Il deposito legale dei materiali cartografici in Italia e il loro censimento da parte del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa e della BNI

di Laura Manzoni

Premessa

L’articolo affronta due temi strettamente legati tra loro: il deposito legale dei materiali cartografici in Italia e il loro censimento da parte del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa (1886-1957) e della Bibliografia nazionale italiana (BNI, 1958). Queste pubblicazioni considerano ‘materiali cartografici’ o ‘documenti cartografici’ le carte geografiche e gli atlanti. L’espressione ‘carte geografiche’ è utilizzata in modo generico, riferendosi contemporaneamente a diverse tipologie di rappresentazione della superficie terrestre, comprendenti carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, ma anche la produzione di piccoli editori specializzati come mappe di sentieri, di percorsi naturalistici, carte ambientali, carte didattiche ecc. Il Bollettino e la BNI, tuttavia, si sono limitati al censimento di carte geografiche, topografiche e degli atlanti, includendo raramente altre topologie di materiale. Non si trovano mai espliciti riferimenti ai globi, ai modelli tridimensionali e alle carte geografiche digitali, che oggi vengono considerati, a tutti gli effetti, parte del più vasto insieme delle ‘risorse cartografiche’. Il termine ‘risorsa’ ha fatto la sua comparsa a cavallo tra il XX e il XXI secolo in ambito anglosassone e viene utilizzato dai più recenti standard e modelli concettuali per denotare tutto ciò che può far parte dell’universo bibliografico. Esso ha progressivamente sostituito ‘materiale’, termine considerato desueto da un paio di decenni, e ‘documento’, ampliamente usato in ambito biblioteconomico tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta del Novecento con un’accezione estesa, volta a indicare tutti i veicoli d’informazione e di conoscenza a cui dà accesso una biblioteca; tuttavia, esso ha un valore molto specifico e caratterizzante in campo archivistico e pertanto, è preferibile evitarne l’uso in biblioteconomia1. Nell’articolo verranno utilizzate le formulazioni ‘materiale’ e ‘documento’ facendo riferimento al testo della legge sul deposito legale, a quello del Bollettino e della BNI poiché si tratta della terminologia da essi impiegata, con un valore semantico preciso, più circoscritto rispetto al concetto di ‘risorsa cartografica’, che verrà, invece, utilizzato in osservazioni di carattere generale.

Il deposito legale dei materiali cartografici

Tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Duemila, in Italia, sono state emanate diverse leggi sul deposito legale, che solo in alcuni casi fanno esplicito riferimento alle carte geografiche e agli atlanti2, materiale considerato all’interno della più generica categoria degli stampati.
Il deposito legale venne regolamentato organicamente per la prima volta con l’editto di Carlo Alberto del 26 marzo 1848, n. 695, noto come Editto albertino sulla stampa. Nell’art. 1 venivano definite le tipologie di pubblicazioni sulle quali si concentrava la normativa, ossia: «Stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili»3, ma erano gli artt. 7 e 8 a disciplinare quello che oggi chiamiamo deposito legale. Nell’art. 7 veniva precisato che

ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato d’appello, all’Ufficio dell’Avvocato Fiscale Generale, se nelle altre, all’Ufficio dell’Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura.

L’art. 8 precisava che

Gli stampatori e i riproduttori degli oggetti contemplati dall’art.1 dovranno nel termine di dieci giorni successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnare una copia agli Archivi di Corte ed una alla Biblioteca dell’Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.

La norma sabauda regolò l’istituto del deposito legale per quasi un cinquantennio, durante il quale venne faticosamente adattata alle nuove esigenze del Regno d’Italia e al nuovo quadro bibliotecario venutosi a creare a seguito dell’unificazione del Paese. Il 25 novembre 1869, cinque anni dopo il trasferimento della capitale del Regno da Torino a Firenze, la Biblioteca nazionale di Firenze venne designata con il r.d. n. 5368, come destinataria dei materiali oggetto di deposito legale, affiancata prima indirettamente – con una circolare del Ministero di grazia e giustizia del 30 gennaio 1880 – e poi formalmente – con il r.d. 28 ottobre 1885, n. 3464 – dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR)4. Esse acquisirono le copie originariamente destinate all’Archivio di corte e alla Procura, mentre una terza copia continuò a essere destinata alle biblioteche dell’università del circondario di produzione. Questo nuovo assetto venne riconosciuto dalla l. 7 luglio 1910, n. 432 (Obbligo per lo stampatore o editore di consegnare al Procuratore del re del circondario tre copie ogni pubblicazione), pubblicata nella G.U. 16 luglio 1910, n. 166. Essa prevedeva, inoltre, nell’art. 3, un’indicazione specifica per le pubblicazioni cartografiche prodotte da particolari istituti:

