica degli ordinamenti di civil law, derivanti dalla tradizione romanistica, è regolata da forme di protezione più intensa di quella connessa ai diritti patrimoniali e proprio in quest'ottica la loro negoziabilità è limitata, diversamente da quanto accade negli ordinamenti di common law, che caratterizzano il mondo anglosassone, dove anche i diritti della persona rientrano nella sfera patrimoniale, come una sorta di proprietà dell'individuo su se stesso.

[7] «Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore»: così il secondo comma dell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, cit.

[8] «La proprietà intellettuale è protetta»: così il secondo comma dell'art. 17 Diritto di proprietà della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea», 30 marzo 2010, C83, p. 395, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:it:PDF. La metafora della proprietà intellettuale copre due ordini di apparati normativi: quelli che tutelano le opere creative (diritto d'autore, copyright) e quelli che tutelano brevetti, marchi e modelli industriali (proprietà industriale). Essa ha determinato una progressiva assimilazione concettuale della protezione giuridica dei prodotti dell'ingegno al diritto assoluto di proprietà su beni materiali, basato sul meccanismo dell'esclusione degli altri dal godimento di un bene, ed è contestata da quanti ritengono che la più ampia produzione e diffusione della conoscenza, in quanto prodotto collettivo e indivisibile, resta un fenomeno sociale che dovrebbe essere governato in gran parte da meccanismi di libera condivisione, come avveniva in passato. Cfr. Giovanni Ramello, Property rights and externalities: the uneasy case of knowledge, «European journal of law and economics», 31 (2011), 1, p. 123-141. Altri, come Peter Drahos; John Braithwaite, Information feudalism: who owns the knowledge economy? London: Earthscan, 200, osservano che il regime proprietario applicato ai prodotti dell'ingegno crea situazioni di rendita che ostacolano l'innovazione e lo sviluppo di un mercato competitivo ed equilibrato. All'opposto, vi è chi ritiene che rafforzare i diritti degli autori contribuirebbe ad accrescere la quantità d'informazione liberamente accessibile, cfr. R. Polk Wagner, Information wants to be free: intellectual property and the mythologies of control, «Columbia law review», 103 (May 2003), p. 995-1034, DOI: 10.2307/1123783, http://ssrn.com/abstract=419560. Per una rassegna critica delle diverse teorie della proprietà intellettuale, cfr. William Fischer, Theories of intellectual property. In: New essays in the legal and political theory of property, edited by Stephen Munzer. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 168-199, depositato in http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/Fisher%20IP%20Theory.pdf.

[9 ] Cfr. Jessica Litman, The Public Domain, «Emory law journal», 39 (1990), n. 4, p. 965-1023, depositato in http://law.duke.edu/pd/papers/litman_background.pdf.

[10] Nome italiano di WIPO, World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int. L'OMPI, istituita nel 1967, è dal 1974 un'agenzia specializzata dell'ONU e vigila sull'attuazione dei trattati elencati all'URL http://www.wipo.int/treaties/en/.

[11] A proposito delle circostanze in cui la proprietà intellettuale può determinare effetti escludenti sulla circolazione dell'informazione, cfr. Thomas Dreier, Regulating information: some thoughts on a perhaps not quite so new way of looking at intellectual property. In: Technology and competition mélanges en l'honneur de Hans Ullrich = Technologie et concorrence: contributions in honour of Hans Ullrich, sous la coordination de Josef Drexl; préface de Peter Behrens. Bruxelles: Larcier, 2009, p. 35-53. L'autore propone un approccio interdisciplinare alla proprietà intellettuale, focalizzato su come si configura l'informazione in diversi ambiti applicativi, come può esser regolata e quali strumenti appaiono più appropriati per sostenerne la produzione, l'archiviazione, la gestione, il trasferimento e l'uso.

[12] Secondo Ned May, 2012 Library market size, share & forecast. Burlingame (California): Outsell, 19 gennaio 2012, la spesa globale delle biblioteche nel 2012 è stata pari a 23,78 miliardi di dollari. Per gli editori del settore scienze, tecnologie e medicina, la spesa delle biblioteche universitarie arriva a coprire tra il 68% e il 75% del fatturato annuo, cfr. Mark Ware; Michael Mabe, The STM report: an overview of scientific and scholarly journal publishing. 3rd edition. The Hague: International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, 2012, p. 19, http://www.stm-assoc.org/2012_12_11_STM_Report_2012.pdf.

