Il deposito legale regionale in Italia:
stato dell'arte e risultati di una recente indagine

a cura della
Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell'Associazione italiana biblioteche

La Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell'AIB sin dall'inizio del suo mandato, nel 2018, ha individuato nel deposito legale una delle questioni più critiche nel panorama del sistema bibliotecario italiano, e quindi particolarmente meritevole di approfondimento.
Già dalle prime ricerche effettuate è emerso che, a quindici anni dalla legge che normava il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (l. 15/4/2004, n. 106) e a tredici dal regolamento che ne stabiliva in dettaglio aspetti specifici (d.p.r. 3/5/2006, n. 252), si possedevano pochi dati e informazioni aggiornate sul suo funzionamento nei diversi istituti interessati1. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno attivarsi per approfondire in particolare la conoscenza del deposito legale regionale, che viene a integrare quello delle due Biblioteche nazionali centrali e di altri istituti che ricevono materiale a livello centrale, secondo quanto previsto dalla normativa. Lo scopo del lavoro di indagine, che qui si presenta, è stato quindi quello di valutare il funzionamento di questo istituto giuridico nel territorio, partendo dall'ipotesi che siano rimasti diversi elementi critici riconducibili alla stessa normativa o alle modalità della sua applicazione.
Dopo lo Speciale pubblicato su AIB notizie a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell'AIB attiva fra 2003 e 2008 e coordinata da Paola Puglisi2, la prima e unica indagine sul deposito legale in Italia di cui si disponeva era quella a cura della stessa Commissione, e consisteva in un questionario indirizzato alle biblioteche depositarie della copia d'obbligo per le province. I dati raccolti erano relativi all'anno 2003 e l'indagine è stata pubblicata nel 200613. Le risposte ottenute risalivano quindi a un periodo in cui erano i tipografi, e non gli editori, a dover consegnare alle Prefetture le copie d'obbligo per le province4. Per questa ragione, poiché non era stata ancora introdotta la normativa che prevedeva un deposito regionale, il questionario restituiva una realtà piuttosto diversa dall'attuale. Uno degli aspetti al contempo maggiormente innovativi e critici dell'attuale normativa è infatti quello del deposito legale regionale5: l'obbligo per gli editori di depositare due copie delle proprie pubblicazioni in determinate biblioteche della regione in cui hanno sede6. Innovativo7 perché l'istituto, ampiamente auspicato e studiato dall'AIB (seppure la normativa emanata fosse stata molto rivista in sede parlamentare rispetto alle proposte AIB8), introduceva la creazione di un archivio della produzione editoriale italiana decentrato9 e parallelo rispetto a quello del deposito legale nazionale, di pertinenza delle due biblioteche nazionali centrali. Critico perché, anche a causa della sua novità, l'individuazione delle biblioteche depositarie e dei criteri di divisione del materiale da depositare è stata lunga e complessa10.
Il d.min. 28/12/2007 regolava la maggior parte delle regioni e il d.min. 10/12/2009 apportava modifiche per Lombardia e Umbria11.
Alcuni degli istituti così individuati si sono trovati nella condizione di dover affrontare un impegno del tutto nuovo, con procedure in gran parte inedite note unicamente alle due Biblioteche nazionali centrali che già si occupavano delle pubblicazioni ricevute per diritto di stampa12. Alcuni di questi istituti non avevano inoltre nella propria mission, fino all'introduzione del deposito legale regionale, la raccolta generalizzata delle pubblicazioni del territorio di competenza che, in certi casi, sarebbero potute risultare estranee alla fisionomia delle loro collezioni.
Altro aspetto problematico è la difficoltà di un coordinamento tra queste biblioteche appartenenti a enti diversi (comunali, provinciali, regionali, statali e d'altro tipo).
È soprattutto per queste ragioni che la Commissione ha scelto di approfondire il tema del deposito legale regionale. La valenza di quest'ultimo, infatti, supera l'ambito locale sia perché esso costituisce il naturale complemento del livello nazionale del deposito legale, sia perché, tra le biblioteche depositarie, vi è un buon numero di biblioteche pubbliche statali tra cui tutte le biblioteche nazionali13.
A margine del questionario rivolto agli istituti depositari territoriali, si è condotto un controllo capillare sul persistere della titolarità degli stessi a costituire gli archivi regionali. Rispetto all'ultimo d.min. infatti, quello del 2009, i soggetti depositari potevano essere stati sostituiti, integrati o soppressi, proprio in virtù dell'art. 2 del d.min. 28/12/2007 che delegava ad atti regionali, previo parere della Conferenza unificata, la modifica degli istituti interessati.

All'anno 2014 risalgono inoltre diversi interventi legislativi che avrebbero potuto modificare gli assetti del deposito legale sul territorio. In primo luogo, la l. 7/4/2014, n. 56 sull'abolizione delle province, importante perché molti istituti depositari erano proprio provinciali14; quindi il d.p.c.m. 29/8/2014, n. 171, ossia la cosiddetta riforma Franceschini del MiBACT, che fra l'altro prevedeva, in nome del contenimento della spesa, la creazione dei Poli integrati musei-biblioteche guidati da dirigenti museali. Da menzionare anche il d.l. 24/4/2014, n. 66, che includeva un apposito comma, per la riduzione della spesa, specificamente riferito al deposito legale delle pubblicazioni destinate all'Archivio regionale, di cui ha modificato le condizioni, disponendo la consegna di «una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili», in luogo delle due copie previste dal Regolamento attuativo (d.p.r. 3/5/2006, n. 252, art. 1, co. 2)15.
L'attività legislativa del 2014, che mirava alla cosiddetta spending review, poteva implicare conseguenze negative anche per gli istituti preposti al deposito legale sul territorio. In seguito alle ricerche è emerso che i primi due provvedimenti hanno comportato, rispettivamente, il cambio di titolarità di alcuni istituti da provinciale a regionale o comunale16 e l'accorpamento con alcuni poli a trazione museale, ma di fatto nessun cambiamento per il deposito legale. Neanche l'ultimo intervento legislativo, seppure con un articolo specifico sul deposito legale, ha determinato drastici cambiamenti: laddove le regioni si erano organizzate con un archivio centralizzato e diversi archivi provinciali, al fine di mantenere la continuità delle raccolte fino ad allora curate, esse hanno potuto continuare a ricevere due copie, una per la sede centralizzata, e una per quelle del territorio provinciale, chiedendo comunque solitamente solo una copia per ciascun istituto depositario17.
Dalle indagini effettuate online e, quando necessario, mediante e-mail o telefono, le istituzioni depositarie attualmente sono 13118, cinque in meno rispetto a quelle indicate nei d.min. del 2007 e del 2009. Questo il quadro di sintesi:

- Basilicata: è stata chiusa la Mediateca di Matera; i documenti in formato digitale, sonori e video vengono depositati a livello regionale presso la Biblioteca provinciale di Potenza;
- Lazio: l'Archivio regionale di Santa Palomba (Pomezia) ingloba le funzioni dell'ex Discoteca di Stato-Museo dell'audiovisivo (Roma) per i documenti sonori e video della regione;
- Umbria: è stata rimossa dall'elenco la Biblioteca comunale di Città di Castello, introdotta come biblioteca depositaria solo con il d.min. del 2009 e quindi non sede 'storica' di deposito legale;
- Veneto: sono state eliminate dall'elenco degli istituti depositari la Biblioteca civica San Donà di Piave, e le mediateche padovane; entrambe erano state inserite solo con il d.min. del 2007, non erano quindi sedi 'storiche' di deposito legale. I soggetti e le sceneggiature cinematografiche, già di competenza delle mediateche padovane, sono passati al Consorzio biblioteche padovane associate.

Altri elementi da sottolineare, per evidenziare la varietà delle situazioni anche a seguito degli interventi normativi del 2014 di cui sopra, sono:
- Abruzzo: le 4 biblioteche provinciali sono passate alla Regione, e continuano a ricevere ciascuna 2 copie per il territorio provinciale;
- Basilicata: le 2 biblioteche provinciali sono rimaste tali, e ricevono ciascuna 1 copia di ciò che viene pubblicato nell'intero territorio regionale;
- Campania: le biblioteche provinciali sono rimaste tali e ricevono 1 copia per il territorio provinciale. Una delibera regionale del 2007 registra la volontà di costituire un archivio regionale con apposita sede unica, ma è ancora da istituire;
- Molise: la Biblioteca di Campobasso “Pasquale Albino”, già provinciale e sede di deposito provinciale e regionale, è stata assegnata al Polo museale del Molise e quindi al MiBACT; è chiusa dal 1° settembre 201619;
- Puglia: la Biblioteca provinciale di Bari è passata alla Città metropolitana; la Biblioteca provinciale di Brindisi ora fa parte del Polo biblio-museale della città ed è passata alla Regione; la Biblioteca provinciale di Foggia è passata alla Regione; la Biblioteca provinciale di Lecce è rimasta tale ma è gestita dalla Regione (è stata stipulata per questo una convenzione di dieci anni);
- Sicilia: la Biblioteca Fardelliana di Trapani, già provinciale, è diventata ente pubblico vigilato dal Comune;
- Sono state inglobate in poli museali le seguenti biblioteche depositarie statali: la Biblioteca Estense universitaria di Modena (Polo delle Gallerie Estensi), la Biblioteca Braidense di Milano (Polo della Pinacoteca di Brera), la Palatina di Parma (Polo del Complesso monumentale della Pilotta).

Tutto ciò fa emergere con quante difficoltà le nostre biblioteche riescano a mantenere i loro servizi, oltre a esplicare il ruolo di biblioteche depositarie.
Di seguito, la distribuzione dei 131 istituti depositari per regione, a partire dalle regioni che ne hanno in numero maggiore20:
- Lombardia: 16;
- Toscana: 13;
- Sicilia: 12;
- Emilia-Romagna: 11;
- Piemonte: 10; Veneto: 10;
- Lazio: 8;
- Marche: 7; Puglia: 7;
- Abruzzo: 6; Calabria: 6;
- Campania: 5; Liguria: 5;
- Friuli-Venezia Giulia: 4;
- Trentino-Alto Adige: 3;
- Basilicata: 2; Molise: 2; Umbria: 2;
- Sardegna: 1; Valle d'Aosta: 1.

Il numero di istituti appartenenti alle diverse tipologie di enti è il seguente:
- 19 statali (di cui 6 Biblioteche nazionali: Sagarriga Visconti-Volpi di Bari, Nazionale di Cosenza, Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, Braidense di Milano, Universitaria di Torino, Marciana di Venezia) (pari al 15% del totale degli istituti depositari sul territorio);
- 18 regionali (14%);
- 9 provinciali (7%);
- 68 comunali (51%);
- 1 di università (quella di Bologna, già statale) (1%);
- 16 di altri enti (pubblici, consorzi, associazioni, fondazioni) (12%);

La maggior parte delle regioni (60%) ha una sede centrale che raccoglie tutta la produzione editoriale regionale, oltre ad avere sedi locali per il deposito provinciale (di seguito è indicato anche l'istituto centralizzato)21:
- Calabria (Biblioteca nazionale di Cosenza);
- Emilia-Romagna (Biblioteca comunale dell'Archiginnasio);
- Lazio (Archivio regionale di Santa Palomba)22;
- Liguria (Biblioteca universitaria di Genova);
- Lombardia (Archivio della produzione editoriale della Regione Lombardia);
- Marche (Biblioteca dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale);
- Molise (Biblioteca Pasquale Albino - chiusa)
- Piemonte (Biblioteca nazionale universitaria di Torino);
- Puglia (Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi);
- Sardegna (Biblioteca regionale, unica depositaria nella regione);
- Sicilia (Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace);
- Valle d'Aosta (Biblioteca regionale Bruno Salvadori; unica depositaria).