Delle pubblicazioni cartografiche dell’Istituto geografico militare, dell’Istituto idrografico della R. Marina e della sezione idrografica del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, verrà invita alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati ogni nuova edizione che porti lavori d’aggiornamento. Le carte dell’Istituto geografico militare e dell’Istituto idrografico della R. Marina, che non sono poste in vendita, saranno custodite ed usate con opportune cautele.

La cartografia era, quindi, vista come una tipologia di materiale a cui era necessario prestare particolare attenzione poiché poteva contenere delle informazioni protette dal segreto militare. Ciò venne confermato dalla l. 2 giugno 1930, n. 1139 (Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza), pubblicata nella G.U. 23 agosto 1930, n. 197, che aveva lo scopo di consentire un maggior controllo da parte dello Stato su tale produzione. L’art. 1 dichiarava che:

È vietato stampare a scopo di diffusione, porre in commercio e diffondere, a qualunque titolo, fra il pubblico, carte geografiche e topografiche, piante e schizzi riflettenti il territorio nazionale, sia isolati, sia inclusi in pubblicazioni di carattere geografico, scientifico, turistico e monografico, alla scala di denominatore inferiore a 300.000, senza il preventivo benestare del direttore dell’Istituto geografico militare, cui è deferito, agli effetti della presente legge, il controllo della produzione cartografica nazionale, in rappresentanza dei ministeri delle forze armate.

La storia del deposito legale proseguì con la l. 26 maggio 1932, n. 654 (Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni), pubblicata nella G.U. 22 giugno 1932, n. 143, che presentò una nuova disciplina della materia con la quale si tentò di superare alcuni inconvenienti riscontrati durante l’applicazione della legge precedente consistenti nell’evasione sistematica dell’obbligo del deposito, in adempimenti irregolari o in gravi ritardi nella consegna. L’art. 3 riportava un elenco dettagliato dei materiali oggetto di deposito, tra i quali comparivano le carte geografiche, topografiche e simili. Non si faceva riferimento agli atlanti, che erano considerati in base al loro formato e quindi inclusi nella categoria dei libri. Come previsto dalla legge precedente, ogni stampatore aveva l’obbligo di consegnare tre esemplari perfetti di ogni suo stampato o pubblicazione alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione aveva sede l’officina grafica (art.1). Essi venivano poi inviati al Ministero di grazia e di giustizia, alla BNCF e alla BNCR. Il procuratore reale e il bibliotecario della biblioteca a cui veniva assegnata la terza copia dovevano verificare che tutti adempissero ai loro obblighi (art. 7).
A questa normativa seguì la l. 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), pubblicata nella G.U. 6 marzo 1939, n. 54, che, ispirata agli orientamenti politici del Fascismo, aveva principalmente finalità di controllo e censura5. L’art. 1 recitava:

Ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica. L’obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Dei quattro esemplari consegnati alla Prefettura, essa ne tratteneva uno per l’adempimento dei compiti di sua competenza, mentre gli altri tre erano trasmessi rispettivamente alla BNCF, alla BNCR e alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 10). Anche se nell’art. 2 si faceva riferimento ad altri materiali soggetti a deposito obbligatorio, ossia «le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie», il materiale cartografico non veniva citato direttamente, ma era incluso nella categoria degli stampati. Uno dei principali elementi di novità di questa legge e del successivo d.lgt. 31 agosto 1945, n. 660 (G.U. 27 ottobre 1945, n. 129) fu il ridimensionamento del ruolo delle procure nell’attuazione del deposito obbligatorio a favore di un organo amministrativo dello Stato: la Prefettura. Entrambe queste normative vennero giudicate inadeguate già nell’immediato dopoguerra6 in quanto oltre a trattarsi di provvedimenti finalizzati al controllo censorio, crearono numerose difficoltà a causa: dell’individuazione del tipografo, piuttosto che dell’editore come soggetto obbligato al deposito, della complessa e farraginosa procedura di consegna prevista e della sostanziale assenza di sanzioni. Questi aspetti finirono per rendere ampiamente inapplicata la legge «facendo del deposito legale uno dei problemi del nostro sistema bibliotecario»7 o, come afferma Giuseppe Vitiello, «una anomalia bibliotecaria» italiana8. Tale situazione era nota già allora, come risulta da una relazione di Arrigo Scrivanich che nel 1946 era funzionario addetto al deposito degli stampati presso la BNCF. Lo Scrivanich, lamentava che spesso vi fosse

