Deposito legale quattordici anni dopo: come, quando, ‘quanto’, e perché

di Paola Puglisi

La collezione nazionale che si costruisce per legge gioca indubbiamente un ruolo fondamentale
in una politica nazionale di libertà d’espressione e di accesso all’informazione

Anna Maria Mandillo1

Come

Sul fascicolo settembre/dicembre 2019 di AIB studi sono stati pubblicati i risultati di un’indagine sul deposito legale a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali (Cnbsn) dell’Associazione italiana biblioteche2, volta a verificare il funzionamento della normativa attuale – introdotta tra 2004 e 2006 – e rilevarne eventuali criticità, con focus sul deposito regionale, ritenuto una delle maggiori novità rispetto al sistema disegnato dalle norme precedenti3. L’iniziativa, con l’intento di fare il punto sull’argomento, era senz’altro opportuna, a ben quattordici anni di distanza dall’entrata in vigore del regolamento del 2006, e ci fornisce una quantità di informazioni difficilmente recuperabili altrimenti. Al tempo stesso però, le nove domande proposte alle biblioteche depositarie non hanno evidenziato, a parere di chi scrive, tutte le maggiori criticità dispiegatesi in questo arco di tempo, tanto che proprio la lettura dei risultati dell’indagine ha sollecitato la stesura del presente contributo. Questo, con l’occasione, si propone non soltanto di integrare il quadro delineato dalla Cnbsn, ma anche di rappresentare quelle che appaiono al momento le maggiori sfide che si pongono ai bibliotecari in tema di deposito legale, a confronto con un universo editoriale in continua e rapidissima evoluzione. Bisogna prendere atto che «conservare la memoria della cultura e della vita sociale», come recita la legge4, sta diventando un compito tutt’altro che semplice, per assolvere il quale è urgente attrezzarsi, anche ripensando alcuni dei modelli correnti.
Riassumendo brevemente i principali esiti dell’indagine, non è di secondaria importanza apprendere che gli istituti depositari regionali sono oggi 131, cinque in meno rispetto agli elenchi pubblicati con decreto ministeriale nel 2007 e nel 20095; né che essi sono passati (quasi) indenni attraverso la l. del 7 aprile 2014, n. 56 sull’abolizione delle province, la ‘riforma Franceschini’ (d.p.c.m. del 29 agosto 2014, n. 171), che ne ha imprigionato alcuni all’interno dei Poli museali, e il d.l. del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 896: tanto che l’Appendice A, pubblicata di seguito all’analisi della Cnbsn, con l’elenco completo, per regione, delle biblioteche depositarie, corredato per ciascuna biblioteca dal codice ISIL e dalla precisazione (ove opportuna) della tipologia di documenti ricevuti, è da sola uno strumento aggiornato di grande utilità7. Quanto al merito del deposito legale e del suo funzionamento, l’indagine conferma problemi quali la mancanza di spazi e di personale – non meno drammatici perché già tristemente noti; ma lascia emergere anche quelli che vengono definiti come «segnali promettenti»:

le verifiche sugli adempimenti editoriali vengono effettuate; vi è consapevolezza della necessità di nuovi strumenti di controllo e gestione; le pubblicazioni arrivano con una certa regolarità, anche se permane un margine di evasione non irrilevante8.

Quasi tutti gli interpellati concordano sull’opportunità di realizzare basi dati di livello regionale (più che nazionale) per agevolare il controllo delle pubblicazioni edite e i rapporti con gli editori. Quanto a quest’ultimo punto però, dal momento che l’idea è tutt’altro che nuova ed è stata ripetutamente discussa in sede di Commissione per il deposito legale, a una lettura critica la vera indicazione emergente è che sembra mancare un aggancio puntuale tra le sedi del confronto istituzionale e gli uffici titolari dell’azione sul territorio.
Quest’ultima considerazione, di carattere generale, appare fondata anche in relazione a un altro tema, che è apparso a chi scrive come il grande assente nell’indagine: la determinazione e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Infatti, dal momento che la risposta alla domanda numero 1 – «Le pubblicazioni soggette a deposito legale per il vostro territorio vi arrivano regolarmente?» – fa registrare una percentuale positiva del 65% (tutto sommato non così soddisfacente), sarebbe stato certamente molto interessante indagare poi, con una domanda ad hoc, se la regione avesse previsto un meccanismo sanzionatorio, e in caso positivo se questo fosse applicato, in quali casi e con quali esiti.
A questo riguardo, il dubbio della mancanza di aggancio di cui sopra insorge conoscendo la storia pregressa, forse non a tutti nota, del gruppo di lavoro sulle sanzioni, attivo dal 2013 al 2015 presso la Direzione generale biblioteche, del quale facevano parte sia esponenti delle due Biblioteche nazionali centrali e di altri istituti depositari per l’Archivio nazionale, sia rappresentanti delle regioni. Il lavoro svolto è stato non poco: sulla base degli articoli 43-45 del d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252, sono stati individuati i criteri per rapportare le sanzioni al valore dei documenti, a seconda della gravità dell’evasione; la procedura prevista dal Regolamento è stata messa a confronto con quelle già adottate in caso di diffida presso le amministrazioni locali; sono stati acquisiti alcuni pareri legali, fino a individuare un modello di processo verbale. Infine – posto che la prassi dell’azione amministrativa e la modulistica variavano anche considerevolmente tra amministrazione centrale e regioni e da regione a regione, e che l’introduzione del d.l. del 24 aprile 2014, n. 66 sembrava rimettere in discussione l’organizzazione del deposito sul territorio – si decise che Stato e regioni avrebbero ultimato la definizione dell’iter sanzionatorio, sulla base del lavoro svolto fino ad allora, procedendo autonomamente. Va registrato, comunque, che a lungo alcuni archivi territoriali hanno lamentato la mancanza di una procedura condivisa, nonostante il gruppo di lavoro avesse chiaramente espresso l’idea che le procedure individuate sarebbero state riprese, nel contesto dell’Archivio regionale, secondo le specifiche forme organizzative dei singoli enti9.
Nel frattempo, per l’Archivio nazionale, sulla base del lavoro su ricordato era stato emanato il d.d.gen. 13 maggio 2015, che stabilisce le procedure per l’accertamento dell’inadempimento del deposito da parte delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative10. Mancano dati sull’applicazione di questo decreto (il cui valore come deterrente rispetto all’evasione è peraltro un dato di fatto)11; ma a questo proposito va anche ricordato che nell’ambito del Gruppo di lavoro sulle sanzioni era emersa la convinzione, da tutti condivisa, che obiettivo della norma fosse ottenere il deposito dei documenti e la completezza dell’archivio, non certo manifestare intenti punitivi nei confronti degli editori o ‘fare cassa’ a tutti i costi. Non si può escludere che tale atteggiamento venga riproposto sul territorio, almeno in alcune regioni, nel contesto di una più soddisfacente vicinanza e consuetudine di rapporti con gli editori. Indubbiamente però, almeno per quanto riguarda uno dei ‘fondamentali’ del deposito regionale, l’indagine è purtroppo da considerarsi un’occasione mancata12.
Una contestazione di natura diversa, volta a chiarire un concetto che potrebbe ancora giocare un ruolo importante nelle dinamiche del deposito legale, va rivolta invece alla formulazione della domanda numero 7 dell’indagine: «Riterreste utile, da parte vostra o di altre istituzioni pertinenti, una suddivisione del deposito legale, per esempio sulla base della tipologia (testuale, bibliografica, di supporto, di destinatari, ecc.) dei documenti?». Questa domanda, se la intendiamo nel suo più stretto senso letterale, è abbastanza fuorviante (non a caso ha ottenuto un 39% di risposte «Non sappiamo»), dal momento che la suddivisione dei documenti per tipologia è stata una scelta effettuata a monte, nel momento dell’individuazione degli istituti depositari in ogni regione (si veda in particolare il ‘modello’ Toscana13), e prima ancora, già nelle categorie individuate dal Regolamento (documenti stampati, documenti sonori e video, documenti di grafica ecc.), ciascuna delle quali fa capo a specifiche istituzioni depositarie. Ma soprattutto, la domanda poggia su una malintesa accezione del concetto di ‘conservazione su più livelli’.
Secondo i promotori dell’indagine, la ‘conservazione su più livelli’ «emersa a più riprese nella letteratura professionale, prevede la distribuzione di diversi tipi di documenti a istituti differenti»14. Forse comprensibilmente, a oltre un decennio dalla pubblicazione della letteratura professionale cui si fa riferimento, è venuta meno la familiarità con un concetto inapplicato, che la normativa non ha accolto espressamente né le istituzioni hanno demandato accordi, intese, o linee guida che avrebbero potuto introdurlo nella prassi. E tuttavia, poiché chi ne è stato a suo tempo un forte sostenitore ritiene che la sua applicazione sarebbe tuttora di fondamentale importanza per la sostenibilità del deposito legale, volentieri lo si riprende in questa sede.
Nell’articolo, a firma di chi scrive, citato dalla Cnbsn15, il concetto di ‘conservazione su più livelli’ veniva introdotto una prima volta a proposito della tipologia ‘letteratura grigia’ (relativamente alla quale si dubitava dell’utilità di una sua conservazione presso le due BNC): «funzioni articolate su vari livelli, per tipologie di documenti e per differente rilevanza degli stessi, e in un’ottica di sistema»16. Se lasciamo cadere la ‘differente rilevanza’ e l’’ottica di sistema’ per fare riferimento soltanto alle ‘tipologie’ (come nella domanda formulata dalla Cnbsn), il concetto è monco, e inoltre, come già accennato, non stiamo dicendo nulla che non sia già stato previsto:

Il modello di conservazione su più livelli non si costruisce soltanto a partire dal grado di rilevanza dei documenti, ma naturalmente anche dalla loro tipologia: di quest’ultimo aspetto però la legge tiene già conto, nell’articolazione dell’archivio nazionale tra le varie istituzioni specializzate per tipi di documenti; ed è probabile che anche le singole regioni, ove possibile, opteranno per un’articolazione tipologica degli archivi (editoria tradizionale, sonoro, grafico, filmico, ecc.)17.