Come si vede, gli istituti del deposito regionale centralizzato sono stati individuati indipendentemente dalla tipologia di ente di appartenenza.
Le regioni (15%) che, pur non avendo un unico punto di raccolta centralizzato, ricevono due copie di quanto pubblicato sono:
- Abruzzo (2 copie di quanto edito nella provincia in ciascuna delle 4 province);
- Basilicata (2 copie di quanto edito nella regione in ciascuna delle 2 province);
- Trentino-Alto Adige (2 copie di quanto edito nella provincia solo per Bolzano; Trento riceve solo 1 copia di quanto edito nella sua provincia).

Le regioni (25%) che, non avendo un punto di raccolta centralizzato, ricevono una sola copia di quanto pubblicato sono:
- Campania (1 copia di quanto edito nella provincia in ciascuna delle 5 province);
- Friuli-Venezia Giulia (1 copia di quanto edito nella provincia in ciascuna delle 4 province);
- Toscana (1 copia di quanto edito nella provincia in ciascuna delle 10 province);
- Umbria (1 copia di quanto edito nella provincia in ciascuna delle 2 province);
- Veneto (1 copia di quanto edito nella provincia in ciascuna delle 7 province)23.

A fronte del quadro qui prospettato, la Commissione ha dunque individuato le principali questioni in relazione alle quali misurare l'efficacia e le modalità del funzionamento del deposito legale regionale, suggerite in parte dalla letteratura sull'argomento, in parte dall'esperienza dei membri della Commissione nella gestione quotidiana del deposito legale e delle sue problematiche in biblioteca.
Il questionario è stato predisposto online il 10 ottobre 2019 nella pagina web della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali24, con un link dalla home page dell'Associazione, ed è stato subito pubblicizzato nella stessa mailing list degli iscritti. Le risposte, in questa modalità informale, sono pervenute, nella maggior parte dei casi, direttamente dalle persone impegnate nella gestione del deposito legale. Dopo un'estrazione dei dati prima della scadenza del questionario, prevista per il 31 ottobre 2019, sono state mandate e-mail di cortesia alle istituzioni che non avevano ancora risposto, così come ai coordinatori regionali del settore, quando è stato possibile individuarli via web. Poco prima della scadenza, la Commissione ha deciso di prorogare la chiusura del questionario al 20 novembre 2019, comunicandolo tramite la mailing list AIB-CUR. A fronte della possibilità di un tempo aggiuntivo, numerose altre istituzioni hanno aderito all'iniziativa.
Gli istituti che hanno risposto sono stati 82 su un totale di 131, per un tasso di risposta pari al 62%, una percentuale soddisfacente25. Nei casi in cui una biblioteca avesse fornito più risposte, sono state prese in considerazione esclusivamente quelle dei responsabili della gestione del deposito legale regionale.
Di seguito i dati accompagnati da grafici che mettono in risalto la percentuale di rispondenti in base all'ente di appartenenza e all'area geografica.


Figura 1 - Risposte pervenute per tipologia di ente


Tabella 1


Figura 2 - Istituzioni destinatarie del questionario e
istituzioni che hanno risposto per ente di appartenenza

In termini assoluti, le biblioteche che hanno risposto maggiormente sono le comunali (del resto sono le più numerose anche fra le depositarie), ma quelle che hanno dato il più elevato numero di risposte in termini di percentuale sono le provinciali, seppure numericamente ridotte in seguito alla riforma Delrio; sembrano così voler sottolineare l'importanza del loro ruolo sul territorio.


Tabella 226


Figura 3 - Istituzioni destinatarie del questionario e istituzioni
che hanno risposto secondo la distribuzione geografica

L'area geografica da cui sono pervenuti i maggiori riscontri in termini numerici è il Nord-ovest, mentre il Nord-est ha risposto maggiormente in termini percentuali, ossia tenendo conto del numero di biblioteche effettivamente interessate al deposito legale nel territorio. Per ciascuna domanda sono state previste tre risposte chiuse, oltre alla possibilità di un commento aperto, sfruttato in molti casi.
Si vedano ora, nel dettaglio, le risposte al questionario. Per ogni domanda verranno discussi le premesse e i risultati.


Domanda 1


Figura 4 - Risposte alla prima domanda

Il livello di adempimento del deposito legale (Domanda 1) è l'elemento più importante per la valutazione dell'efficacia della normativa e della sua attuazione. La maggior parte delle biblioteche (53, pari al 65% del totale) ha risposto con il dato rassicurante «Sì, in linea di massima». Un numero comunque significativo di biblioteche ha invece risposto «No» (20, pari al 24% del totale), mentre una porzione non trascurabile (9, pari all'11% del totale) ha risposto «Non ci è possibile rilevarlo». L'opzione «Non ci è possibile rilevarlo», era stata inclusa nell'ipotesi che alcune biblioteche non avessero strumenti sufficienti per valutare il grado di adempimento (cfr. domande 3 e 4). In effetti, se si tiene conto dei commenti e delle risposte alle domande 3 e 427, le risposte alla prima domanda sono da interpretarsi come dati squisitamente soggettivi, di percezione di soddisfacimento. Ben sette biblioteche osservano che le pubblicazioni vengono inviate solo dopo uno o più solleciti (Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera, Biblioteca comunale di Treviso, Biblioteca provinciale italiana Claudia Augusta di Trento, Biblioteca universitaria di Genova, Biblioteca comunale Giulio Gabrielli di Ascoli Piceno, Biblioteca civica di Biella, Biblioteca comunale Teresiana di Mantova), mentre cinque rilevano che le pubblicazioni non sono recapitate nemmeno dopo numerosi solleciti (Biblioteca nazionale Marciana, Biblioteca comunale di Terni, Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza, Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo, Biblioteca comunale Aurelio Saffi di Forlì). Tre biblioteche osservano in generale che il livello di adempimento non è adeguato (Biblioteca Rajna di Sondrio, FAST Foto archivio storico trevigiano, Biblioteca civica Stefano Giampaoli di Massa). Emerge una significativa differenza tra il grado di adempimento del deposito legale di grandi e medi editori, da un lato, e di piccoli e micro-editori, dall'altro. Nel secondo caso, esso è più scarso e di più difficile gestione, sia nel caso di editori meno noti, sia di soggetti spesso nuovi al mondo editoriale e che non conoscono adeguatamente la normativa. A segnalarlo sono sei biblioteche differenti: Biblioteca comunale Alessandro Lazzerini di Prato, Fondazione Biblioteca astense Giorgio Faletti di Asti, Biblioteca statale Isontina di Gorizia, Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza, Biblioteca civica Angelo Mai di Bergamo, Biblioteca civica Anton Giulio Barrili di Savona. Un'altra area problematica è quella dei periodici locali: quattro diverse biblioteche dell'Italia settentrionale (Biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, Biblioteca comunale di Trento, Biblioteca civica di Cuneo, Biblioteca comunale Paolo Borsellino di Como) segnalano la difficoltà del controllo o la parzialmente mancata trasmissione di questi materiali. Tra i commenti più significativi, vanno segnalati anche quelli della Biblioteca Luigi Chiarini del Centro sperimentale di cinematografia, che segnala come il cambiamento della normativa sul sostegno ai film abbia di fatto annullato il deposito legale, e infine quello della Biblioteca comunale Armando Lucifero di Crotone, che evidenzia un sostanziale fallimento del deposito legale sul territorio.