tolleranza da parte dei provveditorati nel permettere che qualche tipografia o editoria eludesse l’obbligo della consegna degli stampati […]. Inoltre, dai provveditorati non si è mai potuto ottenere un elenco completo ed aggiornato delle tipografie ed editorie dei capoluoghi e provincie, e questo per evitare che alcune di esse eludessero la vigilanza e si astenessero dalle consegne9.

La relazione terminava con la registrazione della media mensile degli arrivi distinti per tipologie di materiali, da cui risulta che l’invio delle carte geografiche era molto sporadico:

Pochi anni dopo venne pubblicata una disposizione specificamente dedicata ai materiali cartografici, ossia la l. 2 febbraio 1960, n. 60 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici), pubblicata nella G.U. 1° marzo 1960, n. 52, la quale abrogava la l. 2 giugno 1930, n. 1139 consentendo, tuttavia, di esercitare un controllo sulla produzione cartografica nazionale. L’art. 12, in particolare, obbligava tutti gli editori di carte a depositare all’Istituto geografico militare (IGM), all’Istituto idrografico della marina (IIM) e alla Direzione generale del catasto le copie di prova e, successivamente, le copie definitive degli elaborati prodotti:

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell’editore due copie in edizione di prova all’Istituto geografico militare e, dove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all’Istituto idrografico della Marina.

L’articolo, insieme all’art. 4, che disponeva il rilascio di un’autorizzazione da parte degli organi cartografici dello Stato e quindi l’invio degli elaborati cartografici da autorizzare, e all’art. 5, che imponeva agli editori di carte il rilascio del ‘nulla osta’ di riservatezza da parte dell’IGM nel caso di particolari topografici di possibile interesse per la sicurezza nazionale, vennero abrogati dal d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali), pubblicato nella G.U. 12 dicembre 2000, n. 289.
Con la pubblicazione del d.p.r 14 gennaio 1972, n. 6 (G.U. 22 gennaio 1972, n. 19) si realizzò una trasformazione che ebbe delle conseguenze significative, nel medio periodo, sulla gestione del deposito legale delle risorse cartografiche. Il provvedimento, infatti, determinò il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e uno degli effetti indiretti di ciò fu la produzione di strumenti per la promozione e la conoscenza del territorio come: carte turistiche, didattiche, culturali, carte ambientali e guide, talvolta realizzate con la collaborazione di editori specializzati nel settore, come il Touring club italiano o l’Istituto geografico De Agostini. Ciò favorì una crescita significativa della produzione cartografica e una differenziazione nei prodotti che potevano essere soggetti a deposito legale. Pertanto, divenne ancora più difficile esercitare un controllo su di essi, alimentando l’evasione dell’obbligo del deposito, problema che alcuni anni dopo fu sottolineato non solo da bibliotecari, ma anche da geografi e storici della cartografia in occasione della tavola rotonda intitolata “Catalogazione, studio e conservazione della cartografia storica”11, che si tenne il 16 novembre 1985 a conclusione del convegno “Strumenti e finalità degli studi storico-cartografici in Italia”. Vladimiro Valerio nella sua relazione finale affermò che un punto del dibattito