[13] Era questo il termine, rinnovabile per una volta, previsto dallo «Statute of Anne», la prima legge nazionale, emanata nel regno britannico, ovvero An Act for the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned , 5 april 1709, 8 Anne c. 19.

[14] Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, versione codificata, «Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea», L372/12 del 27 dicembre 2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0116, che ha abrogato e sostituito la Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee», L290, 24 novembre 1993. La direttiva del 1993 fu la prima a livello internazionale a estendere la protezione fino a 70 anni dalla morte dell'autore, con la motivazione che «il periodo di tutela minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti; [...] in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni».

[15] La Convenzione universale di Berna, cit., riferiva la protezione alle opere letterarie e artistiche; il Trattato OMPI sul diritto d'autore, Ginevra, 20 dicembre 1996, http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166, ha esteso la protezione ai software e a qualsiasi espressione creativa, anche qualora la creatività consista nella originale compilazione di dati o di opere preesistenti, come nel caso di una banca dati. Sul concetto giuridico di creatività, cfr. Tribunale Napoli, sez. specializzate, sentenza del 27 febbraio 2014, n. 3085, che evidenzia come esso non coincida con quello di novità assoluta e come, pertanto, la protezione non possa essere esclusa per il solo fatto che un'opera consista in idee e nozioni comuni, essendo sufficiente che l'espressione personale di esse differisca da altre espressioni.

[16] Competono ai titolari i seguenti diritti esclusivi di utilizzazione economica, che possono essere oggetto di atti di disposizione distinti: distribuzione, noleggio, comunicazione al pubblico, riproduzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione, traduzione, rielaborazione, estrazione e reimpiego.

[17] Tale visione, espressa per la prima volta nel cd. «Rapporto Bangemann», cfr. High Level Group on Information Society, Europe and the global information society: Bangemann report recommendations to the European Council. Bruxelles, 26 maggio 1994, reperito in rete all'URL http://vecam.org/IMG/pdf/bangemann.pdf, è stata poi ribadita in tutti gli interventi comunitari in materia di proprietà intellettuale. Tra i più recenti, cfr. la Comunicazione della Commissione Europea, A single market for intellectual property rights: boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. Bruxelles, 24 maggio 2011, COM (2011) 287 final, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf.

[18] Trade-related aspects of intellectual property rights, Marrakesh, 15 aprile 1994, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Questo trattato fa parte di una serie di accordi che hanno dato vita alla WTO, World Trade Organization = Organizzazione Mondiale del Commercio, http://www.wto.org.

[19] Art. 13 dell'Accordo TRIPs cit. e art. 10 del Trattato OMPI sul diritto d'autore, Ginevra, 20 dicembre 1996, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html#P83_10885.

[20] Parte della dottrina ha osservato che il TST «[...] ha già dimostrato di essere un mezzo efficace nel prevenire un eccessivo ricorso alle limitazioni ed eccezioni. Al contrario, non si scorge un meccanismo complementare atto a proibire applicazioni indebitamente restrittive o eccessivamente circoscritte», cfr. Max Planck Institute for intellectual property, A balanced interpretation of the Three-Step Test in copyright law. Munich, September 1 2008, http://www.ip.mpg.de/en/pub/news/declaration_threesteptest.cfm. Trad. it.: Un'interpretazione equilibrata del Three-StepTest nel diritto d'autore: dichiarazione, a cura di Marco Ricolfi e Thomas Margoni, http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test_final_italian.pdf.

[21] Punto (32) del preambolo della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Bruxelles, 22 maggio 2001. «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee», L167/10, 22 giugno 2001.

[22] Art. 5 della direttiva 2001/29/CE. La direttiva regola i diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico e introduce le relative eccezioni e limitazioni, oltre a confermare l'invarianza delle direttive precedentemente emanate, ivi comprese le eccezioni e limitazioni da esse previste (quelle di specifico interesse per le biblioteche riguardano il prestito bibliotecario, quale eccezione al diritto esclusivo di distribuzione, e l'estrazione e il reimpiego di parti non essenziali delle banche dati quali eccezioni ai diritti esclusivi di estrazione e reimpiego).