Domanda 2


Figura 5 - Risposte alla seconda domanda

La seconda domanda è nata da un dubbio già evidenziato dalla letteratura professionale sul fatto che il deposito legale regionale possa in alcuni casi costituire un ostacolo in relazione alle problematiche di gestione, carenza di spazi e perdita di coerenza delle raccolte28. Il bilancio sul deposito legale evidenzia aspetti positivi e criticità, queste ultime particolarmente evidenti in quattro casi. Si tratta di biblioteche di pubblica lettura del centro-nord Italia che nei commenti riferiscono: difficoltà a far fronte, con il personale, alla gestione del deposito legale in quanto comporta l'ingresso di pubblicazioni poco richieste dagli utenti, ma che necessitano di tempi e di spazi (Biblioteca civica Stefano Giampaoli di Massa); dell'accumulo di quanto arriva nei depositi (Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste); di quanto la ricezione dei materiali locali fosse più efficace quando era coordinata dalla Prefettura (Biblioteca Rajna di Sondrio). Per il 41% il deposito legale comporta un miglioramento dell'efficacia dei servizi e delle collezioni. Oltre che per le tante biblioteche comunali di tutta la penisola, tali risposte sono riferite alle biblioteche di maggiori dimensioni quali la Fondazione BEIC, le Biblioteche nazionali Marciana di Venezia e Vittorio Emanuele III di Napoli, insieme a importanti biblioteche statali quali le Universitarie di Genova, Padova e Pavia e la Statale di Cremona. Da sottolineare, fra tutti, il commento positivo della Marciana che, pur ricevendo solo pubblicazioni della provincia di Venezia, riconosce che il deposito legale permette alla biblioteca di svolgere più adeguatamente la propria mission, evidenziando, inoltre, che le statistiche registrano richieste di lettura e prestito frequenti per questi volumi. La Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine, pur avendo dato un giudizio positivo, rileva che la consegna di una sola copia, anziché due come un tempo, obbliga gli istituti all'acquisto di un secondo esemplare per il prestito29. Anche la Comunale di Treviso sottolinea lo stesso problema, pur avendo risposto, insieme alla maggior parte delle biblioteche (54%), che il deposito legale «ha comportato sia aspetti positivi che negativi». Fra gli aspetti positivi emergono il miglioramento delle sezioni o fondi locali (Biblioteca civica Calvo di Alessandria) e il nuovo rapporto con gli editori che in certi casi presentano le novità proprio nella biblioteca, contribuendo così alla promozione del territorio (Biblioteca provinciale Capone di Avellino). I 44 istituti che hanno risposto che il deposito legale comporta un miglioramento non mancano di evidenziare, assieme alla ricchezza dell'offerta libraria di ambito locale, come sia sempre più difficile reperire gli spazi, specie per quotidiani e periodici (Biblioteca civica Negroni di Novara, Gambalunga di Rimini e altre) e c'è chi auspica un'archiviazione digitale (Comunale di Latina). La problematica degli spazi è molto presente nei commenti: c'è chi evidenzia (Biblioteca civica Pozzoli di Lecco, Comunale di Terni, Biblioteca metropolitana di Bari) la sottrazione di spazio alle proprie collezioni, come a sottolineare la differenza fra quanto arriva per deposito legale e le altre collezioni della biblioteca. Altri evidenziano ulteriori problematiche, come quella del necessario trattamento catalografico di pubblicazioni tradizionali e di testate di annunci economici e pubblicitari che cambiano spesso titolo e periodicità, creando un appesantimento del catalogo. In quattro casi si evidenzia la mancanza di interesse degli utenti per il materiale locale, e quindi l'incoerenza fra complessità delle procedure per l'incremento delle raccolte e reale fabbisogno degli utenti.


Domanda 3


Figura 6 - Risposte alla terza domanda

La terza domanda è correlata alla prima e riguarda gli strumenti adottati per rilevare l'adempimento del deposito legale. La l. 15/4/2004, n. 106, art. 5, lett. d) accenna a «strumenti di controllo» del deposito legale, senza però entrare in dettaglio. Dalle risposte si deduce che la domanda è stata intesa per lo più come relativa a verifiche sulla regolarità della consegna delle pubblicazioni da parte degli editori, e non in riferimento a controlli incrociati tra quanto pubblicato dagli editori e quanto arriva in biblioteca. La maggior parte delle biblioteche ha affermato di effettuare riscontri di tipo manuale (64%), una risposta data trasversalmente da biblioteche di diversa tipologia e ubicazione geografica. In un caso è stato specificato che il controllo consiste in ricerche in rete della produzione editoriale regionale (Universitaria di Genova); in tre casi si sottolinea la difficoltà di operare questi controlli, sia per mancanza di risorse, sia per la difficoltà di individuare la produzione editoriale di piccole realtà (Classense di Ravenna, Biblioteca provinciale italiana Claudia Augusta di Bolzano, Biblioteca civica Barrili di Savona). Otto istituti (10%) adottano procedure automatizzate, fra cui la BEIC che utilizza un proprio database derivato da un elenco fornito dalla Regione Lombardia. Ventuno istituti (26%) dichiarano di non operare nessuna verifica, anche se dai commenti risulta comunque un tentativo di individuare cosa viene pubblicato localmente tramite la consultazione della rassegna stampa o più genericamente di internet, sforzo peraltro ostacolato dalla penuria di personale. Nel complesso, si può concludere che le biblioteche, pur mancando di risorse, cercano di effettuare controlli almeno di tipo manuale, nonostante la difficoltà di monitorare la produzione di realtà locali, poco pubblicizzate, di cui si viene a conoscenza spesso casualmente, ad esempio con la presentazione pubblica di un volume.