affrontato purtroppo con poca partecipazione in quanto il problema non è stato ancora sollevato in tutta la sua gravità, è stato l’acquisizione della cartografia contemporanea. Le direzioni delle biblioteche nazionali di Firenze e di Roma […] hanno reso nota l’effettiva acquisizione del diritto di stampa delle moderne cartografie pubblicate in Italia. Si è, però, anche osservato che esiste un certo grado di labilità in tale servizio, derivante dalla difficoltà di reperire informazioni sulla produzione cartografica contemporanea; inoltre, per ‘cartografia contemporanea’ le due direzioni intendevano quella prodotta dall’Istituto geografico militare e dalle grandi case editrici. A questo punto è il caso di ricordare che il problema della effettiva consistenza della produzione cartografica in Italia è stato più volte sollevato in sede di riunione dei soci dell’Associazione Italiana di Cartografia, il cui consiglio direttivo è stato spesso investito del problema, al quale non è stato ancora possibile dare un’esauriente risposta. Per quanto riguarda le copie di diritto per alcune biblioteche italiane, va notato che le ditte produttrici di cartografia tecnica (1:10.000, 1:5.000) non si sentono obbligate a tale versamento in quanto operatori di ‘servizi’ e non editori. Che fare? Come si potrà studiare la cartografia tecnica italiana (migliaia di pezzi prodotti ogni anno) in relazione, ad esempio alle trasformazioni territoriali dell’ultimo secolo?12

Valerio parla di editori e non di tipografi, come prescritto invece dalla nella normativa del 1939 e ciò a causa del fatto che in quegli anni la problematica dell’individuazione del tipografo come figura responsabile del deposito era fortemente sentita, così come era avvertita la necessità di spostare la responsabilità principalmente sugli editori.
Nel frattempo, conobbero una grande diffusione a livello internazionale le Guidelines for legal deposit legislation13, pubblicate dall’Unesco nel 1981, la cui elaborazione fu appoggiata dall’IFLA e che, da allora, hanno costituito uno dei principali riferimenti a livello mondiale per la definizione della normativa sul deposito legale. Nel 2000 venne pubblicata un’edizione rivista e ampliata14, resa necessaria dall’affermazione di nuovi formati digitali ormai divenuti parte delle collezioni bibliotecarie. Le linee guida dedicano il capitolo 5 alla definizione degli oggetti del deposito legale affermando che

any type of library material […] should be an object of legal deposit as long as it is made available to general public and produced in multiple copies. Legal deposit applies to all types of printed material (books, serials, pamphlets, maps, etc.), to most audio-visual material (discs, films, videos, multimedia kits etc.), to broadcast material and to electronic publications (diskettes, CD-Roms, on-line material etc.)15.

La definizione comprende le mappe, alle quali, nello stesso capitolo, è dedicato il paragrafo 5.1.7 Maps, che sottolinea l’importanza della loro inclusione nelle leggi sul deposito legale:

Since the scope of legal deposit legislation should include all materials of possible research and/or bibliographic interest for the present and/or the future, maps undoubtedly should be included16.

I principali problemi connessi al deposito legale dei materiali cartografici riguardano la cartografia digitale prodotta attraverso i software GIS che fondono la mappatura automatizzata e la possibilità di gestione dei database per fornire agli utenti informazioni spaziali personalizzate e complete. Dal momento che gli utenti sono in grado di sviluppare le proprie mappe utilizzando i dati memorizzati sul server, il problema è decidere lo status del deposito legale per quanto riguarda sia il database che contiene le informazioni spaziali sia le mappe che vengono prodotte suo tramite. Le linee guida, in particolare, sottolineano le differenze che intercorrono tra le risorse librarie e quelle cartografiche:

First, whereas with on-demand publications, the product resulting from the ‘order’ of a book from a server already exists as an ‘intellectual’ separate entity until an individual gathers data from a server, a map does not exist as an ‘intellectual’ separate entity until an individual gathers data from a server and creates a map using appropriate software. And second, the map is produced in a very limited number of copies, often only one copy and often for personal research use, not for public distribution such a system almost makes it irrelevant for an organization, governmental or commercial to publish maps any more17.