[23] Cfr. Bernt P. Hugenholtz; Martin R. F. Senftleben, Fair use in Europe: in search of flexibilities. Amsterdam: University of Amsterdam, 29 febbraio 2012 (Law school research papers; 2012-39); (Institute for information law research papers; 2012-33), DOI: 10.2139/ssrn.1959554, depositato in http://ssrn.com/abstract=2013239.

[24] Da ultimo, il rapporto commissionato dalla Commissione Europea allo studio legale De Wolf & Partners, Study on the application of the directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the Information Society (the «InfoSoc Directive»), edited by Jean-Paul Triaille; in collaboration with CRIDS, Centre de Recherche Information, Droit et Société from the University of Namur. Bruxelles: European Union, 2013, DOI: 10.2780/90141, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf. Un'intera sezione del rapporto (p. 243-352) è dedicata alle biblioteche. Precedentemente, un'analisi capillare degli effetti della direttiva 2001/29/CE era stata condotta da Lucie Guibault; Guido Westkamp; Thomas Rieber-Mohn, Study on the implementation and effect in member states' laws of directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society: report to the European Commission, DG Internal Market, February 2007. Amsterdam: University of Amsterdam, 2012, depositato in http://ssrn.com/abstract=200635. Per un quadro della situazione negli stati membri OMPI, cfr. Kenneth Crews, Study on limitations and exceptions for libraries and archives, 26 agosto 2008 (SCCR/17/2), presentato allo Standing Committee on Copyright and related Rights, 17a sessione (Ginevra, 3-7 novembre 2008), http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192. Riveduto e aggiornato in occasione della 29a sessione dello SCCR (Ginevra, 8-12 dicembre 2014), cfr. Id., Study on limitations and exceptions for libraries and archives, 17 novembre 2014 (SCCR/29/3), http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290457.

[25] Il punto (40) del preambolo alla direttiva 2001/29/CE afferma che l'eccezione al diritto di riproduzione non dovrebbe applicarsi ai contenuti online, che sono regolati da contratti di licenza, sebbene aggiunga che i servizi bibliotecari vanno sostenuti, e a tal fine occorre promuovere licenze eque.

[26] L'art. 6 della direttiva 2001/29/CE vieta la rimozione delle misure tecnologiche di protezione, demandando agli stati membri il compito di prevedere soluzioni finalizzate a consentire le utilizzazioni legittime; nel caso di contenuti online, queste soluzioni devono essere negoziate con i fornitori.

[27] Stabilendo l'inesauribilità del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico (ossia qualunque forma di comunicazione a distanza), l'art. 3(3) della direttiva 2001/29/CE configura i contenuti online come servizi che durano per la durata degli accordi ad essi relativi, come afferma espressamente il punto (29) del preambolo: «[...] Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio on-line è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono».

[28] Cfr. Michael Kelley, Potential crisis may be brewing in preservation of e-journals, «Library journal: school library journal on libraries and new media. The digital shift», 23 febbraio 2012, http://www.thedigitalshift.com/2012/02/preservation/potential-crisis-may-be-brewing-in-preservation-of-e-journals/.

[29] Cfr. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), The right to e-read: EBLIDA position paper, Maggio 2014, http://www.eblida.org/e-read/the-right-to-e%E2%80%90read-position-paper-and-statement.html.

[30] Cfr. Simonetta Vezzoso, Document delivery e invio elettronico: profili comunitari alla luce del caso Subito, «DANTe-Diritto d'Autore e Nuove Tecnologie», 1 (2005), n. 1, p. 7-33, depositato in http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00000916/; Harald Müller, Document delivery: the legal situation in some countries. Slides dell'intervento al “V Convegno NILDE: tools, best practices & copyright” (Bolzano, 22 Maggio 2008), https://sites.google.com/site/nildeworld/approfondire-nilde/convegni/nilde-bolzano. Per la situazione in Italia, cfr. Rosa Maiello, Diritto d'autore 2.0? Biblioteche e infrastrutture della conoscenza nelle proposte per la riforma della legge 22 Aprile 1941 n. 633. Testo dell'intervento al “V Convegno NILDE” cit.