Sempre nel medesimo articolo – spiace l’autoreferenzialità, ma talvolta repetita iuvant – il modello di conservazione su più livelli viene così descritto:

l’insieme dei documenti rispondenti alle finalità della legge dovrebbe distribuirsi tra archivio nazionale e archivio regionale allo stesso modo in cui si raffigurano graficamente due insiemi in parziale sovrapposizione: la zona di sovrapposizione – immaginiamola ampia – indica documenti che entrambi gli archivi raccolgono e rendono accessibili, differenziandosi però rispetto alla loro valorizzazione e al livello di investimenti per la loro conservazione nel lungo termine18.

Un paio di esempi: l’Archivio nazionale raccoglie/cataloga/valorizza tutti i quotidiani nazionali, mentre le relative cronache locali vengono raccolte/catalogate/valorizzate solo dall’Archivio regionale; la medesima ripartizione di compiti si ripropone per la documentazione di fonte pubblica, il materiale/periodici minori, la cartografia ecc. L’Archivio nazionale non conserverebbe una parte di queste tipologie, la cui raccolta, catalogazione ed eventuale valorizzazione sarebbero invece esaustive sul territorio di competenza. L’ottica di sistema cui si accennava garantirebbe, sulla base di un modello simile a quello appena descritto, che anche le due BNC si accordassero analogamente, rispetto ad altre tipologie di documenti, per lavorare in sinergia più che in sovrapposizione, e che tutte le scelte fossero condivise tra Archivio nazionale e regionale, e fossero prevedibili dagli utenti in quanto trasparenti e comunicate (ad esempio tramite un piano delle collezioni del deposito legale). Sarebbe questo – magari insieme al ricorso a basi di dati integrate per il controllo editoriale auspicato dalla Cnbsn19 – quel ‘sistema del deposito legale’ tanto raccomandato, ad esempio, da Anna Maria Mandillo20, finora mai realizzato e probabilmente ancora più necessario oggi che allora, di fronte agli organici ridotti e alle tante nuove sfide. In conclusione, ai colleghi della Cnbsn si deve l’aver ripreso il concetto, sia pure monco, di ‘conservazione su più livelli’, che qui si è voluto riproporre nella sua completezza proprio intravedendone l’attualità.
Verranno ripresi più avanti il tema e le risposte della domanda 8 dell’indagine Cnbsn, relativa alla conservazione ‘a campione’ (che si considera qui pertinente al ‘quanto’ più che al ‘come’). Prima però va segnalato, relativamente alla domanda 9[21], un altro malinteso, che perpetuandosi rischierebbe di confondere alcuni colleghi, così come ha fuorviato la maggioranza degli interpellati. Infatti il Regolamento, stabilendo che le regioni possono «avvalersi» di strutture statali per realizzare l’Archivio regionale, non intende dire che un istituto depositario non statale possa avvalersi dell’aiuto, in termini di risorse di vario tipo, di una biblioteca statale per la gestione del deposito legale; s’intende invece, come di fatto si verifica nei 19 casi elencati dalla stessa Cnbsn22, che può essere individuata come istituto depositario per la regione una biblioteca statale – non a caso si precisa, all’articolo 4, comma 5 del Regolamento stesso, che comunque, ove ciò avvenga,

le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l’archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Questa precisazione, a sua volta, fa emergere un problema di non poco conto, poiché proprio il citato comma 2 dell’articolo 5 è stato abrogato dall’articolo 16, comma 1 sexies, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, nel quadro della modifica normativa del 2015 sulle competenze dello Stato in materia di tutela. In pratica, con riguardo alle funzioni di tutela, si apre uno scenario in cui andrebbe ridiscusso l’intero sistema del deposito legale regionale, tanto che il presente contributo non può che limitarsi a sollevare il problema23.

Quando. L’attuazione dell’articolo 37 del Regolamento

Durante gli ultimi dieci giorni di marzo 2019 la lista di discussione AIB-CUR ospitò un dibattito sul tema del webarchiving, cui parteciparono sia bibliotecari che archivisti, suscitato dalla notizia che Myspace24, forse per un inconveniente occorso durante una migrazione, aveva perso l’intero archivio dei brani musicali caricati dal 2003 al 2015, che secondo alcune stime includeva 50 milioni di brani, un patrimonio documentario davvero ingente25. L’accidente dimostrava quanto fossero esposti al rischio di perdita – ma anche semplicemente all’arbitrio dei detentori, se privati – tutti quei dati che siamo abituati a pensare al sicuro e perennemente accessibili in rete. Dal versante prettamente tecnico la discussione arrivò inevitabilmente alle politiche nazionali di conservazione del digitale, non senza un accento sulla parte più ‘volatile’ e la cui conservazione sarebbe meno scontata, i social:

Ma pensiamo, per esempio, a come si potrà fare, in futuro, a studiare il dibattito politico attuale, che in gran parte si svolge su twitter e facebook. Non lo sappiamo. Ci andrebbero politiche mirate a conservare la memoria del presente26;

Perché se è vero che tutto il nostro studio del passato è costretto a prendere atto dei danni del tempo e a operare su ciò che è rimasto, qui c’è un consistente rischio che non rimanga nulla, o che ciò che rimane risulti radicalmente inaccessibile27.

Chi scrive ritenne opportuno intervenire nel dibattito per dare conto dello ‘stato dell’arte’ presso le istituzioni bibliotecarie italiane, a quella data, limitatamente al deposito legale, anche a parziale correzione dell’idea prevalente nei vari interventi, che l’Italia emergesse per la sua assenza dalla scena28. Appare opportuno riassumere qui brevemente la situazione – purtroppo non molto diversa a oltre un anno e mezzo di distanza, per cui l’informazione appare, oltretutto, doverosa.
All’entrata in vigore del d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252 fu una parziale delusione, per i bibliotecari, che le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica, deposito in teoria previsto dalla l. 15 aprile 2004, n. 106, fossero rinviate all’emanazione di un ulteriore regolamento, previo un periodo di sperimentazione su base volontaria. Quest’ultima fu poi condotta dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, come è noto, nell’ambito del Servizio nazionale coordinato di conservazione e accesso a lungo termine per le risorse digitali Magazzini digitali. Sulla base di tale sperimentazione, è stato realizzato un sistema tale da assicurare la conservazione dei documenti nel lungo termine e garantire la loro autenticità, tenendo conto sia del diritto all’accesso ai documenti, che della tutela dei detentori dei diritti29.
Nel frattempo, la Direzione generale biblioteche del Mibact aveva predisposto una prima bozza di regolamento, confrontandosi con le norme di altri Paesi, e tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie, delle soluzioni e degli standard per l’archiviazione dei documenti digitali e per i servizi correlati. Nella su citata comunicazione in AIB-CUR del marzo 2019, si riferiva che il testo era al vaglio degli uffici competenti, in attesa che si avviasse il procedimento attuativo previsto per i decreti del Presidente della Repubblica. Purtroppo la bozza, nella forma in cui era stata predisposta, quella di un nuovo d.p.r., non è stata accettata, e ne è stata richiesta la modifica nei termini di una ‘novella’ al d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252. Alcuni dei primi estensori avevano appena iniziato a lavorare in tal senso, quando l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha inflitto una battuta d’arresto a molti lavori in corso, radicalmente cambiato le modalità di lavoro, e profondamente modificato l’agenda dell’amministrazione.
Si ricorda qui brevemente che, nel merito, la bozza di nuovo regolamento individua alcune tipologie di documenti cui dare la priorità nella raccolta automatica (harvesting). Infatti, il territorio dei documenti digitali è difficilmente circoscrivibile, e una conservazione tendenzialmente esaustiva (vedi oltre: ‘quanto’) non sarebbe sostenibile né auspicabile. Già l’articolo 37 del d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252 individua alcune categorie di documenti da raccogliere con priorità, e quelle medesime priorità vengono recepite nel testo della bozza: documentazione istituzionale, culturale, scientifica, e in generale quella più rilevante ai fini di «conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana»30. La bozza del provvedimento detta poi le modalità opportune affinché la conservazione nel lungo periodo assicuri integrità e interpretabilità dei dati, autenticità, possibilità di accesso, come già detto, nel pieno rispetto dei titolari di diritti.
Se quattordici anni trascorsi senza dare attuazione all’articolo 37 del Regolamento sono assai peggio di un’occasione mancata, possiamo almeno tentare di trasformarli in un’opportunità, cercando di trarre profitto da una riflessione sui cambiamenti intercorsi, sia nell’ecosistema digitale culturale e informativo che, più specificamente, nella produzione editoriale: questo allo scopo di chiarire quali risposte vogliamo dare a tali cambiamenti per rendere il regolamento prossimo venturo uno strumento aggiornato, funzionale a una realtà che si trasforma più in fretta di quanto non sia mai accaduto nel passato – purché poi il fatidico ‘quando’ si concretizzi in termini ragionevoli. Già sappiamo che in mancanza di un’appropriata politica di conservazione del digitale ogni giorno che passa si perde per sempre qualcosa; e può anche darsi che, in questo nostro presente inimmaginabile fino a meno di un anno fa, si stiano perdendo, per esempio, le testimonianze di una transizione a suo modo epocale: quella da una ‘cultura verticale’ a una ‘cultura orizzontale’, accelerata appunto dall’emergenza Covid-19 e dai mesi di lockdown31.
Per inciso, la conservazione dei documenti digitali d’interesse culturale certamente non è più un tema marginale che sta a cuore soltanto a un drappello più o meno sparuto di bibliotecari e di archivisti (come forse poteva essere considerato, ai tempi, il ‘tormentone’ della riforma della legge del 1939 sul deposito legale). Lo si potrebbe considerare oggi piuttosto, e a ragione, un obiettivo pertinente nel contesto del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2020-202232, che richiede alle pubbliche amministrazioni la realizzazione di azioni concrete in termini di adeguamento e miglioramento di infrastrutture, piattaforme, dati e servizi; mentre la conservazione, così come intesa dall’Agenzia per l’Italia digitale «l’attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici», si pone come uno dei cardini dell’azione dell’Agenzia stessa, la quale va considerata un interlocutore chiave, che potrebbe anche avere un ruolo non secondario nell’incanalare l’iter di approvazione della norma lungo i giusti binari33.
D’altra parte, siamo così certi che se oggi il regolamento per il deposito dei documenti diffusi in rete venisse approvato le istituzioni depositarie sarebbero pronte ad applicarlo? La risposta – raccolta da chi scrive in colloqui informali con alcuni dei diretti interessati – è un deciso no, che lascia emergere un aspetto finora colpevolmente tralasciato dalle istituzioni competenti, e tutto sommato anche dagli stessi estensori della citata bozza: la ‘sostenibilità’ della raccolta e della conservazione del digitale, da parte di quelle stesse biblioteche che da tempo lamentano una mancanza di risorse sempre più drammatica, che già mette a rischio servizi ugualmente essenziali (e assai meno complessi). Senza una linea di finanziamento dedicata (per intenderci, che vada oltre l’orizzonte di un progetto – spesso solo apparentemente contingente – inserito in una programmazione triennale), e in generale senza risorse adeguate, a partire da quelle umane – non solo ingegneri e informatici, ma anche bibliotecari specialisti di vari settori, che effettuino responsabilmente la selezione dei documenti da raccogliere – il deposito legale del digitale è come il ballo della scopa: alla fine nessuno lo vuole. Si torna così a quello che fin dall’inizio fu denunciato come il vizio d’origine della legge 15 aprile 2004, n. 106: quella frase all’articolo 1 comma 2, «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», che a fronte della conservazione del digitale si rivela un ostacolo insormontabile. Così fatta la legge, forse bisognerà ‘trovare l’inganno’: si suggerisce qui di cominciare a parlare di raccolta e conservazione dei documenti digitali d’interesse culturale in termini di un obiettivo da realizzare nell’ambito del su ricordato Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, lasciando sullo sfondo il contesto del deposito legale – anche allo scopo di svincolare, se opportuno, la definizione delle modalità (via novella al d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252) dall’attribuzione delle risorse.