Dati inestimabili rischierebbero di andare persi se il database non venisse conservato in un’istituzione nazionale di deposito legale.
Tra il 1991 e il 1992 venne condotta un’indagine sull’applicazione del deposito legale all’interno dei paesi allora appartenenti all’Unione europea18, al fine di analizzare le diverse modalità attraverso le quali questo istituto veniva applicato e facilitare la futura elaborazione di piani strategici. Il documento prodotto al termine dell’indagine si concentra sulle diverse tipologie di materiali oggetto di deposito legale e sull’efficacia delle leggi sul deposito. Da esso emerge che tutti i paesi appartenenti alla Comunità europea includevano nelle proprie normative19 materiali cartografici quali ‘mappe’, ‘piante’ e ‘atlanti’. Tuttavia, mentre in paesi come il Lussemburgo, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, l’Irlanda e la Spagna vi era particolare attenzione verso il loro deposito (veniva depositato tra il 70 e il 90% della produzione del paese), in altri, come l’Italia e la Gran Bretagna, si assisteva a una significativa evasione non determinabile con precisione.
Poco dopo l’aggiornamento delle linee guida internazionali anche la normativa italiana, dopo più di trent’anni che i bibliotecari ne chiedevano una nuova e che vari disegni di legge che erano stati bloccati20, fu profondamente rivista con l’emanazione della l. 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti culturali destinati all’uso pubblico), pubblicata nella G.U. 27 aprile 2004, n. 98, a cui si lega il successivo regolamento attuativo d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252, (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), inserito nella G.U. 8 agosto 2006, n. 191, pubblicato per dirimere i punti più controversi della nuova normativa come: definire il numero e la natura delle istituzioni depositarie, stabilire il loro coordinamento, determinare l’impalcatura teorica appropriata per la messa a punto dei servizi bibliografici nazionali, definire l’organizzazione degli archivi regionali21. L’art. 1, comma 1 della l. 15 aprile 2004, n. 106 dichiara che:

al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato ‘deposito legale’, i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte dei portatori di handicap.

I commi successivi chiariscono gli obiettivi del deposito legale che è diretto alla costruzione di un archivio nazionale e regionale della produzione editoriale e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e accesso alle risorse prodotte totalmente o parzialmente in Italia, offerte in vendita o distribuite. Esse vengono elencate nell’art. 4 che comprende anche le carte geografiche, topografiche e gli atlanti:

Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

  1. libri;
  2. opuscoli;
  3. pubblicazioni periodiche;
  4. carte geografiche e topografiche;
  5. atlanti;
  6. grafica d’arte;
  7. video d’artista;
  8. manifesti;
  9. musica a stampa;
  10. microforme;
  11. documenti fotografici;
  12. documenti sonori e video;
  13. film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
  14. soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
  15. documenti diffusi su supporto informatico;
  16. documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

I soggetti obbligati al deposito legale indicati all’art. 3 sono: l’editore o il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica o giuridica; il tipografo, se assente l’editore; il produttore e il distributore di documenti non librari e prodotti editoriali similari; il Ministero per i beni e le attività culturali e il produttore di opere filmiche. Essi devono depositare una copia delle risorse prodotte o pubblicate, entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione, presso la BNCF, la BNCR e a una o più biblioteche regionali su indicazione delle regioni stesse. Questa distinzione mira alla creazione di un archivio nazionale e di archivi regionali consentendo una ‘conservazione su più livelli’22. Gli archivi regionali sono stati individuati da due successivi provvedimenti ossia: il d.min. 28 dicembre 2007 (G.U. 14 febbraio 2008, n. 38) che regola la maggior parte delle regioni e il d.min. 10 dicembre 2009 (G.U. 4 aprile 2010, n. 2) che apporta delle modifiche principalmente per la Lombardia e l’Umbria. Attualmente esistono 131 istituzioni depositarie compresi gli archivi nazionali23. Il sistema della conservazione a livelli dovrebbe garantire l’esercizio ripartito di funzioni, per tipologie di risorse e per differente rilevanza delle stesse, in un’ottica di sistema. Il primo di questi aspetti è già sancito dalla legge e, in particolare, dai decreti ministeriali che prevedono sedi regionali a cui sono destinate particolari tipologie di risorse quali: risorse musicali, fotografiche, video, film, grafica d’arte, microforme ecc. Tra esse non rientra la cartografia che viene trattata insieme a materiali librari tradizionali quali libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, manifesti ecc. e pertanto non è prevista una sede privilegiata per il deposito. La suddivisione dei materiali dovrebbe avvenire anche sulla base dell’interesse specifico delle istituzioni per la conservazione di certe risorse. Come afferma Paola Puglisi

L’insieme dei documenti rispondenti alle finalità della legge dovrebbe distribuirsi tra archivio nazionale e archivio regionale allo stesso modo in cui si raffigurano graficamente due insiemi in parziale sovrapposizione: la zona di sovrapposizione – immaginiamola ampia – indica i documenti che entrambi gli archivi raccolgono e rendono accessibili, differenziandosi però rispetto alla loro valorizzazione e al livello di investimenti per la loro conservazione a lungo termine24.