[31] Gli editori inoltre impongono clausole che vincolano alla segretezza sui contenuti degli accordi e ciò permette loro di praticare prezzi e condizioni differenti da ente a ente, indipendenti da parametri oggettivi, cfr. Theodore C. Bergstrom [et al.], Evaluating big deal journal bundles. «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America», 111 (2014), n. 26, p. 9425-9430, DOI: 10.1073/pnas.1403006111, http://www.pnas.org/content/111/26/9425.abstract.

[32] Cfr. Tomas A. Lipinski, The incursion of contract law (licensing) in the library: concerns, challenges, opportunities and risks. Testo dell'intervento al World Library and Information Congress: 80th IFLA General Conference and Assembly (Lione, 16-22 agosto 2014). Sessione 199 “Copyright meets other legal matters: the thrust of technology into contract law and competition law” (21 agosto 2014), depositato il 22 agosto 2014, http://library.ifla.org/1052/1/199-lipinski-en.pdf. Osservano Martin Kretschmer [et al.], A review of the relationship between copyright and contract law for the UK strategic advisory board for intellectual property policy. [London]: SABIP, 2010, http://eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/_contractlaw-report.pdf, p. 4: «Even where users should be in position to negotiate, for example in the education, archive and library sectors, there is evidence that statutory limitations and exceptions under copyright law are becoming irrelevant».

[33] Commissione Europea, Un'agenda digitale europea. Bruxelles, 26 agosto 2010, COM (2010) 245 definitivo, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF. L'Agenda digitale è una delle sette iniziative-faro previste nell'ambito della più ampia strategia dell'UE per il periodo 2011-2020, cfr. Id., Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Bruxelles, 3 marzo 2010, COM (2010) 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20IT%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20IT%20version.pdf.

[34] «Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea», L.299, 27 ottobre 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:FULL:IT:PDF, p. 5. La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 10 novembre 2014, n. 163, «Gazzetta Ufficiale. Serie generale», 10 novembre 2014, n. 261, consultabile su Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163.

[35] L'AIB, insieme a molte altre associazioni europee, ha evidenziato i limiti di questa direttiva, riassunti nel comunicato reperibile all'URL http://www.aib.it/attivita/2012/28404-dir-2012-28-ue/. Su questo ed altri interventi dell'Unione Europea, cfr. Rosa Maiello, Politiche e legislazione dell'Unione Europea per la digitalizzazione del patrimonio culturale. «Digitalia», 2013, n. 2, p. 9-23, http://digitalia.sbn.it/article/view/822/549

[36] Cfr. la lettera del presidente e del vicepresidente della Commissione Europea, Jean-Claude Junker e Frans Timmermanns, indirizzata ai presidenti del Parlamento e del Consiglio, sulle iniziative prioritarie per il 2015, http://www.euractiv.com/files/letter_by_juncker_to_parliament_and_council.pdf

[37] Cfr. Associazione italiana biblioteche, Le eccezioni e limitazioni al copyright nell'agenda OMPI/WIPO: aggiornamento, http://www.aib.it/attivita/2014/43906-wipo-copyright-aggiornamento-2014/. 21 luglio 2014. La documentazione sull'attività dello Standing Committee on Copyright and related rights è reperibile a partire dall'URL http://www.wipo.int/policy/en/sccr/.

[38] Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, Lisbona, 13 dicembre 2007, entrato in vigore nel 2009, http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_it.pdf. Le versioni consolidate del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono stati ripubblicati insieme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, Strasburgo, 12 dicembre 2007, in «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Comunicazioni e informazioni», anno 53, C 83, 30 marzo 2010.

[39] Art. 3 ultimo comma TUE e artt. 6 e 167 TFUE.

[40] Art. 6 TFUE.

[41] Un approccio di ampio respiro alla Società dell'informazione fu proposto per la prima volta in Commissione Europea, Crescita, competitività, occupazione - Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo - Libro bianco. Bruxelles, 5 dicembre 1993, COM (93)700, cap. 5/a. Con il Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, si delineò poi una vera e propria strategia decennale dell'Unione per lo sviluppo di «un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi», cfr. Presidency conclusions, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm. La strategia per il decennio successivo è quella delineata nella Comunicazione Europa 2020...., cit.