Domanda 4


Figura 7 - Risposte alla quarta domanda

Anche la quarta domanda, simile alla terza ma dedicata in particolare alle statistiche più che ai sistemi di gestione, è correlata alla prima. Dall'indagine risulta che la maggioranza delle biblioteche (58%) elabora statistiche in modo manuale o automatico (36% e 22% rispettivamente), contro il 42% che dichiara di non tenerne affatto. Dai commenti si desume che si tratta perlopiù di controlli a uso interno; alcuni istituti specificano, inoltre, che la registrazione dei dati è effettuata su supporti cartacei. Solo una minoranza, il 22%, afferma di elaborare le statistiche sul deposito legale in modo automatico. Non sappiamo quali sistemi vengano utilizzati, ma è interessante notare che due biblioteche comunali, quelle di Treviso e di Trento, dichiarano di estrarre i dati statistici direttamente dal software di catalogazione. Tra il 42% che dichiara di non tenere statistiche possiamo vedere dai commenti come in un caso (Biblioteca provinciale Tessmann di Bolzano) la risposta negativa riguardi solo alcune tipologie documentali (giornali e riviste) e come in un altro caso (Biblioteca provinciale Stigliani di Matera) ci sia comunque la consapevolezza della possibilità di estrarre statistiche in modo automatico tramite il software di catalogazione, ove necessario. Quest'ultimo aspetto può offrire un ulteriore spunto di riflessione: è probabile che alcune biblioteche non elaborino statistiche perché non le ritengano un'attività utile, soprattutto in mancanza di una condivisione dei dati relativi al deposito legale tra gli istituti incaricati. Nel complesso colpisce che solo una minima percentuale dichiara di estrarre i dati in modo automatico. Anche in questo caso sicuramente gioca un peso considerevole la grande scarsità di risorse e di personale dedicato alla cura del materiale ricevuto, più volte denunciata nel corso dell'inchiesta.


Domanda 5


Figura 8 - Risposte alla quinta domanda

La quinta domanda nasce da un'osservazione di Ornella Foglieni sulla possibile creazione di database regionali degli editori e da un'ipotesi della Commissione circa un database nazionale30. Le percentuali mostrano una netta preferenza per l'ipotesi di allestire un database unificato su base regionale, ritenuto utile dal 76% degli enti intervistati. Il 12% invece propende per un database nazionale: dai commenti si evince che tale auspicio è collegato alla possibilità di effettuare verifiche a un livello più alto, con un maggiore controllo sulla regolarità delle consegne da parte degli editori. La maggior parte degli intervistati sembra ritenere utile effettuare controlli sul deposito legale proprio partendo dalla produzione editoriale regionale, ossia da un livello intermedio che offra un orizzonte più ampio rispetto alla singola biblioteca, radicato al territorio. Pare quindi condivisa l'importanza di un archivio regionale, a prescindere dall'organizzazione territoriale con tanti depositi provinciali che costituiscono un archivio regionale virtuale o con un unico deposito centralizzato che fisicamente raccolga tutto. Tra le biblioteche che hanno risposto negativamente, il 12% del totale, si deduce come nella maggior parte dei casi il rifiuto di creare un database unificato sia dovuto al timore che questo comporti un carico di lavoro eccessivo per gli istituti, già in grave carenza di personale31. Vengono poi mossi dubbi di natura tecnica sulla possibilità di creare e tenere aggiornato un tale database pur continuando a catalogare le risorse con i software già in uso. Infine, una delle biblioteche che si dichiara contraria al database unificato, la Biblioteca comunale di Trento, avanza la proposta di un database nazionale con utilizzo di programmi di harvesting per l'acquisizione dei documenti di interesse culturale pubblicati sul web.


Domanda 6


Figura 9 - Risposte alla sesta domanda

La sesta domanda intende indagare il peso della gestione del deposito legale in termini di risorse umane. Considerata la carenza di personale nelle biblioteche pubbliche, sarebbe stato lecito aspettarsi risposte negative a questa domanda, che intendeva porre luce sulla gestione del deposito legale in termini di unità di lavoro impiegate: il termine full-time poteva essere letto come full-time 'equivalent'. Dai commenti alle risposte, tuttavia, si ricava come la maggior parte delle biblioteche dedichino alla gestione del deposito legale personale impegnato anche in altre mansioni (una o più unità e in un caso si tratta di personale non bibliotecario). Questo tipo di commento è trasversale alla risposta data: i cinque commenti alla prima risposta fanno capire che l'unità full-time 'dedicata' in realtà si occupa anche di altro; i tre commenti alla seconda risposta specificano la stessa evidenza; così anche i sette commenti alla risposta No. Le informazioni ricevute, purtroppo, non riescono a chiarire del tutto quante unità di lavoro sono impiegate nella gestione del deposito legale: in tutti i casi è chiaro che non si raggiunge l'unità full-time equivalent.