Questa divisione non è, tuttavia, completamente realizzata e le due biblioteche nazionali centrali non si sono ancora accordate rispetto a particolari tipologie di risorse per lavorare in sinergia piuttosto che in sovrapposizione. Per quanto riguarda i materiali cartografici, per esempio, si potrebbe destinare la produzione degli Istituti cartografici statali e dei grandi editori come il Touring club italiano e l’Istituto geografico De Agostini alle biblioteche nazionali centrali, mentre la produzione di piccoli editori, finalizzata alla promozione culturale e del turismo locale, potrebbe essere acquisita dalle istituzioni depositarie regionali. Tale problematica dovrebbe essere meglio affrontata da una normativa futura25 insieme a un altro aspetto fondamentale, ossia il deposito legale delle risorse informatiche a cui il d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252 dedica solo un accenno all’art. 37, in cui si afferma che le modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica verranno definite con un successivo regolamento non ancora pubblicato. Nel frattempo, sono state avviate delle sperimentazioni, come il progetto Magazzini digitali realizzato in collaborazione tra la BNCF, la BNCR e la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, il quale, tuttavia, non ha riguardato il materiale cartografico.
Anche in seguito all’affermazione della recente normativa permangono numerose difficoltà nell’attuazione piena dell’istituto del deposito legale e nonostante siano state introdotte sanzioni (l. 15 aprile 2004, n. 106, art. 7; d.d.g. 13 maggio 2015, Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale) per chi violi la legge, da verifiche condotte con la collaborazione della BNCF e della BNCR, l’evasione dell’obbligo risulta ancora molto alta soprattutto per quanto riguarda le risorse cartografiche. Il principale fattore da cui dipende la dispersione è una generale assenza di controllo sulla produzione editoriale del nostro paese e la difficoltà nel venire a conoscenza di tutto ciò che viene prodotto al di fuori dei tracciati dell’editoria tradizionale da parte di editori non commerciali. Si tratta di un carico di lavoro significativo per le biblioteche depositarie. Nel caso dei materiali cartografici sarebbe pertanto auspicabile stabilire una stretta collaborazione con un’istituzione specializzata nel settore, come l’IGM che, rafforzato nelle sue funzioni, potrebbe costituire un punto di riferimento per il controllo della produzione cartografica di importanza nazionale e coadiuvare le regioni nel monitoraggio di quella locale allestendo e aggiornando registri e database relativi agli editori specializzati nel settore e alla loro produzione.

Il Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, la BNI e il censimento delle risorse cartografiche

Il Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze nacque il 15 gennaio 1886 sulla base dell’art. 62 del Regolamento per le biblioteche pubbliche governative pubblicato con r.d. 28 ottobre 1885, n. 3464 che recitava:

la Biblioteca Nazionale di Firenze darà in luce periodicamente, diviso per materie, il Bollettino bibliografico delle pubblicazioni italiane che essa riceve per diritto di stampa.

Tale strumento svolse le funzioni di repertorio bibliografico nazionale fino al 1957. L’anno successivo venne sostituito dalla Bibliografia nazionale italiana (BNI) che tuttora è curata dalla BNCF. Tra il 1886 e il 1900 le pubblicazioni del Bollettino furono quindicinali, mentre dal 1901 al 1957 i fascicoli uscirono mensilmente. Essi erano organizzati secondo un impianto sistematico che si è trasformato nel corso del tempo, all’inizio di ciascun fascicolo compariva un indice alfabetico per autori e per titoli anonimi e dal 1925 anche per soggetti26.
Le carte geografiche e gli atlanti venivano descritti, seppure le prime siano state censite in maniera sporadica e irregolare fino al 1915, nonostante da uno scambio epistolare tra la BNCF e l’IGM, conservato nell’Archivio storico della BNCF e risalente al 1898, emerga l’interesse da parte della Biblioteca all’inserimento delle produzioni cartografiche e scientifiche dell’Istituto nel Bollettino27. La cartografia venne censita all’interno della classe Storia e geografia la quale, nel 1901, fu divisa in Storia e Geografia e viaggi. Quest’ultima assunse, nel corso del tempo, altre denominazioni:

Dal 1915 al 1924 al suo interno venne creata la suddivisione Carte geografiche che dal 1925 cessò continuando, tuttavia, a comparire nell’avvertenza fino al 1926. Venne poi reintrodotta nel 1950. Lo stesso anno furono create le suddivisioni Atlanti e Viaggi – tradizioni popolari e turismo. Gli atlanti erano censiti con una certa regolarità anche prima dell’introduzione di questa suddivisione nella classe dedicata alla geografia e nella suddivisione Libri scolastici all’interno della classe Istruzione ed educazione quando si trattava di atlanti geografici scolastici.
A partire dal 1958 venne pubblicata la Bibliografia nazionale italiana in sostituzione del Bollettino, del quale si proponeva di essere non solo

la continuazione e l’erede, ma, nella consapevole assunzione di modelli e direttive internazionali, una risposta aggiornata alla domanda di cooperazione ai programmi di controllo bibliografico universale28.

Quando nacque prevedeva la pubblicazione di dodici fascicoli mensili, all’interno dei quali le notizie erano ordinate secondo le notazioni della 15. ed. della Classificazione decimale Dewey, e una cumulazione annuale che raccoglieva le registrazioni presenti nei fascicoli e i supplementi relativi a classi speciali di materiale come le pubblicazioni periodiche nuove o con titolo cambiato/modificato, quelle relative ai testi per musica e alle carte geografiche29 allo scopo di inserire alcune notizie che non era stato possibile includere nei fascicoli. Le risorse cartografiche vennero censite soltanto all’interno dei cataloghi alfabetici annuali per i primi cinque volumi, corrispondenti agli anni 1958 (pubblicato nel 1961), 1959 (pubblicato nel 1963), 1960 (pubblicato nel 1965), 1961 (risulta pubblicato nel 1965, ma stampato nel 1966) e 1962 (pubblicato nel 1967). Il primo di questi cataloghi annuali censiva 117 risorse tra carte geografiche e atlanti, il secondo 44, il terzo 65, il quarto 202 e il quinto 226.
Diego Maltese30 dava conto del trattamento della cartografia all’interno della BNI in un articolo del 1964 pubblicato sulla rivista Accademie e biblioteche d’Italia31 e successivamente riedito nel Manuale del catalogatore nel 197032. In particolare, affermava che:

nella Bibliografia Nazionale Italiana le segnalazioni bibliografiche relative alle carte geografiche hanno come intestazione il nome dell’autore o la prima parola del titolo, in armonia con il carattere di altre schede della BNI, destinate in primo luogo ai cataloghi alfabetici per autori e non ai cataloghi speciali33.