Come (addendum digitale)

Inoltre, è giunto il momento di riprendere, per applicarli ai documenti digitali, i modelli di ‘conservazione su più livelli’ e di ‘sistema del deposito legale’ discussi sopra: si tratta di un ‘come’ (ci si tornerà avanti) fortemente condizionato dal ‘quanto’:

In ambiente analogico si erano potute sviluppare pratiche di conservazione diffusa che coinvolgevano (e tuttora coinvolgono) centinaia di migliaia di istituzioni pubbliche e privati cittadini […] La pratica della conservazione diffusa integrava le lacune o suppliva le raccolte degli istituti di conservazione (biblioteche nazionali e speciali, archivi e musei) contribuendo efficacemente alla formazione e tutela del patrimonio storico e artistico delle comunità […] Questo sistema purtroppo non è replicabile in ambito digitale per numerose e note ragioni. Innanzitutto la quantità di registrazioni che ha raggiunto dimensioni incontrollabili: oggi probabilmente nessuno si culla più nell’illusione che una biblioteca nazionale, per quanto dotata essa sia, possa realmente raccogliere e conservare la produzione intellettuale della nazione […] Allora, quale politica delle collezioni è concretamente possibile quando parte del patrimonio culturale risiede sulla nuvola, fuori del controllo delle biblioteche?34.

Del resto, tenendo conto realisticamente dello sviluppo esponenziale delle pubblicazioni (in assoluto e con riguardo alla pluralità delle loro forme), e dei costi di una seria politica di conservazione nel lungo termine, già da tempo il modello di deposito legale esaustivo era stato messo in discussione:

La costruzione della collezione nazionale non è più un’operazione inerte di raccolta, ma il frutto di un’attività biblioteconomica ragionata: tramontata l’illusione che si possa raccogliere tutto e per sempre (all and for ever), nasce il concetto di esaustività nella selezione, vale a dire una copertura elevata, ma solo all’interno di alcuni filoni di raccolta35.

Sul fronte del digitale, alcune istituzioni straniere applicano questo concetto praticando una raccolta (harvesting) relativamente superficiale dell’intero dominio nazionale, a intervalli di tempo predeterminati, affiancandovi però una copertura tendenzialmente esaustiva di temi/eventi particolarmente rilevanti (per esempio elezioni, celebrazioni, eventi particolari quali ad esempio olimpiadi, calamità naturali ecc.)36. Per tornare alla questione dei finanziamenti, sia detto per inciso, questa seconda modalità potrebbe ben poggiare anche su linee di spesa ad hoc, sul tipo di quelle per i comitati nazionali per particolari celebrazioni o manifestazioni culturali, da decidere nell’ambito di una programmazione pluriennale37.
L’articolo 37 dell’attuale Regolamento non fa distinzione né lascia intravedere possibili differenziazioni tra Archivio nazionale e Archivio regionale nel caso dei documenti diffusi tramite rete informatica, ma la raccolta e la conservazione di questi richiederà, assai più che altre fattispecie, tutta la sinergia di un vero e proprio ‘sistema’, nel quale dovranno entrare in gioco tutti gli istituti depositari individuati dalla l. 15 aprile 2004, n. 106, compresi ad esempio, per quanto di competenza, il Polo bibliotecario parlamentare e la Biblioteca centrale giuridica. Potrebbe sembrare invece, anche leggendo il successivo articolo 38 dell’attuale Regolamento (Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica), che nel caso del digitale la molteplicità degli istituti serva solo a garantire una pluralità di postazioni di accesso. In realtà, la riflessione sulla necessità di attuare una selezione ragionata dei contenuti da raccogliere e conservare, insieme alla consapevolezza della complessità di un simile compito, dovrebbero condurre all’individuazione di un piano di ripartizione degli ambiti disciplinari entro cui attuare la selezione, nella collaborazione di tutti gli attori – un piano tutto da definire, ma che chi scrive immagina abbastanza funzionale se organizzato in parte per materia e in parte per grado di rilevanza. Se a questa organizzazione dovesse aggiungersi, da parte delle regioni, l’individuazione di propri archivi informatici, e dunque anche una ripartizione dell’onere della conservazione in termini di costo delle infrastrutture, il grado di sostenibilità del sistema non potrebbe che aumentare38.

La forma dell’acqua

Nel titolo di questo articolo, oltre a esserci un intruso, l’avverbio ‘quanto’ – fondamentale però in relazione al tema discusso – manca il pronome ‘cosa’ (quel ‘cosa, come, quando e perché’ che solitamente introduce una sorta di compendio, di ‘istruzioni per l’uso’ rispetto a un certo argomento). Il fatto è che quel pronome, apparentemente, è l’unica cosa certa, cui si riferisce la ragion d’essere del deposito legale, ovvero «i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione»39. D’altra parte, poiché le forme in cui i documenti si manifestano sono suscettibili di incidere non poco sulle modalità di attuazione del deposito, si propongono di seguito alcune riflessioni su un paio di fenomenologie che il Regolamento, quattordici anni fa, non aveva previsto (sebbene, col senno di poi, non fosse proprio impossibile).
L’ufficio che riceve i documenti del deposito legale, in una biblioteca nazionale, è un osservatorio privilegiato da cui monitorare i cambiamenti e le tendenze dell’editoria in generale, e in particolare dell’‘oggetto libro’40. Negli anni Ottanta vi si sarebbe rimasti colpiti dalla proliferazione di CD-ROM, allegati prima ai dizionari, poi ai corsi di lingua, ai libri scolastici, infine ai testi giuridici, i cui ‘allegati’ si trasformarono progressivamente in vere e proprie basi di dati. I bibliotecari dovettero creare regole e manuali per catalogare questa inedita tipologia di documenti, per conservarli in ambienti idonei, per metterli a disposizione del pubblico. Oggi sorridiamo al pensiero che in qualche momento questa novità, facilmente gestibile, ci sia apparsa addirittura come una ‘sfida’: eppure, almeno per quanto concerne il deposito legale, la certezza di poter acquisire i documenti veicolati da questo formato si è avuta soltanto nel 2004, dopo l’emanazione della legge 106, in cui finalmente si precisava, con formulazione tanto generica quanto inclusiva, che erano soggetti a deposito «i documenti […] qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione»41; e nel Regolamento attuale l’intero capo VI è dedicato ai documenti diffusi su supporto informatico.
Sono una sfida di maggior entità i ‘documenti diffusi tramite rete informatica’ di cui al successivo capo VII e al fatidico articolo 37 che ancora dev’essere attuato? Probabilmente sì, a partire dal fatto che la loro natura è immateriale, innanzi tutto nel senso che, sia per potersi manifestare che per essere conservati, essi dipendono dall’apparato/device che il fruitore adotterà, e prima ancora dall’infrastruttura informatica che li veicola, nonché dall’applicazione di particolari protocolli. Ne consegue, per limitarci all’ambito del deposito legale, la necessità di una maggiore attenzione alla formulazione della norma, una complessità assai maggiore nel controllo dei processi, e forse anche (specie inizialmente) una minore trasparenza agli occhi dei soggetti obbligati, tendenzialmente diffidenti a fronte dell’invasività (vera o presunta) dell’harvesting e dei meccanismi di tutela dei diritti. Infine, i documenti da gestire possono creare ulteriori problemi, a seconda di quanto la loro forma mantiene, comunque, una certa stabilità, o se sconfina, per dirla con un fortunato titolo del primo Camilleri, nella ‘forma dell’acqua’42.

One major consequence of the shift to digital is the addition of graphical, audio, and video elements to the written word. More profound, however, is the book’s reinvention in a networked environment. Unlike the printed book, the networked book is not bound by time or space. It is an evolving entity within an ecology of readers, authors and texts. Unlike the printed book, the networked book is never finished: it is always a work in progress43.