[42] I primi finanziamenti a progetti di biblioteca digitale furono erogati a partire dalla Decisione 182/1999/CE del 22 dicembre 1998, http://cordis.europa.eu/fp5/src/ec-it.htm, relativa al Quinto programma quadro delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), che indicò l'«accesso ai contenuti scientifici, culturali e di altro genere, mediante la messa in rete di biblioteche, archivi e musei» tra le azioni chiave. Il principale risultato di questi finanziamenti è Europeana, la biblioteca digitale europea (http://www.europeana.eu), nata nel 2008 nell'ambito del Settimo Programma Quadro. Per il 2011-2020 è in vigore il programma denominato Horizon 2020, http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm.

[43] Tra le più recenti: Commissione Europea, Raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale. Bruxelles, 27 ottobre 2011 (2011/711/UE), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:IT:PDF; Id., Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione. Bruxelles, 17 luglio 2012 C(2012) 417 definitivo, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0417&from=IT.

[44] I più recenti sono stati promossi dalla Comunicazione della Commissione Europea, Sui contenuti nel mercato unico digitale. Bruxelles, 18 dicembre 2012, COM (2012) 789 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0789&from=EN, cui ha fatto seguito l'iniziativa Licenses for Europe (http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site), conclusa il 13 novembre 2013 con il documento Ten pledges to bring more content online, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-pledges_en.pdf, ove emergono le questioni aperte su cui le parti non hanno raggiunto accordi volontari. Tutta la documentazione è reperibile all'URL http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/final-plenary-meeting.

[45] Per i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'art. 5 del TUE.

[46] L'ultima è Commissione Europea, Public consultation on the review of the European copyright rules, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf, conclusa il 5 marzo 2014. Una sintesi delle migliaia di risposte pervenute è reperibile all'URL http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf. Una precedente consultazione aveva riguardato specificamente le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, cfr. Commissione Europea, Libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza. Bruxelles, 16 luglio 2008 COM(2008) 466 definitivo, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:IT:PDF. Alla fine del secolo scorso, si attendeva un Libro verde sulle biblioteche (vi accenna una Proposta di risoluzione sulle biblioteche nella società moderna, pubblicata il 25 giugno 1998, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1998-0248+0+DOC+XML+V0//IT#_part6_ref1), che però non è mai stato prodotto. Ulteriore documentazione è reperibile all'URL http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm.

[47] Cfr. Andreas Dür; Gemma Mateo González, Who lobbies the European Union? National interest groups in a multilevel polity, «Journal of European public policy», 19 (2012), n. 7, p. 969-987, DOI: 10.1080/13501763.2012.672103, depositato in http://ssrn.com/abstract=1994448.

[48] Cfr. Commissione Europea, Green paper Copyright and related rights in the information society. Bruxelles, 19 luglio 1995 COM (95) 382 final, reperito online all'URL http://www.jus.unitn.it/faculty/lesson/econ_law/2/miscellanea/libroverdeaut.html: «Of course, the cultural and educational functions of bodies such as public libraries and universities, which have the aim of ensuring the widest possible dissemination of works and data, must be reconciled with the legitimate protection of rightholders».

[49] Per un quadro aggiornato del dibattito su diritti umani e diritto d'autore, cfr. Gabriella Mazzei, La prospettiva dei diritti fondamentali nel diritto d'autore e del copyright, «Forum di Quaderni costituzionali», 29 settembre 2012, http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0343_mazzei.pdf.

[50] Cfr. le risposte alla Public consultation on the review EU copyright rules cit., inviate dall'AIB, http://www.aib.it/attivita/2014/41485-risposte-aib-consultazione-europea-copyright/ e da EBLIDA, http://www.eblida.org/news/eblid.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[1] Associazione Italiana Biblioteche, Le eccezioni e limitazioni al copyright nell'agenda OMPI/WIPO: aggiornamento, 21 luglio 2014, http://www.aib.it/attivita/2014/43906-wipo-copyright-aggiornamento-2014/.

[2] Id., Risposte AIB alla consultazione europea sul copyright. Roma, 5 marzo 2014, http://www.aib.it/attivita/2014/41485-risposte-aib-consultazione-europea-copyright/.