Domanda 7


Figura 10 - Risposte alla settima domanda

Questa domanda riguarda la possibilità di una distribuzione del deposito legale in istituti diversi sulla base della differente tipologia di documento. Tale ipotesi, già presente nella normativa sul deposito legale - che prevede in alcuni casi istituti diversi per i film, le fotografie, la grafica e altro -, lo è però solo parzialmente. Appoggiandoci al concetto di 'conservazione su più livelli'32, abbiamo ipotizzato che estendere tale suddivisione potesse aumentare l'efficacia generale del deposito legale. Le percentuali di risposta si suddividono in tre porzioni quasi equivalenti, con una lieve predominanza della risposta «Non sappiamo» (32 biblioteche). Questa risposta è anche quella accompagnata dalla maggior parte dei commenti (4). In effetti, l'efficacia e l'efficienza della suddivisione sembrano legate anche al modello organizzativo. Un commento precisa che la domanda non è formulata in modo chiaro, per cui non è in grado di rispondere. Un altro (Biblioteca Marciana di Venezia) specifica che, mentre per le biblioteche potrebbe essere un vantaggio suddividere fra istituzioni diverse tipologie diverse di materiali, dal punto di vista degli editori la suddivisione potrebbe rivelarsi fonte di confusione relativamente alla consegna delle diverse pubblicazioni. Una biblioteca risponde «Non sappiamo», e commenta a favore del No. Un ulteriore commento (Biblioteca regionale Salvadori di Aosta) chiarisce che per una piccola realtà editoriale come la Valle d'Aosta la gestione del deposito legale non necessita di suddivisioni. Molte biblioteche non hanno voluto sbilanciarsi («Non sappiamo»), tenendo conto delle difficoltà che una suddivisione del deposito legale porrebbe in campo, mentre, tra le biblioteche che lo hanno fatto, sostanzialmente si equivalgono quelle che sono a favore della suddivisione (24) quelle che non lo sono (26). Tra chi risponde «No», la Biblioteca di Lecco si dichiara favorevole a una eventuale suddivisione per supporto. Fra i 3 commenti alle risposte positive, 2 sottolineano il fatto che la suddivisione esiste già per particolari tipi di materiale. Un unico commento (Biblioteca civica di Cuneo) evidenzia il problema della compatibilità tra materiale ricevuto e lo sviluppo delle collezioni della biblioteca. Difficile dunque prendere una posizione univoca: le esigenze dei diversi attori (biblioteche, editori ecc.) sono diverse e difficilmente conciliabili tra loro.


Domanda 8


Figura 11 - Risposte all'ottava domanda

L'ottava domanda è correlata al concetto di «esaustività nella selezione»33 e all'ipotesi che, per ridurre l'impatto gestionale del deposito legale, possa rivelarsi utile una conservazione a campione di alcune tipologie di materiale, per esempio del self-publishing e del print on demand34. La metà delle risposte fornite dalle biblioteche non considera utile una conservazione a campione per determinati documenti. Si tratta di un dato molto negativo e 'pesante' da registrare. La percentuale, altissima, del «No» evidenzia, purtroppo, la reale considerazione dei bibliotecari rispetto a questa attività. Da rilevare che le motivazioni fornite da chi ha risposto «No», a giudicare dai commenti, sono sostanzialmente connesse a due ordini di riflessioni: a) la domanda avrebbe potuto essere formulata in maniera più esplicita, chiedendo apertamente un giudizio sull'opportunità della conservazione esaustiva fissata dalla legge; b) l'opportunità o la necessità di una conservazione in toto dei documenti. Il bisogno di una conservazione il più possibile esaustiva emerge anche, con molta chiarezza, in alcuni commenti di chi ha, invece, risposto «sì, la riterremmo utile ma non la facciamo» (si tratta, in particolare, della Biblioteca nazionale Marciana, della Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste e della Biblioteca civica Berio di Genova). Risulta singolare che nessuna biblioteca abbia chiesto, tra i commenti forniti alle risposte, informazioni aggiuntive circa la complessità dei criteri da adottare per campionare correttamente i materiali nella loro eterogeneità. Tra coloro che, invece, hanno risposto «sì, la riterremmo utile ma non la facciamo» (il 38%) emergono alcune necessità prioritarie che deporrebbero a favore di una conservazione a campione: a) la possibilità di un'ottimizzazione degli spazi (eventualità considerata positivamente da due biblioteche); b) la salvaguardia della coerenza delle pubblicazioni rispetto alla mission dell'istituzione e all'identità della biblioteca o del territorio (Biblioteca nazionale Marciana).


Domanda 9


Figura 12 - Risposte alla nona domanda

Anche la nona e ultima domanda è stata suggerita dal già citato articolo di Foglieni35. La stragrande maggioranza (68%) delle biblioteche partecipanti al sondaggio ha risposto «No» a questa domanda. Considerando i commenti forniti a margine, si evince soprattutto la realtà peculiare del Molise e del Friuli-Venezia Giulia. In Molise, l'assenza di una biblioteca pubblica statale rende impossibile avvalersi della facoltà prevista dal d.p.r. 3/5/2006, n. 252, art. 4, co. 5, per la gestione del deposito legale, sebbene la situazione sia in evoluzione. In Friuli-Venezia Giulia, piuttosto, si dichiara la non esistenza di un archivio regionale, sebbene sia possibile verificare, da fonti ufficiali e pubbliche, una realtà diversa e ben strutturata36. Tra le biblioteche che hanno espresso la non conoscenza della facoltà di appoggiarsi sulle biblioteche pubbliche statali per la gestione del deposito legale (31%), affiora principalmente la volontà di ricevere una formazione specifica in materia (corsi di aggiornamento e confronto con i colleghi), come anche la necessità di avvalersi di un aggiornamento apposito, di carattere normativo.