Una manifestazione ormai piuttosto diffusa – e tutto sommato ancora non troppo liquida – sono gli allegati in una forma che si potrebbe definire ‘estensione digitale’. Il libro cartaceo viene corredato da un codice44 che consente a chi lo conosca, quasi sempre previa registrazione su una piattaforma online, l’accesso a contenuti ulteriori: questi vanno dalla semplice versione in PDF della pubblicazione (per averla sempre disponibile su ogni device), a contenuti multimediali di approfondimento, in taluni casi (specie testi giuridici e normativi) a una banca dati continuamente aggiornata. Nella maggior parte dei casi non si tratta di fattispecie che debbano necessariamente costituire criticità nell’ambito del futuro regolamento per il deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica: a giudizio di chi scrive, infatti, dovrebbe essere sufficiente richiamare l’articolo 5, comma 2, della l. 15 aprile 2004, n. 106 («L’obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato»). Nella pratica, la gestione di queste pubblicazioni non è così semplice: il bibliotecario dovrebbe accreditarsi con il codice per l’accesso alle ‘estensioni’ prima della distribuzione al pubblico, o anche automaticamente previa diretta collaborazione con gli editori, in modo da rendere i contenuti online accessibili a più utenti successivi (anche per evitare che qualche ‘furbetto del codice’ se ne appropri registrandosi in proprio ed escludendo così tutti gli altri – come già talvolta accade). D’altra parte, il punto di vista degli editori è spesso in contraddizione con simili soluzioni:

I codici presenti sui volumi forniti andrebbero coperti e non utilizzati, in quanto essi danno accesso a piattaforme di apprendimento individuali e personalizzate; tale accesso non può essere fornito da una biblioteca. Se gli studenti sono interessati al corredo digitale dei testi, possono acquistare il solo accesso al digitale sul nostro sito45.

In generale, le piattaforme che ospitano contenuti cumulativi e/o aggiuntivi rispetto a determinate pubblicazioni o addirittura al complesso del catalogo di un editore sono una realtà già ben nota in ambiente accademico, sia in contesti tradizionali che open access46; e si accenna qui solo di passaggio all’opportunità che, una volta a regime il deposito legale dei documenti diffusi in rete, si attivino sinergie con i repository accademici. L’accenno alle piattaforme ‘personalizzate’ introduce però a fattispecie potenzialmente più complesse dell’estensione digitale, quelle evolving entity ben descritte dall’Institute for the future of the book47, meno frequenti ma effettivamente sperimentate anche in Italia, specie dall’editoria scolastica48, in cui si arriva a parlare di ‘libro liquido’:

Con l’espressione ‘libro liquido’ (in inglese: liquid book) si intende un prodotto editoriale che oltre alle classiche immagini e testo, contiene anche audio, video (podcast), realtà aumentata, rimandi a materiali esterni di tali tipologie, e che adatta il layout di presentazione a seconda del supporto, del tipo di schermo e delle preferenze selezionate dagli utenti, ad esempio per passare da una modalità audio a una video e viceversa. Il libro liquido adatta automaticamente la dimensione del font, i margini e la risoluzione delle immagini e del video, ottimizzandoli per lo smartphone piuttosto che per il notebook personale che si sta utilizzando49.

Il testo di base è quasi sempre in HTML, quindi vi si può intervenire con quasi ogni tipo di personalizzazione, i contenuti si possono organizzare in una gerarchia navigabile, in un approccio interattivo che può anche arrivare a modificare profondamente i contenuti, in un contesto più spesso di didattica o di ricerca, ma anche letterario e/o sperimentale.

Oggi un nucleo forte della trasformazione digitale è costituito dalla costante reinterpretazione del testo, poiché tipologie testuali, formati, supporti e piattaforme si moltiplicano costantemente (carta, digitale, ebook, piattaforme, audiolibri e, ancora, video, testi, eserciziari, simulazioni) e i contenuti cambiano fortemente di segno quando incrociati con supporti specifici che vi aggiungono vincoli e possibilità50.

Questo tipo di prodotto digitale ‘liquido’ non si contrappone soltanto al libro tradizionale, ma anche al semplice PDF, che al confronto viene definito come ‘digitale solido’51. Se vorremo testimoniare almeno in parte queste realtà e la loro rapida evoluzione tramite il deposito legale, queste piattaforme dovranno essere oggetto di harvesting periodico, a pena di perdere una puntata, non meno affascinante delle precedenti, della secolare storia del libro. In questo contesto, la vera sfida potrebbe/dovrebbe essere l’instaurazione di un rapporto costruttivo con gli editori.

Il self-publishing non esiste?52

Se salti le mediazioni, metti fuori gioco la casta dei mediatori e alla lunga annienti tutte le vecchie élite […] Se organizzo un sistema che li mette fuori gioco, sostituendoli con ambienti protetti in cui metto a diretto contatto gli uomini e le cose, e spingo tutti a galleggiare su maree generate da un’imperscrutabile intelligenza di massa, io realizzo qualcosa di epocale: un mondo apparentemente senza élite, un pianeta a trazione diretta53.

E naturalmente il fenomeno della disintermediazione, una caratteristica fondante della rivoluzione digitale degli ultimi decenni – così descritta, tra gli altri, da Alessandro Baricco – ha investito anche la figura dell’editore, dando luogo al fenomeno dell’autopubblicazione o autoedizione, correntemente self-publishing54 (naturalmente la pubblicazione ‘a spese dell’autore’ è sempre esistita, ma in forme assai meno rilevanti). Nel mondo anglosassone, dove il fenomeno è ancor più sviluppato che da noi, si parla di vanity publishing o vanity press, e più recentemente, soprattutto negli Stati Uniti, si distingue sottilmente tra self-publishing e independent/indie publishing55.
In Italia, per chiunque avesse un ‘libro’ nel cassetto, la possibilità di pubblicarlo senza doversi sottoporre al giudizio preventivo e alle condizioni della ‘casta’ editoriale si è materializzata nel 2008, quando l’Espresso, in collaborazione con il gruppo Feltrinelli e la Scuola Holden, lanciò il sito ‘ilmiolibro.it’ (ancora attivo, e in qualche modo esemplare per il proliferare di contenuti volti ad aggregare una comunità di riferimento)56. Ad esso sono seguiti numerosissimi altri siti e piattaforme di servizi editoriali, con caratteristiche più o meno simili57, fino alla recente entrata in gioco del gigante Amazon58. I numeri sono in crescita: secondo i dati dell’Associazione italiana editori,

nel 2018 sono stati pubblicati 9.185 titoli di autori self published (alcuni, ovviamente, hanno una versione e-book che è difficile scorporare dalla produzione complessiva). Sono il 12,2% rispetto alla produzione complessiva e fanno segnare rispetto all’anno precedente un +6,4%. Rispetto al 2010 – anche qui le tecnologie di stampa digitale hanno avuto il loro impatto – la crescita è stata del +213,2% (da 2.933 titoli a 9.185). Benché vi sia sempre una quota notevole di opere che sono prive di metadati tali da consentirne una corretta attribuzione a un genere, circa la metà (ma probabilmente ben oltre) sono opere di narrativa59.

Quanto alla circolazione di questa produzione, i dati AIE non estrapolano la categoria del self-publishing in relazione ai canali di acquisto, ma si può in ogni caso ipotizzare che l’opera autopubblicata arrivi soltanto in minima parte nelle librerie (e prevalentemente a cura dell’autore); mentre certamente essa è presente online (Amazon, per esempio, offre all’autore svariate forme di promozione60). Secondo il rapporto AIE, pur nell’ambito di una crescente multicanalità dell’acquisto, la percentuale di lettori che acquista online è al secondo posto, dopo le librerie di catena, con il 31%61. Naturalmente, se ne può soltanto dedurre che all’interno di questo 31% c’è una quota non stimabile di opere autopubblicate che hanno incontrato un lettore (spesso però le singole piattaforme di self-publishing forniscono questo genere di dati, non sappiamo quanto attendibili in quanto costituiscono in sé una ulteriore forma di promozione).
Si può affermare con certezza invece, in base all’esperienza di chi scrive, che una quota piuttosto elevata di opere autopubblicate approda in biblioteca62, in parte per dono dell’autore (gratificato dall’avere il proprio nome a catalogo), in parte forse anche maggiore per deposito legale. Infatti, molte piattaforme informano l’autore (non sempre con precisione) dell’obbligo di deposito presso le biblioteche63, e alcune piattaforme – a pagamento – offrono anche di farsene carico: dopodiché molti autori declinano l’offerta, ma poi si attivano e si informano presso i canali istituzionali al fine di provvedere in prima persona. La Direzione generale biblioteche, dal momento che il Regolamento non prevede il caso dell’autopubblicazione, ha individuato una linea di condotta affinché le biblioteche depositarie possano fare fronte in modo univoco a questa realtà in continua crescita: dando per scontato che il libro autopubblicato, stampato on demand, rimanga relativamente a lungo al di sotto delle duecento copie stampate, applica alla categoria l’esonero parziale di cui all’articolo 9 del d.p.r. 3 maggio 2006, n. 25264. In ogni caso, le biblioteche già avvertono l’onere crescente della gestione di questa categoria di pubblicazioni, qualità e/o popolarità delle quali sono certamente difficili da accertare. Ed è proprio questo, alla fine, il nocciolo della questione.
Secondo un’opinione su cui vale la pena riflettere, il self-publishing, per la sua natura di scorciatoia, «via d’accesso a pagamento allo status di scrittore riconosciuto»65, non dovrebbe rientrare nel campo vero e proprio di ciò che si intende per editoria.

Per certi aspetti, di tipo strutturale, il funzionamento dei siti e dei sistemi di self-publishing non differisce da quello dei più comuni social network. Si tratta cioè di piattaforme proprietarie il cui funzionamento si basa sullo sfruttamento dello user-generated content. Nel caso delle piattaforme di self-publishing, a dispetto delle apparenze, la qualità editoriale del contenuto prodotto dagli utenti è del tutto indifferente, se non secondo la misura del traffico e delle interazioni che produce, non diversamente da un qualunque post di facebook. Che scrivano capolavori insospettabili o banalità sgrammaticate, i self-publisher sono comunque soprattutto, per non dire unicamente, clienti dei servizi di proof-reading, editing, grafica, impaginazione, promozione commerciale, comunicazione sui social, stampa on demand, distribuzione ecc. e, insieme ai loro lettori, sono oggetto di profilazione e target di pubblicità66.