[3] Bergstrom Theodore C. [et al.], Evaluating big deal journal bundles. «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America», 111 (2014), n. 26, p. 9425-9430, DOI: 10.1073/pnas.1403006111, http://www.pnas.org/content/111/26/9425.abstract.

[4] Borghi Maurizio, The public use of reason: a philosophical understanding of knowledge sharing, «The international journal of the humanities», 179 (2006), n. 3, p. 179-186.

[5] Caretti Paolo, La tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva della costituzione europea. In: La tutela multilivello dei diritti: punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione: atti del convegno, Milano, 4 aprile 2003, a cura di Paola Bilancia e Eugenio De Marco. Milano: Giuffrè, 2004.

[6] Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 12 dicembre 2007, ripubblicata in «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea», 30 marzo 2010, C 83, p. 395, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:it:PDF.

[7] Commissione Europea, Un'agenda digitale europea. Bruxelles, 26 agosto 2010, COM (2012) 245 definitivo2, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF.

[8] Id., Crescita, competitività, occupazione - Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo - Libro bianco. Bruxelles, 5 dicembre 1993, COM (93) 700.

[9] Id., Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Bruxelles, 3 marzo 2010, COM (2010) 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20IT%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20IT%20version.pdf.

[10] Id., Green paper Copyright and related rights in the information society. Bruxelles, 19 luglio 1995, COM(95)382 final, reperito online all'URL http://www.jus.unitn.it/faculty/lesson/econ_law/2/miscellanea/libroverdeaut.html.

[11] Id., Libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza. Bruxelles, 16 luglio 2008 COM (2008) 466 definitivo, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:IT:PDF.

[12] Id., Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU. Bruxelles, 26 settembre 2012, http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdf.

[13] Id., Public consultation on the review of the European copyright rules, Bruxelles, 5 dicembre 2013, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf.

[14] Id., Raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale. Bruxelles, 27 ottobre 2011 (2011/711/UE), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:IT:PDF.

[15] Id., Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione. Bruxelles, 17 luglio 2012 C(2012) 417 definitivo, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0417&from=IT.

[16] Id., Raccomandazioni per la digitalizzazione, l'accessibilità e la conservazione dei documenti culturali. Bruxelles, 24 agosto 2006 (2006/585/EC), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0585:IT:HTML.

[17] Id., A single market for intellectual property rights, boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. Bruxelles, 24 maggio 2011, COM (2011) 287 final, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf.

[18] Id., Sui contenuti nel mercato unico digitale. Bruxelles, 18 dicembre 2012, COM (2012) 789 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0789&from=EN.

[19] Id., Ten pledges to bring more content online. Bruxelles, 13 novembre 2013, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-pledges_en.pdf.

[20] Commissione Europea. Directorate General Internal Market and Services. Directorate D - Intellectual property. D1 - Copyright, Report on the responses to the public consultation on the review of the European copyright rules. Bruxelles, luglio 2014, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf.

[21] Consiglio dell'Unione Europea, Risoluzione sulla conservazione della memoria del domani - conservazione dei contenuti digitali per le generazioni future. Bruxelles, 25 giugno 2002 (2002/C 162/02), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:32002G0706(02):IT:HTML.

[22] Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698.

[23] Crews Kenneth, Study on limitations and exceptions for libraries and archives, 26 agosto 2008 (SCCR/17/2), presentato allo WIPO Standing Committee on Copyright and related rights, 17a sessione (Ginevra, 3-7 novembre 2008), http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192.

[24] Id., Study on limitations and exceptions for libraries and archives, 17 novembre 2014 (SCCR/29/3), presentato allo WIPO Standing Committee on Copyright and related rights, 29a sessione (Ginevra, 8-12 dicembre 2014), http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290457.

[25] De Vecchis Chiara; Traniello Paolo, La proprietà del pensiero: il diritto d'autore dal Settecento a oggi. Roma: Carocci, 2012.

[26] De Wolf & Partners, Study on the application of the directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (the «InfoSoc Directive»), edited by Jean-Paul Triaille; in collaboration with CRIDS, Centre de Recherche Information, Droit et Société from the University of Namur. Bruxelles: European Union, 2013, DOI: 10.2780/90141, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf.