Conclusioni

Muovendo dalla normativa e dalla letteratura professionale sul deposito legale, la Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali ha ritenuto opportuno approfondire il tema del deposito legale regionale. L'indagine, cui ha fatto riscontro un confortante dato di partecipazione (62%), ha inteso fornire un contributo alla conoscenza del deposito legale regionale in Italia, a distanza di quindici anni dalla legge che ne ha sancito l'istituzione. Il panorama che emerge, nonostante le intenzioni della l. 15/4/2004, n. 106, non è sostanzialmente diverso da quello del passato, a partire dalle sedi depositarie e dalla difficoltà nel costituire la rete di sinergie auspicate. Permangono, purtroppo, problemi già noti: la mancanza di spazi, la carenza di personale e di risorse in genere, come anche la forte dipendenza dalle politiche locali. Il deposito legale non è avulso dalle altre funzioni che gli istituti depositari hanno, si può migliorare quindi solo occupandosi dei problemi di gestione complessivi. I dati raccolti tramite il questionario dipingono un panorama ricco di luci, ma anche di ombre. Alcune risposte fornite, supportate da commenti, lasciano però intravedere segnali promettenti: le verifiche sugli adempimenti editoriali vengono effettuate; vi è consapevolezza della necessità di nuovi strumenti di controllo e gestione; le pubblicazioni arrivano con una certa regolarità, anche se permane un margine di evasione non irrilevante. Ciò suggerisce l'urgenza di una migliore comunicazione e di una più proficua collaborazione con gli editori. Emerge l'importanza di approntare un database unificato degli editori su base regionale o nazionale, che potrebbe agevolare in modo significativo la gestione del deposito legale e costituire un punto di partenza per sinergie future.
L'auspicio è che l'indagine possa non solo far riflettere sull'opportunità di approfondire la realtà del deposito legale, ma anche suggerire ai decisori politici e istituzionali iniziative di carattere ufficiale che riescano a coinvolgere le restanti biblioteche (38%) che non hanno risposto al questionario.

Appendice A








NOTE

I membri della Commissione, per il mandato 2018-2020, sono: Maria Chiara Iorio (coordinatrice, Biblioteca nazionale centrale di Firenze); Valentina Atturo (Istituto centrale per il catalogo unico e le informazioni bibliografiche); Luciana Battagin (Biblioteca nazionale Marciana); Giuliano Genetasio (Biblioteca nazionale centrale di Roma) ed Erica Vecchio (Biblioteca Estense universitaria).
Ultima consultazione siti web: 30 marzo 2020.