Per di più, probabilmente il fenomeno del self-publishing sta assumendo la forma di un iceberg, con una parte sommersa non facilmente individuabile. Una recente passeggiata tra gli stand di una fiera dell’editoria ha indotto chi scrive a sospettare che dietro alcuni dei nuovi marchi editoriali che si affacciano sul mercato vi sia null’altro che l’applicazione della forma di pubblicazione a pagamento, sia pure non esplicitata. Come già ricordato, tale forma è sempre esistita, ma in termini di rapporto episodico tra un autore e un editore/tipografo, su richiesta dell’autore stesso; ora invece essa appare un’iniziativa che, verificata l’esistenza di un’ampia platea di domanda del servizio, parte dall’editore (in dubio pro reo continuiamo a chiamarlo così, e del resto il suo marchio sta nell’‘area della pubblicazione’), il quale pone la pubblicazione a pagamento come unico fondamento del progetto editoriale. Il fatto è che quella che legittimamente è, ed è stata chiamata, l’‘impronta dell’editore’67, non è soltanto una manifestazione di natura paratestuale, bensì quel qualcosa che sostanzialmente determina il progetto grafico e la scelta dei contenuti, facilita l’incontro tra l’autore e il lettore, mette in risalto natura e valore del testo e consente al lettore di riconoscervisi e di orientarsi, sia che si tratti di un romanzo Adelphi o di un manuale Sperling & Kupfer; è quella che ha consentito finora la coerenza e la governabilità di un sistema articolato in marchi e collane, grandi catene e piccoli indipendenti, e quella – va pur detto – che alla fine garantisce, nel genere, un certo livello di qualità della forma e dei contenuti al di sotto del quale raramente si scende. Se quel qualcosa viene a mancare, difficile non pensare che un libro vale l’altro, sia in termini di ‘testimonianza di cultura’ (dall’angolazione del deposito legale resta, se vogliamo, la ‘testimonianza della vita sociale’), che in termini di diritto di cittadinanza nelle collezioni di una biblioteca.
La pur scarsa letteratura su come alcune biblioteche (in particolare negli Stati Uniti) stanno affrontando la crescente popolarità del self-publishing (quello dichiarato, naturalmente) individua due linee di comportamento: da un lato, le biblioteche pubbliche si stanno attrezzando per fornire informazioni agli aspiranti autori, dall’introduzione alle principali piattaforme che forniscono il servizio, a nozioni e seminari sulla scrittura, l’editing, il copyright68. Dall’altra, nelle biblioteche che intendono inserire testi autopubblicati nelle loro collezioni, i bibliotecari stanno cercando di ampliare l’orizzonte delle fonti abitualmente consultate, allo scopo di identificare i libri più apprezzati dai lettori, e di superare l’atteggiamento diffuso in base al quale non si acquisiscono opere che non siano recensite da fonti professionali autorevoli.

Social media tools such as Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube, fan fiction sites, and others offer channels where library users can identify writers and topics. Librarians need to incorporate the rating systems used by these tools when making collection development decisions. Likes, retweets, and comments may not be professional reviews; but they do show interest in authors. Our patrons use these tools, and so libraries must be there too69.

Un’altra indicazione è quella di individuare, al fine di sviluppare le collezioni, pubblicazioni i cui contenuti siano relativi, o di interesse, della comunità di riferimento servita dalla biblioteca, anche in pubblicazioni indipendenti70.
Prima di discutere il ‘quanto’ anche in relazione alla tipologia del self-publishing, ne va completato il quadro specificando che, al di là di ogni giudizio di valore (e per la parte emergente dell’iceberg), queste pubblicazioni sono identificabili, anche in mancanza di ulteriori indicazioni esplicite nell’area dell’edizione, tramite il codice ISBN. L’agenzia ISBN per l’area di lingua italiana, in accordo con l’agenzia ISBN internazionale, già dal 2015 riserva all’authorpublishing il prefisso 979-12, e ne sta avviando il rilascio anche per i soggetti editori71; con Amazon (Kindle direct publishing) non ci sarebbe bisogno del codice ISBN, perché il sistema applica a ogni e-book un codice univoco, l’ASIN (Amazon standard identification number); ma se l’autore pubblica anche in cartaceo, solitamente richiede il codice all’agenzia ISBN italiana. Per inciso, i libri cartacei stampati on demand da Amazon spesso riportano nell’area delle note tipografiche la scritta ‘Printed in Poland’72; naturalmente, dal punto di vista del deposito legale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento, la responsabilità del deposito è in capo al «responsabile della pubblicazione», dunque all’autore qualora manchi l’editore, quindi il luogo di stampa non rileva – d’altra parte si potrebbe anche discutere se considerare editori a tutti gli effetti le piattaforme di self-publishing, specie in relazione al deposito legale dei contenuti diffusi in rete: al momento è un altro tema aperto, da considerare in rapporto alle potenziali conseguenze. In generale, la fornitura dell’ISBN è un servizio proposto da tutte le piattaforme. La presenza del codice consente alle biblioteche di quantificare la presenza di opere autopubblicate, al pari di altre tipologie presenti nelle collezioni: ad esempio, la Bibliothèque nationale de France registra, e distingue, 4.765 opere di autori autopubblicati pervenute per deposito legale nel 2018, a fronte di 64.935 depositate da editori professionali, accanto ad altri numeri (inferiori) di pubblicazioni riferite ad associazioni, pubbliche amministrazioni, club del libro ecc.73.

La scomparsa del materiale minore

Nella discussione biblioteconomica della seconda metà del secolo scorso, che per quanto riguarda il deposito legale si concentra sulla necessità di riforma della legge del 193974, gli argomenti a favore dell’esaustività del deposito ricorrono spesso all’esempio del ‘materiale minore’ (ciclostili, calendari, almanacchi, cartoline, ‘santini’, manifesti, opuscoli e pieghevoli pubblicitari o con programmi di mostre, sagre, nozze, menu, eventi vari, libretti di sala, cataloghi commerciali, statuti di associazioni, bilanci, newsletter ecc.), che specie le due Biblioteche nazionali centrali ricevevano in gran numero grazie alla responsabilità del deposito in capo ai tipografi75. Era opinione largamente condivisa, e avvalorata da un interessante filone di studi documentari76, che non fosse opportuno esercitare una selezione preventiva di questi documenti, bensì conservarli tutti – con un trattamento abbreviato, ‘per gruppi’ – dal momento che non sarebbe stato possibile prevedere in anticipo il peso della loro importanza, nel futuro, come testimonianze della cultura e della società che li avevano prodotti. E dopo l’approvazione della nuova legge, nel 2004, pur nella soddisfazione generale per il nuovo impianto, in cui il soggetto obbligato al deposito è l’editore, non è mancata qualche nota di preoccupazione per il possibile venir meno di questo tipo di pubblicazioni, prodotte in larga maggioranza direttamente dalle tipografie77.
Quale bilancio si può delineare al riguardo dopo quattordici anni? L’impressione è che il materiale minore che arriva in biblioteca per deposito legale sia numeroso, tanto da creare difficoltà in una diffusa situazione di mancanza di risorse, ma quasi ridotto al comune denominatore di documentazione più o meno effimera prevalentemente prodotta dagli enti locali: opuscoli e pieghevoli turistici, piantine, fogli periodici a cura di giunte e assessorati, tanta pubblicità legata al territorio, che affianca i contenuti in percentuale almeno pari se non superiore – documenti che almeno in parte, si noti bene, rientrano in una casistica predeterminata di tipologie che possono essere escluse dalla raccolta dell’Archivio nazionale78. Il materiale minore però non è scomparso: quale associazione culturale, fondazione, istituzione, quale marchio non è presente in rete con un sito internet? Quale evento non ha una ‘vetrina’ in rete? Quale ristorante non anticipa il proprio menu sul proprio sito o almeno su Tripadvisor? Molte coppie ormai pubblicano online le pubblicazioni di matrimonio e la lista dei desiderata a uso di parenti e amici, Facebook ci avvisa degli eventi che potrebbero interessarci in base al nostro profilo e delle presentazioni dei libri del nostro scrittore preferito, e sui social, in generale, pubblichiamo le nostre fotografie, come ‘cartoline’ dei luoghi che visitiamo destinate agli amici. Se non vogliamo discutere del personale, restiamo al politico: il Movimento delle sardine, come tutti sappiamo, è nato con un flash mob grazie a Facebook. È sufficiente? Se stiamo perdendo la possibilità di documentare il nostro presente grazie (anche) al materiale minore, non è per colpa della legge 104, ma perché non abbiamo ancora dato attuazione all’articolo 37 del Regolamento.