[27] Decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, «Gazzetta Ufficiale. Serie generale», 10 novembre 2014, n. 261. Consultabile su Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163.

[28] Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn.

[29] Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, 22 maggio 2001, «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee», L 167/10, 22 giugno 2001.

[30] Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, 12 dicembre 2006, «Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea», L 372/12, 27 dicembre 2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0116, che ha abrogato e sostituito la Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee», L 290, 24 novembre 1993.

[31] Direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, 25 ottobre 2012, «Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea», L 299, 27 ottobre 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:FULL:IT:PDF.

[32] Drahos Peter; Braithwaite John, Information feudalism: who owns the knowledge economy? London: Earthscan, 2002.

[33] Dreier Thomas, Regulating information: some thoughts on a perhaps not quite so new way of looking at intellectual property. In: Technology and competition: contributions in honour of Hanns Ullrich = Technologie et concurrence: mélanges en l'honneur de Hanns Ullrich, sous la coordination de Josef Drexl; préface de Peter Behrens. Bruxelles: Larcier, 2009, p. 35-53.

[34] Dür, Andreas; Mateo González, Gemma, Who lobbies the European Union? National interest groups in a multilevel policy, «Journal of European Public Policy», 19 (2012), n. 7, p. 969-987, DOI: 10.1080/13501763.2012.672103, depositato in http://ssrn.com/abstract=1994448.

[35] European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), The right to e-read: EBLIDA position paper, Maggio 2014, http://www.eblida.org/e-read/the-right-to-e%E2%80%90read-position-paper-and-statement.html.

[36] Id., EBLIDA response on the European Union consultation on copyright rules. The Hague, 5 marzo 2014, http://www.eblida.org/news/eblida-response-on-the-european-union-consultation-on-copyright-rules.html.

[37] Ferri Delia, EU Participation in the UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions: some constitutional remarks. Bolzano, Accademia europea Bolzano, 2005, p. 11-16 (European diversity and autonomy papers ; 3/2005), http://aei.pitt.edu/6167/1/2005_edap03.pdf.

[38] Fischer William, Theories of intellectual property. In: New essays in the legal and political theory of property, edited by Stephen Munzer. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 168-199, depositato in: http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/Fisher%20IP%20Theory.pdf.

[39] Guibault Lucie; Westkamp Guido; Rieber-Mohn Thomas, Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Report to the European Commission, DG Internal Market, February 2007. Amsterdam: University of Amsterdam, 2012, depositato in: http://ssrn.com/abstract=2006358.

[40] High Level Group on information society, Europe and the global information society: Bangemann report recommendations to the European Council. Bruxelles, 26 maggio 1994, reperito in rete all'URL http://vecam.org/IMG/pdf/bangemann.pdf.

[41] Hugenholtz Bernt P.; Senftleben Martin R.F., Fair use in Europe: in search of flexibilities. Amsterdam: University of Amsterdam, 29 febbraio 2012 (Law school research papers; 2012-39); (Institute for information law research papers; 2012-33), DOI: 10.2139/ssrn.1959554, depositato in: http://ssrn.com/abstract=2013239.

[42] Kelley Michael, Potential crisis may be brewing in preservation of e-journals, «Library journal: school library journal on libraries and new media. The digital shift», 23 febbraio 2012, http://www.thedigitalshift.com/2012/02/preservation/potential-crisis-may-be-brewing-in-preservation-of-e-journals/.

[43] Kretschmer Martin [et al.], A review of the relationship between copyright and contract law for the UK Strategic Advisory Board for intellectual property policy. [London]: SABIP, 2010, http://eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/_contractlaw-report.pdf.

[44] Lipinski Tomas A., The incursion of contract law (licensing) in the library: concerns, challenges, opportunities and risks. Testo dell'intervento al "World Library and Information Congress: 80th IFLA General Conference and Assembly" (Lione, 16-22 agosto 2014). Sessione 199 "Copyright meets other legal matters: the thrust of technology into contract law and competition law" (21 agosto 2014), depositato in: http://library.ifla.org/1052/1/199-lipinski-en.pdf.

[45] Litman Jessica, The Public Domain, «Emory law journal», 39 (1990), n. 4, p. 965-1023, depositato in: http://law.duke.edu/pd/papers/litman_background.pdf.