1 Alla normativa vera e propria si aggiungono una serie di circolari, accordi e note reperibili sulla pagina della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dedicata al deposito legale, http://www.librari.beniculturali.it/it/Attivita/deposito-legale/. Sulla genesi della l. n. 106 si vedano: Anna Maria Mandillo, La nuova legge sul deposito legale: una riforma non solo per le biblioteche, «AIB notizie», 14 (2002), n. 3, p. 4-7, e Ead., Il difficile percorso della legge sul deposito legale, «AIB notizie», 16 (2004), n. 6, p. III-IV; per un'analisi approfondita delle premesse e delle problematiche della l. n. 106 si veda Paola Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova, «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1-2, p. 11-42; per una valutazione critica della legge e del regolamento si veda Giuseppe Vitiello, Come si consolida un'anomalia bibliotecaria: a proposito della nuova legge sul deposito legale in Italia, «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1, p. 9-21.
2 Lo Speciale sul deposito legale è stato pubblicato in «AIB notizie», 16 (2004), n. 6. Oltre alla coordinatrice Paola Puglisi, facevano parte della Commissione Isolina Baldi, Luciano Carcereri, Gloria Cirocchi, Marzia Miele, Vittorio Ponzani, con la collaborazione di Anna Maria Mandillo.
3 Per alcune informazioni sul lavoro della Commissione, relativamente al deposito legale, si veda fra l'altro https://www.aib.it/aib/commiss/cnsbnt/verb051026.htm. I risultati dell'indagine sono usciti in «AIB notizie», 18 (2006), n. 3-4, e sono consultabili alla paginahttps://www.aib.it/aib/editoria/n18/0307.htm3. Come evidenziano gli estensori, si trattava di un questionario conoscitivo sulle biblioteche fino ad allora depositarie della cosiddetta 'terza copia d'obbligo'. L'indagine era particolarmente significativa all'epoca, poiché usciva poco dopo l'approvazione del Regolamento di applicazione della nuova legge, che a sua volta stabiliva che entro i successivi nove mesi la Conferenza unificata Stato-Regioni avrebbe dovuto redigere (su proposta di ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati) l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti oggetto del deposito legale sul territorio. L'indagine, rivolta agli istituti fino ad allora coinvolti, avrebbe potuto aiutare amministratori e bibliotecari nella scelta verso la conferma o meno delle sedi tradizionali.
4 All'epoca, ancor meno di ora, non si disponeva di una lista completa e aggiornata di tutte le biblioteche interessate dal deposito legale, e la semplice redazione di un elenco esaustivo, corredato di codice identificativo dell'Anagrafe ICCU, fu considerato già un notevole passo avanti nella conoscenza della situazione.
5 Sul deposito legale regionale si vedano Rosaria Campioni, La riforma del deposito legale e l'archivio regionale della produzione editoriale,«AIB notizie», 16 (2004), n. 6, p. IX-X; Ornella Foglieni, Il deposito legale e il ruolo delle regioni. In: Rapporto sulle biblioteche italiane 2007-2008. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2009, p. 17-23.
6 Cfr. d.p.r. 3/5/2006, n. 252, art. 1, co. 2 e art. 4, co. 1.
7 G. Vitiello, Come si consolida un'anomalia bibliotecaria cit., p. 14. Anche se non totalmente nuovo, cfr. P. Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova cit., p. 19.
8 Anna Maria Mandillo, Il difficile percorso della nuova legge sul deposito legale cit., p. III.
9 Anna Maria Mandillo ha parlato di «Archivio nazionale decentrato» (Ibidem).
10 Franca Alloatti, L'attuazione della legge 106 tra incognite e speranze, «Biblioteche oggi», 26 (2008), n. 1, p. 25-33, in particolare p. 29.
11 Per una lista degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale si vedano i succitati decreti ministeriali, il primo dei quali all'art. 2 recita: «L'elenco degli istituti può essere integrato e/o modificato a seguito di atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari, assunti previo parere conforme della Conferenza Unificata». Spesso uno degli istituti destinatari è regionale e uno provinciale, ma a volte vi sono solo istituti a livello provinciale che raccolgono le copie.
12 O. Foglieni, Il deposito legale e il ruolo delle regioni cit., p. 21. In realtà in molti casi le biblioteche individuate erano quelle provinciali che già si trovavano a gestire il deposito legale (nella forma del diritto di stampa) con la normativa precedente; cfr.: R. Campioni, La riforma del deposito legale e l'archivio regionale della produzione editoriale cit., p. IX-X; O. Foglieni, Il deposito legale e il ruolo delle regioni cit., p. 21.
13 Ma ci sono alcune assenze significative, come la Biblioteca universitaria di Sassari, la Biblioteca Stelio Crise di Trieste e la Nazionale di Potenza.
14 Il referendum che ha bocciato la riforma complessiva ha di fatto resa incerta e varia la sorte degli istituti provinciali.
15 D.l. 24/4/2014, n.66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modifiche dalla l. 23/6/2014, n. 89, co. 5 dell'art. 24. Si ringrazia Paola Puglisi per averci inoltrato copia della risoluzione del Coordinamento interregionale del 25 settembre 2014 da cui risulta che la maggior parte delle regioni avrebbe voluto mantenere la doppia copia negli istituti, una destinata alla conservazione e una alla fruizione, mentre la minoranza delle regioni (Liguria, Umbria, Friuli, Toscana) era invece favorevole all'interpretazione della nuova norma nel senso dell'obbligo alla copia singola per l'Archivio regionale, per risolvere problemi di gestione e di magazzino. Da ultimo, le parti si accordarono per chiedere alla Commissione nazionale per il deposito legale la facoltatività della scelta per ciascuna regione.
16 A quanto ci risulta, solo la provinciale di Campobasso è diventata statale, essendo passata al MiBACT.
17 Nello stesso sito della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore http://www.librari.beniculturali.it/it/Attivita/deposito-legale/ è riportato, in proposito, che «essendo però l'Archivio Regionale, nella maggior parte dei casi, costituito da una molteplicità di istituti, di fatto per la maggior parte delle regioni vengono richieste 2 copie (cfr. d.p.r. 3/5/2006, n. 252, art. 4, co. 1)».
18 Per l'elenco dettagliato si veda l'Appendice A.
19 La Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali AIB, al suo insediamento nel 2018, su richiesta del CEN, ha studiato il caso della Biblioteca Albino di Campobasso e ha predisposto una lettera per la riapertura della stessa, a firma congiunta con la Presidente AIB Rosa Maiello, inviata il 2 ottobre 2018 ai parlamentari molisani, ai referenti politici locali e ai responsabili del Polo museale. I parlamentari molisani hanno risposto a tale lettera il 9 ottobre 2018 riferendo di un'interrogazione parlamentare cui aveva fatto seguito l'assicurazione da parte del Sottosegretario del MiBACT di una costante attenzione del Ministero per la vicenda. Il 1° giugno 2019 il Ministro Bonisoli, a Campobasso per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, riferiva di un finanziamento ministeriale di 421.730 euro per la riapertura della biblioteca. A dicembre 2019 la stampa locale riportava la notizia dell'imminente partenza dei bandi di gara. La biblioteca attualmente risulta ancora chiusa.
20 Dall'indagine sono escluse le biblioteche depositarie a livello nazionale.
21 Altre regioni centralizzano solo documenti diversi dalle pubblicazioni cartacee: film, video, fotografie ecc. Per un quadro completo della situazione si rimanda alla tabella finale (Appendice A).
22 L'Archivio di Santa Palomba è risultato impossibile da contattare, non essendo noti numeri telefonici o e-mail.
23 Il numero degli istituti è superiore rispetto a quello delle province perché per tipologie di documenti quali quelli fotografici o musicali possono essere previste specifiche sedi di raccolta e conservazione (si vedano i commenti alla domanda sette del questionario di seguito).
24 È stato utilizzato Surveymonkey, un programma per somministrare questionari online; ringraziamo Giovanni Bergamin per averlo allestito.
25 Nel questionario di 15 anni fa, il tasso di risposta era stato inferiore al 50% ma in effetti dobbiamo ricordare che all'epoca alle domande si rispondeva via e-mail o fax, quindi con strumenti che richiedevano più tempo rispetto a un questionario online.
26 La suddivisione geografica rispetta quella indicata dall'Istat: Nord-ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), del Nord-est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana e Umbria), Italia meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia), Isole (Sardegna, Sicilia).
27 Il 26% delle biblioteche rispondenti dichiara di non adottare misure per rilevare l'adempimento del deposito legale, il 42% non tiene statistiche di alcun tipo.
28 P. Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova cit., p. 15.
29 Anche se il Friuli-Venezia Giulia risulta tra le regioni che avevano chiesto una copia sola, anziché due (vedi nota 15).
30 O. Foglieni, Il deposito legale e il ruolo delle regioni cit., p. 22.
31 In particolare, la Biblioteca comunale di Treviso esprime dubbi sulla possibilità di tenere aggiornato il database e la Biblioteca civica Stefano Giampaoli di Massa dichiara apertamente che «il problema non è tanto lo strumento ma le forze a disposizione per la gestione».
32 La 'conservazione su più livelli', emersa a più riprese nella letteratura professionale, prevede la distribuzione di diversi tipi di documenti a istituti differenti, cfr. tra gli altri P. Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova cit., p. 34-35.
33 Ivi, p. 22-23; G. Vitiello, Come si consolida un'anomalia bibliotecaria cit., p. 10-11 e ancora a p. 21, Vitiello elabora alcune proposte, tra cui: «elaborazione di un regolamento che escluda alcune categorie di materiale, con un livello di maggiore selettività rispetto a quello formulato a livello nazionale, anche tenendo conto del principio dell'esaustività nella selezione».
34 Materiali meno numerosi nel 2004 e non considerati dalla normativa vigente (basata sul criterio della tiratura fissa) sono oggi pervasivi e costituiscono un onere per la biblioteca tanto a livello di gestione quanto di spazi.
35 O. Foglieni, Il deposito legale e il ruolo delle regioni cit., p. 20.
36 https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA30/.