Quanto, e perché

Che fosse «tramontata l’illusione che si possa raccogliere tutto e per sempre» non era un’opinione, bensì una certezza, già quando Giuseppe Vitiello lo scriveva, nel 200779. Se il Regolamento del 2006 non è di grande aiuto nell’individuare soluzioni a fronte di questa criticità crescente, sarebbe però il caso di affrettarsi ad approntare allo scopo altri strumenti, come linee-guida, circolari, accordi tra le istituzioni depositarie, sempre in un contesto ‘di sistema’.
Ci si era ripromessi di tornare alla domanda numero 8 dell’indagine della Cnbsn sul deposito legale[80], «Riterreste utile una conservazione ‘a campione’ per determinati documenti?» Qui la platea si divide, tra un 50% di soggetti che risponde positivamente (anche se solo il 12% dice di applicare davvero il modello), e il restante 50% che invece si dichiara a favore di una conservazione il più possibile esaustiva. Questo risultato appare a chi scrive davvero significativo. Non si dimentichi che la domanda è rivolta ai bibliotecari delle istituzioni depositarie regionali, una parte dei quali sente evidentemente il peso della mancanza di risorse, ma che almeno per il 50% appaiono ben consapevoli della missione di documentazione in rapporto al territorio: è qui che la raccolta deve essere capillare, possibilmente basata su un rapporto diretto con i produttori delle pubblicazioni; i documenti vanno raccolti anche proattivamente, e devono poter arricchire di contenuti la ‘sezione locale’, garantendo «esaustività nella selezione»81 (che in questo caso è una selezione di fatto, su scala territoriale). Il tutto in applicazione del su richiamato modello di ‘conservazione su più livelli’.
La conservazione a campione è certamente una soluzione applicabile a molte tipologie di documenti, e del resto già prevista e praticata in alcuni casi, previa valutazione dei bibliotecari82. Naturalmente, è un modello valido non soltanto per i documenti tradizionali, ma anche per quelli digitali, e digitali nativi. Lo stesso articolo 37 del Regolamento, elencando alcuni tipi di documenti cui dare priorità nella raccolta, individua un modello selettivo; e di fronte all’apparente complessità di catturare la forma dell’acqua, va ricordato che la modalità harvesting, cui tutte le maggiori biblioteche nazionali ricorrono per realizzare il deposito legale dei siti web e dei documenti diffusi in rete, coglie semplicemente un’istantanea, che attesterà le caratteristiche di quel sito o quella piattaforma a una certa data. Indipendentemente dal grado di liquidità, la dinamicità andrà persa, come pure sarà limitato (sebbene predeterminabile) il livello di profondità (i link) da raggiungere nella fase di raccolta. Non è certo questa un’osservazione nuova, ma vuole introdurre qui la riflessione sul fatto che i documenti digitali per loro natura contraddicono ogni eventuale pretesa di esaustività del deposito; l’onere della loro conservazione, nel momento in cui si è prossimi (auspicabilmente) a realizzarla, potrebbe indurre a significativi ripensamenti anche nei criteri di raccolta dei documenti tradizionali.
Riferendo in merito alla discussione sul webarchiving in AIB-CUR, già si è accennato al fatto che una delle maggiori sfide in tema di conservazione nel lungo termine sarebbe la documentazione dei maggiori dibattiti, ad esempio quelli di natura politica, che oggi si svolgono in larga parte sui social, Twitter, Facebook, Instagram, e quello che verrà. Proviamo allora a considerarli come un nuovo ‘materiale minore’, materiale della cui conservazione ci siamo preoccupati per oltre un secolo: solo che nella sua manifestazione attuale esso ha un valore di testimonianza infinitamente più rilevante e pervasivo. Istituzioni purtroppo non paragonabili alle nostre per ‘potenza di fuoco’, dalla British Library83 alla Library of Congress84, hanno già affrontato in vari termini la sfida. Pur nella consapevolezza della disparità di mezzi, se ne può trarre l’insegnamento che selezione (a cura di uno staff qualificato), periodicità dell’harvesting, conservazione ‘a campione’, sinergia all’interno del sistema delle istituzioni depositarie (e pertanto, ove opportuno, ‘conservazione su più livelli’), trasparenza e comunicazione delle scelte devono essere gli strumenti per perseguire un deposito legale efficace rispetto agli obiettivi e sostenibile nei mezzi. Il già citato modello che affianca una raccolta selettiva del dominio nazionale a singoli approfondimenti tendenzialmente esaustivi di eventi particolari potrebbe essere un compromesso soddisfacente. Si pensi alla recente esperienza del cosiddetto lockdown determinato dall’evento epocale Covid-19: sarebbe bello che restasse traccia del ‘paesaggio sonoro’ creato in quei giorni da migliaia di italiani che cantavano dalle finestre l’Inno di Mameli, o dal giovane musicista che dal suo balcone affacciato su una piazza Navona incredibilmente deserta eseguiva con la chitarra elettrica i grandi temi composti da Ennio Morricone85. In conclusione, almeno un ‘campione’ dei maggiori social network non potrà essere trascurato. Invece, su altre categorie di documenti, come la produzione scientifica e accademica, andranno probabilmente instaurate nuove alleanze.
Una gestione appropriata delle novità emergenti dall’universo della produzione editoriale non dovrebbe essere particolarmente onerosa, ma in qualche caso, se aumenterà il margine di sovrapposizione analogico/digitale, andranno individuati nuovi modelli di approccio – e in questo senso la novella al d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252 potrebbe essere un’occasione da non perdere – anche, tra l’altro, per ripartire meglio tra le due Biblioteche nazionali centrali la conservazione di alcuni tipi di pubblicazioni che si propongono in diversi formati (cartaceo, digitale solido, digitale liquido), e comunque per apportare ogni altro eventuale miglioramento al testo normativo alla luce dell’esperienza pratica maturata nei quattordici anni trascorsi.
Piuttosto, ci si augura che non perduri la presente situazione di scarsità di risorse, in generale, per le biblioteche, confermata anche dall’indagine della Cnbsn. Una percentuale del 12% di pubblicazioni in self-publishing sul complesso della produzione editoriale annua, quale quella dichiarata dall’AIE, non preoccuperebbe in un contesto di risorse adeguate (per il controllo, la gestione, la conservazione), e non indurrebbe necessariamente a ipotizzare forme di conservazione non esaustive.
Rispetto alle altre tipologie di pubblicazioni, il self-publishing pone però un problema di natura diversa: come applicare a un fenomeno di questo tipo un eventuale criterio di selezione, se non qualitativo? Si è ricordato sopra il principale argomento di discussione relativo al ‘vecchio’ materiale minore: come decidere oggi cosa sarà ancora apprezzato domani? Se l’intermediazione dell’editore si può considerare alla stregua di una garanzia, una sorta di lasciapassare, nel caso dell’autoedizione, dove essa manca, il bibliotecario rischia di subentrare e supplirvi, detto diversamente, di trasformarsi in censore. Può essergli forse di aiuto il punto di vista negazionista86? D’altra parte, al netto dell’imperscrutabile qualità, qualcosa resta a giustificare la conservazione di queste pubblicazioni: la testimonianza del costume, della «vita sociale»87, la generale tendenza alla disintermediazione vista come fenomeno epocale in quanto ‘portato’ dell’era digitale, il suo riflesso nell’atto degli autori che si autopubblicano, e infine l’«uso pubblico»88, il quale, legge alla mano, è sempre più facile da accertare del valore culturale. Se il self-publishing funziona come un social network, e i social network sono una testimonianza da registrare, allora va conservato anche il self-publishing. Dando attuazione all’articolo 37 del Regolamento, potremmo accorgerci che realizzare l’harvesting delle piattaforme e raccogliere, a un secondo livello, il PDF dei documenti, è un ‘quanto’ soddisfacente e sostenibile, oppure che può esserlo meglio un modello di conservazione ‘a campione’. L’importante è non dimenticare ‘perché’ va fatto, il quale appare a chi scrive ben sintetizzato dalla frase di Anna Maria Mandillo posta in epigrafe al presente contributo.


NOTE

Ultima consultazione siti web: 12 ottobre 2020.