[46] Maiello Rosa, Diritto d'autore 2.0? Biblioteche e infrastrutture della conoscenza nelle proposte per la riforma della legge 22 Aprile 1941 n. 633. Testo dell'intervento al "V Convegno NILDE: tools, best practices & copyright" (Bolzano, 22 Maggio 2008), https://sites.google.com/site/nildeworld/approfondire-nilde/convegni/nilde-bolzano.

[47] Ead., Politiche e legislazione dell'Unione Europea per la digitalizzazione del patrimonio culturale. «Digitalia», 2013, n. 2, p. 9-23, http://digitalia.sbn.it/article/view/822/549.

[48] Gabriella Mazzei, La prospettiva dei diritti fondamentali nel diritto d'autore e del copyright. «Forum di Quaderni costituzionali», 29 settembre 2012, http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0343_mazzei.pdf.

[49] May Ned, 2012 Library market size, share & forecast. Burlingame (California): Outsell, 19 gennaio 2012.

[50] Max Planck Institute for Intellectual Property, A balanced interpretation of the Three-Step Test in copyright law. Munich, September 1 2008, http://www.ip.mpg.de/en/pub/news/declaration_threesteptest.cfm. Trad. it.: Un'interpretazione equilibrata del Three-StepTest nel diritto d'autore: dichiarazione, a cura di Marco Ricolfi e Thomas Margoni, http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test_final_italian.pdf.

[51] Müller Harald, Document delivery: the legal situation in some countries. Slides dell'intervento al "V Convegno NILDE: tools, best practices & copyright" (Bolzano, 22 Maggio 2008), https://sites.google.com/site/nildeworld/approfondire-nilde/convegni/nilde-bolzano.

[52] Poggi Anna Maria, Soft law nell'ordinamento comunitario. Testo della relazione tenuta al Convegno annuale dell'Associazione dei costituzionalisti "L'integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali" (Catania, 14-15 ottobre 2005), http://www.astrid-online.it/eu/contributi/relazioni-/poggi-soft-law-ord-com-aic.pdf.

[53] Polk Wagner R., Information wants to be free: intellectual property and the mythologies of control, «Columbia law review», 103 (May 2003), DOI: 10.2307/1123783, http://ssrn.com/abstract=419560.

[54] Pievatolo Maria Chiara, Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale. In: L'innovazione necessaria, a cura di Arturo Di Corinto. Milano: ISDR, 2006, p. 70-80, http://www.computerlaw.it/public/isdr10_pievatolo.pdf, depositato in: http://bfp.sp.unipi.it/chiara/lm/califfo1.html e in http://archiviomarini.sp.unipi.it/103.

[55] Ramello Giovanni, Property rights and externalities: the uneasy case of knowledge, «European journal of law and economics», 31 (2011), 1, p. 123-141.

[56] Resta Giorgio, Diritti della personalità: problemi e prospettive, «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 23 (2007), n. 6, p. 1043-1071.

[57] Trade-related aspects of intellectual property rights, Marrakesh, 15 aprile 1994, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm.

[58] Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea. Lisbona, 13 dicembre 2007, ripubblicati in versione consolidata in «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Comunicazioni e informazioni», anno 53, n. C83, 30 marzo 2010, consultabili all'URL http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_it.pdf.

[59] Trattato OMPI sul diritto d'autore, Ginevra, 20 dicembre 1996, http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166.

[60] Tribunale Napoli, Sez. specializzate, sentenza del 27 febbraio 2014, n. 3085.

[61] Vezzoso Simonetta, Document delivery e invio elettronico: profili comunitari alla luce del caso Subito, «DANTE - Diritto d'autore e nuove tecnologie», 1 (2005), 1, p.7-33, depositato in http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00000916/.

[62] Viola Francesco, Diritti umani e scienza giuridica, «Diritti umani e diritto internazionale», 1, (2007), n. 1, p. 49-67.

[63] Ware Mark; Mabe Michael, The STM report: an overview of scientific and scholarly journal publishing. 3rd edition. The Hague, International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, 2012, http://www.stm-assoc.org/2012_12_11_STM_Report_2012.pdf.