1 Anna Maria Mandillo, La nuova legge sul deposito legale: una riforma non solo per le biblioteche, «AIB notizie», 14 (2002), n. 3, p. 4-7, https://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-03mandillo.htm.
2 Il deposito regionale in Italia: stato dell’arte e risultati di una recente indagine, a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell’Associazione italiana biblioteche, «AIB studi», 59 (2019), n. 3, p. 423-452, https://aibstudi.aib.it/article/view/12019, DOI: 10.2426/aibstudi-12019. I membri della Commissione per il mandato 2018-2020, alla data di pubblicazione del contributo citato, erano Maria Chiara Iorio (coordinatrice), Valentina Atturo, Luciana Battagin, Giuliano Genetasio, Erica Vecchio.
3 La legge che stabilisce l’oggetto e le finalità del deposito, le tipologie di documenti da depositare, i soggetti obbligati e gli istituti destinatari è la n. 106 del 15 aprile 2004, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; le specifiche procedure del deposito sono stabilite dal d.p.r. del 3 maggio 2006, n. 252 Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, entrato in vigore il 2 settembre 2006. La normativa prevede un Archivio nazionale (costituito dalle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma), e un Archivio regionale costituito da una molteplicità di istituti depositari, il cui elenco è stato stabilito con il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d.min. 28 dicembre 2007, poi parzialmente modificato con d.min. 10 dicembre 2009. Per una valutazione della normativa all’epoca della sua introduzione si vedano: Anna Maria Mandillo, Il difficile percorso della legge sul deposito legale, «AIB notizie», 16 (2004), n. 6, p. III-IV, https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406mandillo3.htm; Paola Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova, «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1-2, p. 11-42, https://bollettino.aib.it/article/view/5203; Giuseppe Vitiello, Come si consolida un’anomalia bibliotecaria: a proposito della nuova legge sul deposito legale in Italia, «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1, p. 9-21, http://www.bibliotecheoggi.it/2007/20070100901.pdf.
4 L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 1.
5 Cfr. Il deposito regionale in Italia cit., p. 426. Per i due d.min. vedi nota 3.
6 Il deposito regionale in Italia cit., p. 425-426, e in particolare la nota 15 per gli esiti di quest’ultimo provvedimento.
7 Ivi, p. 444-451.
8 Ivi, p. 443.
9 Cfr. ad esempio il verbale della riunione del 19 giugno 2014, l’ultima del Gruppo di lavoro svolta in presenza, e alcune comunicazioni successive, agli atti della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore.
10 D.d.gen. 13 maggio 2015 (pubblicato nella G.U. n. 122 del 28 maggio 2015), Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale.
11 Chi scrive è frequentemente interpellata dagli editori, che dimostrano di esserne a conoscenza e desiderano evitare errori materiali o disguidi nell’invio dei documenti, anche per non incorrere nel rischio di sanzioni.
12 Per completezza si riporta che l’indagine prende in considerazione la fase logicamente precedente l’eventuale irrogazione delle sanzioni, alla domanda numero 3: «Adottate misure per rilevare il livello di adempimento del deposito legale?». In risposta, il 74% degli istituti dichiara di effettuare controlli (64% manuali e 10% di tipo automatizzato).
13 Cfr. Regione Toscana, Guida invio dei documenti per l’Archivio della produzione editoriale regionale della Toscana, https://www.regione.toscana.it/-/guida-invio-dei-documenti-per-l-archivio-della-produzione-editoriale-regionale-della-toscana.
14 Il deposito regionale in Italia, cit., p. 440 nota 32, dove si cita a sostegno di tale (errata) definizione P. Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova cit., p. 34-35.
15 P. Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova cit.
16 Ivi, p. 24.
17 Ivi, p. 35. In realtà poi la maggior parte delle regioni non ha seguito quello che sopra si è chiamato il ‘modello Toscana’ (vedi nota 13), proprio perché si è preferito quasi sempre confermare gli istituti depositari, nelle province, di quella che con la precedente l. 2 febbraio, n. 374 era la cosiddetta ‘terza copia’.
18 Ibidem. La bibliografia relativa alla conservazione su più livelli è vasta, e va a bilanciare l’autoreferenzialità: Luigi Crocetti, Restauro differenziato, conservazione differenziata, «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma», 9 (1969), n. 1/2, p. 211-214, ripubblicato in Id., Il nuovo in biblioteca e altri scritti. Roma: Associazione italiana biblioteche, 1994, p. 193-195; Tiziana Plebani, Il libro moderno: quell’oscuro oggetto di (non) desiderio. In: Conservare il Novecento: Convegno nazionale, Ferrara, Salone internazionale del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 25-26 marzo 2000: atti, a cura di Maurizio Messina, Giuliana Zagra. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2001, p. 107-121; Franca Alloatti; Carlo Carotti, Il difficile percorso dei periodici della Braidense: verso un progetto regionale di coordinamento della conservazione?, «Biblioteche oggi», 17 (1999), n. 5, p. 46-52; Roberto Maini, La nuova legge sul deposito legale: interviste a Antonia Ida Fontana, Rosaria Campioni e Maria Prunai Falciani, «Biblioteche oggi», 22 (2004), n. 6, p. 7-12, http://www.bibliotecheoggi.it/2004/20040600701.pdf; Carlo Revelli, Prefazione: sui significati della conservazione. In: Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, a cura di Edward P. Adcock; con la collaborazione di Marie-Thérèse Varlamoff e Virginie Kremp; edizione italiana a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali [dell’AIB]. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2005, p. 17-21; Ornella Foglieni, Il deposito legale e il ruolo delle regioni. In: Rapporto sulle biblioteche italiane 2007-2008, a cura di Vittorio Ponzani, direzione scientifica di Giovanni Solimine. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2009, p. 17-23.
19 Il deposito regionale in Italia cit., p. 443.
20 Si veda ad esempio: Anna Maria Mandillo, La situazione del deposito legale in cinque punti, «AIB notizie», 20 (2008), n. 5, p. 6-7, https://www.aib.it/aib/editoria/n20/0506.htm3, ripubblicato in: La biblioteca come servizio: scritti (1971-2009) di Anna Maria Mandillo, a cura di Luca Bellingeri, Giovanna Merola. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2015, p. 65-67.
21 Domanda 9: «Per le biblioteche non statali: vi siete avvalsi della facoltà, prevista dal d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252, art. 4, co. 5, di appoggiarvi sulle Biblioteche pubbliche statali per la gestione del Deposito legale?» Risposte: 1% «Sì», 68% «No», 31% «Non sapevamo di questa possibilità» (Il deposito regionale in Italia cit., p. 441). Recita l’articolo 4 comma 5 del Regolamento: «La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l’archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l’archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della tutela».
22 Cfr. Il deposito regionale in Italia cit., p. 428. In tali casi le funzioni di istituto depositario per l’Archivio regionale sono esercitate in base a una convenzione tra la regione e la biblioteca pubblica statale.
23 Ringrazio di cuore Luca Bellingeri, direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, per la lettura attenta del presente contributo e la segnalazione della contraddizione in essere tra il Regolamento (art. 4, co. 5) e il Codice dopo le modifiche del 2015. Purtroppo chi scrive non ha avuto il tempo di dare a tale contraddizione lo spazio che avrebbe meritato nel contesto del presente contributo.
24 Myspace, https://myspace.com/.
25 Tutti gli interventi sono accessibili agli iscritti tramite l’archivio di AIB-CUR, all’indirizzo https://list.cineca.it/cgi-bin/mailman/private/aib-cur/2019-March/028092.html.
26 Rossana Morriello, post del 26 marzo 2019, https://list.cineca.it/cgi-bin/mailman/private/aib-cur/2019-March/028125.html.
27 Maurizio Lana, post del 28 marzo 2019, https://list.cineca.it/cgi-bin/mailman/private/aib-cur/2019-March/028148.html.
28 Paola Puglisi, post del 28 marzo 2019, https://list.cineca.it/cgi-bin/mailman/private/aib-cur/2019-March/028143.html.
29 Cfr. Giovanni Bergamin; Maurizio Messina, Magazzini digitali: dal prototipo al servizio, «DigItalia», 1 (2010), p. 115-122 e Idd., Magazzini digitali: dal prototipo al servizio, «DigItalia», 2 (2010), p. 144-153. Se la vera e propria sperimentazione si era conclusa, come è noto la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, a seguire, ha avviato un progetto di webarchiving rivolto ai siti delle istituzioni di interesse culturale, a partire da quelli della pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai documenti che costituiscono l’evoluzione in formato digitale delle raccolte tradizionali delle biblioteche, inclusa la catalogazione di parte di tali documenti. Naturalmente la mancanza di una normativa di riferimento e l’assenza di un quadro di cooperazione interistituzionale non facilitano questa attività.
30 L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 1, comma 1.
31 Cfr. Giovanni Solimine; Giorgio Zanchini, La cultura orizzontale. Roma-Bari: Laterza, 2020, e la relativa, più che ampia, recensione di Anna Galluzzi, La ‘cultura orizzontale’: prove generali al tempo della pandemia, «AIB studi», 60 (2020), n. 1, p. 111-130: p. 118-119, https://aibstudi.aib.it/article/view/12048, DOI: 10.2426/aibstudi-12048.
32 Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione: 2020-2022. Luglio 2020, https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf.
33 A questo proposito l’Associazione italiana biblioteche ha già avviato, in data 25 febbraio 2019, un’interlocuzione con il Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, in cui la conservazione nel lungo termine dei documenti d’interesse culturale viene definita «un servizio fondante per gli ecosistemi della Pubblica Amministrazione» (cfr. il relativo comunicato: https://www.aib.it/attivita/comunicati/2019/73143-richiesta-incontro-commissario-agenda-digitale/). Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, co. 3, del d.p.c.m. 3 dicembre 2013, ai documenti d’interesse culturale è riconosciuta una specificità che li differenzia da quelli amministrativi, per cui essi non sono soggetti in tutto e per tutto alle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, di cui al medesimo d.p.c.m. Al momento della redazione di queste note sono appena state pubblicate dall’AGId le attese Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5385.html, che hanno lo scopo sia di aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore, regolate dal suddetto d.p.c.m. del 2013, sia di fornire una cornice unica per la materia, coerente con le discipline dei beni culturali. Bisognerà pertanto verificare eventuali pertinenti elementi di novità.
34 Tommaso Giordano, Quale politica per lo sviluppo delle collezioni?: nuove strategie e criticità. In: La biblioteca che cresce: contenuti e servizi fra frammentazione e integrazione: conference paper (Milano, 14-15 marzo 2019), http://eprints.rclis.org/34440/.
35 G. Vitiello, Come si consolida un’anomalia bibliotecaria cit., p. 10.
36 Cfr. Frederick Zarndt [et al.], Results of the 2017 survey of electronic legal deposit policies and practices at national libraries. 2018, https://www.ifla.org/files/assets/hq/documents/2018-04_report_on_2017_survey_of_born_digital_legal_deposit_policies_and_practices1.pdf.
37 Cfr. Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali, https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/comitati-nazionali/.
38 Tali archivi dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, agli standard nazionali e internazionali in materia di sicurezza logica, fisica e organizzativa e di certificazione degli archivi informatici, e in particolare alla norma ISO 14721:2012, al fine di assicurare la conservazione nel lungo periodo dei documenti depositati.
39 L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 1, comma 1.
40 Per fare un esempio chi scrive si trovò grandemente avvantaggiata, frequentando l’ufficio della Biblioteca nazionale centrale di Roma, ai fini di uno studio sulla grafica editoriale: cfr. Paola Puglisi, Sopraccoperta. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2003.
41 L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 1, comma 1.
42 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua. Palermo: Sellerio, 1994. Per inciso, si tratta del primo romanzo che vede come protagonista il commissario Montalbano.
43 The Institute for the future of the book, http://www.futureofthebook.org/mission.html.
44 Il codice può essere stampato in copertina o nel volume, ben visibile, o coperto da una patina argentata che va ‘grattata’, oppure stampato su un talloncino allegato al volume. Ringrazio di cuore la dottoressa Elda Merenda, responsabile del deposito legale presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, per le numerose segnalazioni e la disponibilità.
45 Risposta di un editore interpellato per chiarimenti, sempre dalla dottoressa Elda Merenda.
46 Cfr. ad esempio Andrea Angiolini, Sulle orme del Mulino. In: Il libro digitale: la parola agli editori, a cura di Maria Villano, con un’introduzione di Daniele Donati, Paola Italia, Francesca Tomasi. Bologna: Clueb, 2019, p. 63-78 http://amsacta.unibo.it/6348/1/LibroDigitale_bookDEFINITIVO.pdf; Maria Cassella, Piattaforme digitali per la pubblicazione di contenuti di ricerca: esperienze, modelli open access, tendenze, «Biblioteche oggi», 32 (2014), n. 7, p. 9-19, http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/141, DOI: 10.3302/0392-8586-201407-009-1.
47 Vedi nota 43.
48 Cfr. Il libro digitale cit., in particolare il contributo di Fabio Ferri, L’education non è uno sport da spettatori, p. 45-62; vedi anche I libri ‘liquidi’: presente e futuro dei libri digitali, una mutazione tecnologica e futuribile anche per la scuola, a cura di Equipe formazione digitale, «Bricks», 27 gennaio 2018, http://www.rivistabricks.it/2018/01/27/i-libri-liquidi/.
49 Cfr. Editoria digitale. In: Wikipedia: l’enciclopedia libera, versione del 10 ottobre 2020, 16:42 UTC, https://it.wikipedia.org/wiki/Editoria_digitale#Il_libro_liquido.
50 A. Angiolini, Sulle orme del Mulino cit., p. 66.
51 Valentina Saraceni, Il progetto BITeS. In: Il libro digitale cit., p. 99-105: p. 100.
52 Andrea Libero Carbone, Il self-publishing non esiste, «Doppiozero», 21 aprile 2015, https://www.doppiozero.com/rubriche/1815/201504/il-self-publishing-non-esiste.
53 Alessandro Baricco, The Game. Torino: Einaudi, 2018, p. 76.
54 La letteratura sul self-publishing è ancora scarsa (se si escludono le numerose guide a uso degli aspiranti autori), può essere utile pertanto segnalarne un paio di rassegne, di un certo interesse anche in rapporto al punto di vista delle biblioteche (peraltro senza alcuna pretesa di esaustività): Almudena Mangas-Vega; Javier Merchán Sánchez-Jara; Alberto Ramos Alonso, La autopublicación en las bibliotecas: revisión sistemática de la literatura, «Palabra clave», 7 (2018), n. 2, art. e047, https://doi.org/10.24215/18539912e047; Joseph D. Grobelny, Self-publishing: a bibliographic essay. In: Self-publishing and collection development: opportunities and challenges for libraries, edited by Robert P. Holley. West Lafayette (IN): Purdue University Press, 2015, p. 171-178, https://library.oapen.org/bitstream/id/09c170f6-2677-45e9-ad1b-8d31ed23c252/626378.pdf. Inoltre, può valere da introduzione al tema specifico ‘self-publishing e biblioteche’ il sintetico contributo di Matt Pacer, Small press and self-published books: a collection development dilemma, «Against the grain», 25 (2013), n. 3, art. 14, https://doi.org/10.7771/2380-176X.6521.
55 Cfr. Henry Bankhead, E-book self-publishing and the Los Gatos Library: a case study. In: Self-publishing and collection development cit., p. 5-20: p. 9-10.
56 Il mio libro, https://ilmiolibro.kataweb.it/.
57 Per citarne soltanto alcuni: Youcanprint, https://www.youcanprint.it/, Lulu, https://www.lulu.com/, Bookabook, https://bookabook.it/.
58 Kindle direct publishing, https://kdp.amazon.com/it_IT/; Createspace, https://www.createspace.com/, con differenti opzioni.
59 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2019, a cura dell’Ufficio studi AIE. Milano: Associazione italiana editori, 2019, p. 17.
60 Cfr. ad esempio Nicola Borzi, Autopubblicarsi con Amazon? Per molti la fama rimarrà solo un sogno, «Valori: notizie di finanza etica ed economia sostenibile», 18 novembre 2019, https://valori.it/autopubblicazione-amazon-pericoli/.
61 Rapporto sullo stato dell’editoria cit., p. 43. Vale la pena precisare che questi dati, essendo riferiti all’anno 2018, non registrano comportamenti indotti dalla pandemia di Covid-19, come la generale impennata degli acquisti online registrata nel 2020.
62 Nel presente contributo ci si riferisce prevalentemente a opere prodotte (anche) in versione cartacea. Certamente il self-publishing in forma esclusivamente digitale (indipendentemente dai vari formati, PDF, ePub ecc.) sfugge a questo tipo di considerazioni. Al momento, tra l’altro, non sarebbe neanche soggetto a deposito legale, mancando il regolamento specifico.
63 Una informazione errata, ricorrente, che viene data agli autori auto pubblicatisi, consiste nell’affermazione che in presenza di ISBN sul libro è obbligatorio il deposito legale.
64 «Nei casi di ‘self-publishing’ (o ‘print-on-demand’), laddove il contratto predisposto dalla piattaforma editoriale scelta dall’autore non preveda espressamente l’assolvimento del deposito legale da parte della piattaforma stessa, l’obbligo della consegna ricade sull’autore-committente in quanto responsabile della pubblicazione. (Ove la tiratura sia inferiore alle duecento copie, a norma del d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252, art. 9, è prevista la consegna di una sola copia per l’Archivio nazionale e una sola copia per l’Archivio regionale). Nel caso degli stampati in proprio e dell’invio delle pubblicazioni da parte degli autori, le biblioteche depositarie possono dichiarare solo l’avvenuta consegna, ma non l’effettivo uso pubblico del documento»: https://www.librari.beniculturali.it/it/Attivita/deposito-legale/informazioni-e-chiarimenti/.
65 A.L. Carbone, Il self-publishing non esiste cit.
66 Ibidem.
67 Roberto Calasso, L’impronta dell’editore. Milano: Adelphi, 2013. Non si propone qui alcun riferimento bibliografico su un tema a tutti ben noto quale il ruolo dell’editore nella storia dell’editoria fino a oggi, la sintetica descrizione del quale ha qui l’unico scopo di enfatizzare le differenze con altri fenomeni emergenti.
68 Cfr. A. Mangas-Vega; J. Merchán Sánchez-Jara; A. Ramos Alonso, La autopublicación en las bibliotecas cit.
69 M. Pacer, Small press and self-published books cit., p. 33. In particolare, vengono consigliati siti di ‘suggerimenti di lettura’ quali Goodreads, https://www.goodreads.com/about/us e LibraryThing, https://www.librarything.com/.
70 Ibidem.
71 https://www.isbn.it/.
72 Chi scrive non ha potuto approfondire la casistica su un campione significativo, probabilmente vi sono tipografie anche altrove in tutta Europa. Per la possibilità di esaminare un certo numero di esemplari ringrazio ancora una volta la dottoressa Elda Merenda.
73 Cfr. Bibliothèque nationale de France, L’observatoire du dépôt légal 2018, https://www.bnf.fr/fr/lobservatoire-du-depot-legal.
74 L. 2 febbraio 1939, n. 374, Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e relativo Regolamento di attuazione approvato con r.d. 12 dicembre 1940, n. 2052.
75 Sul ‘materiale minore’ si veda: Susanna Meschini, I ‘coccetti’ della biblioteca, «Bollettino d’informazioni AIB», 16 (1976), n. 1, p. 31-33; Isa De Pinedo; Mario Piantoni, Il materiale librario minore, «Bollettino d’informazioni AIB», 17 (1977), n. 4, p. 334-337; Attilio Mauro Caproni, Il materiale minore: proposta per una procedura biblioteconomica. Napoli: SEN, 1979; Alessandro Sardelli, Le pubblicazioni minori e non convenzionali: guida alla gestione. Milano: Editrice bibliografica, 1993.
76 Solo un paio di esempi: Economia e società in Lombardia, 1870-1899: gli opuscoli minori nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze, a cura di Fabrizio Dolci, prefazione di Franco Della Peruta. Milano: Franco Angeli, 1995; Fonti per la storia del lavoro e dell’impresa in Italia: l’editoria d’occasione: una bibliografia (sec. 19. e 20.), a cura di Fabrizio Dolci, saggio introduttivo di Franco Della Peruta. Milano: Franco Angeli, 1999.
77 Cfr. ad esempio Maria Prunai, I destini della terza copia. In: R. Maini, La nuova legge sul deposito legale cit., p. 11.
78 Le considerazioni qui espresse sono, ancora una volta, frutto di un’analisi dei materiali pervenuti all’Ufficio deposito legale della Biblioteca nazionale centrale di Roma. Il d.d.gen. 15 dicembre 2014 elenca le tipologie di documenti non rilevanti ai fini della conservazione da parte delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, nonché quelle che le due biblioteche possono acquisire discrezionalmente, solo nel caso in cui ne riconoscano il valore documentario rispetto alla cultura e alla vita sociale italiana, https://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/DepositoLegale/Decreto_di_scarto_sul_deposito_legale_.pdf.
79 G. Vitiello, Come si consolida un’anomalia bibliotecaria cit., p. 10.
80 Il deposito regionale in Italia cit., p. 440.
81 Ancora nelle parole di G. Vitiello, Come si consolida un’anomalia bibliotecaria cit., p. 10.
82 Cfr. il d.d.g 15 dicembre 2014 (vedi nota 78). Se il bibliotecario può valutare lo scarto di alcuni documenti, implicitamente può anche considerare l’opportunità di conservarli a campione, come effettivamente in qualche caso si fa presso le due BNC.
83 Nel Regno Unito «La selezione e conservazione dei social media pone problemi particolari. Dal punto di vista dei riferimenti normativi essi sono considerati alla stregua delle altre risorse web. Nei fatti è impossibile archiviare per intero Twitter e Facebook, mentre Youtube non è nemmeno considerato perché ricade sotto un’altra tipologia di materiali. In questi contesti un ruolo decisivo lo svolgono i curatori, cui è affidata la selezione delle fonti e delle pagine da conservare» (Giovanni Bergamin; Augusto Cherchi; M. Alessandra Panzanelli Fratoni, Archiviare la rete: strumenti e servizi: osservazioni a margine del 6° Workshop sul documento elettronico, «DigItalia», 1 (2016), p. 9-31, http://digitalia.sbn.it/article/view/1627.
84 «Sul finire del 2017 la Library of Congress decise che non avrebbe più salvato i tweet pubblici, suscitando non poche perplessità nella comunità. Il problema quindi […] non è solo strettamente tecnologico (i tweet sono brevi e di fatto occupano poco spazio) ma ci sono anche delle scelte politiche a monte che in qualche modo ricadono o sono generate dal mondo stesso delle biblioteche ed archivi» (Carlo Biason, post in AIB-CUR del 27 marzo 2019, https://list.cineca.it/cgi-bin/mailman/private/aib-cur/2019-March/028139.html).
85 Roberta Savona, Coronavirus Roma, Jacopo che ha incantato Piazza Navona suonando la musica di Morricone: «Che emozione gli applausi», «Il messaggero», 30 marzo 2020, https://www.ilmessaggero.it/roma/news/piazza_navona_suona_morricone_chi_e_il_chitarrista_jacopo_ultime_notizie_news-5142018.html.
86 A.L. Carbone, Il self-publishing non esiste cit.
87 L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 1, comma 1.
88 Ibidem.