Al nome dell’autore seguivano il titolo e le altre formulazioni di responsabilità; il luogo di pubblicazione, l’editore e l’anno di pubblicazione; la collazione, che poteva comprendere la serie editoriale e il prezzo e, infine, le note, che registravano altre particolarità rilevanti per la descrizione e l’identificazione delle carte, in primo luogo la scala, se non già presente nel titolo. Altre annotazioni potevano riguardare particolari d’interesse cartografico, illustrazioni e indici.
La catalogazione delle risorse cartografiche da parte della BNI si interruppe nel 1967, anno in cui venne pubblicato il catalogo alfabetico annuale del 1962 e in cui la BNCF stava ancora affrontando le problematiche dovute ai gravi danni prodotti dall’alluvione che tra il 3 e il 4 novembre 1966 colpì la città di Firenze. Emanuele Casamassima, allora direttore della Biblioteca, organizzò immediatamente un’opera di recupero delle collezioni librarie e dei cataloghi posti al piano terreno della biblioteca e nel sottosuolo, dove erano conservati i cataloghi topografici, che sarebbero stati fondamentali per una ricostruzione delle schede distrutte che terminò nel 196834. Tra le collezioni danneggiate dall’alluvione vi fu anche una parte significativa della sezione cartografica della biblioteca. Tutte le carte sciolte erano, infatti, poste in cartelle nel seminterrato e quindi vennero completamente sommerse35. La BNI fu costretta a sospendere tutte le sue attività poiché il personale fu coinvolto nelle operazioni di salvataggio della biblioteca e di ricostruzione dei cataloghi (il 1° marzo 1966 venne istituito l’Ufficio ricostruzione cataloghi). Concludere la pubblicazione dei fascicoli mensili del 1966 fu estremamente complesso poiché l’archivio di lavoro, comprese le schede e le bozze preparatorie, erano andate distrutte. Venne pertanto richiesto l’intervento della BNCR che produsse i fascicoli VIII, IX, X, XI e XII, più un tredicesimo fascicolo come supplemento. Nonostante la situazione fosse estremamente complessa sia Casamassima, sia Gina Risoldi – allora direttrice del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e delle informazioni bibliografiche – che Maltese, responsabile della BNI, ritenevano che l’impegno istituzionale della Bibliografia nazionale italiana andasse difeso con la medesima urgenza che si richiedeva al salvataggio delle raccolte. Pertanto, la BNI riprese i lavori all’inizio dell’aprile dell’anno successivo, anche se con un personale costituito da solo nove bibliotecari. Il 31 maggio 1967 venne consegnato alla tipografia degli stampati il primo fascicolo mensile del 1967, mentre il dodicesimo venne presentato solo il 16 marzo 1968. Il catalogo alfabetico annuale del 1967 venne pubblicato nel 1969 e quello del 1966 nel 1970.
Dal 1968 la BNI si trovò ad affrontare nuove difficoltà dovute a un grande cambiamento: il passaggio all’automazione, tema sul quale la BNCF ospitò un importante convegno organizzato dall’Unesco e dal Ministero della pubblica istruzione36. L’attenzione principale era rivolta al nuovo formato MARC utilizzato dal 1965 dalla Library of Congress, con la quale la BNCF intrattenne una stretta collaborazione nell’ambito di un progetto di catalogazione condivisa37.
Tutte le difficolta e cambiamenti che interessarono la BNI nel biennio 1966-1968 le impedirono di ristabilire completamente la propria attività. Gran parte del personale specializzato nella descrizione di risorse speciali, come le carte geografiche, non lavorava più per la BNCF o era stato riassegnato ad altre attività. La loro catalogazione venne pertanto abbandonata. Bisognò, tuttavia, attendere fino alla pubblicazione del primo fascicolo mensile del 1982 affinché venisse dichiarato nell’Avvertenza quali materiali non venivano descritti dalla BNI:

La BNI esclude […] il materiale che per sua natura è destinato a gruppi e categorie particolari di persone, o legato a finalità pratiche di carattere interno o privato e quanto abbia interesse effimero. È altresì escluso il materiale non librario.

Seguiva un elenco costituito da venticinque tipologie di pubblicazioni, tra cui il ‘materiale cartografico’, che rientrava tra i ‘materiali non librari’. La necessità di precisare quali documenti avrebbero dovuto essere catalogati dalla BNI nacque in seguito al I Congresso internazionale sulle bibliografie nazionali, tenuto a Parigi dal 12 al 15 settembre 1977. Tra i temi affrontati vi fu la definizione dei criteri redazionali delle bibliografie nazionali, le quali avrebbero dovuto indicare nell’introduzione dei loro fascicoli elenchi delle pubblicazioni descritte e/o di quelle escluse. Venne altresì sottolineata l’importanza della catalogazione dei materiali non librari i quali possiedono la stessa dignità degli stampati e costituiscono una parte fondamentale delle collezioni nazionali. In molti paesi, tuttavia, essi sfuggivano al controllo bibliografico a causa di carenze nelle leggi sul deposito legale e delle scelte compiute dalle agenzie bibliografiche nazionali38.
Come affermava Anna Lenzuni, direttrice della BNCF dal 1980 al 1988, a partire dal 1967 nacquero delle difficoltà anche relativamente alla gestione fisica delle carte moderne prodotte dall’IGM, dal Touring club italiano e dall’Istituto geografico De Agostini che, nell’enorme quantità di problemi post alluvione, erano state trascurate:

Via via che queste arrivavano […] venivano tutte messe da parte, sistemate, ed aspettavano anch’esse tempi migliori. Solo poco tempo fa [scrive Lenzuni nel 1985], dovendo sgombrare una stanza lontanissima per fare falegnameria, tra le tantissime carte da rifiuto sono venute fuori 20 scatole di carte geografiche. Con questa scoperta abbiamo tutti ripreso coraggio e si sono quindi riproposti i problemi che avevamo accantonato per anni39.

Il problema in Italia non è stato ancora risolto, mentre molte bibliografie nazionali nel mondo censiscono regolarmente le carte geografiche e gli atlanti.


Note

Ultima consultazione siti web: 26 maggio 2021.
Ringrazio Gloria Cerbai, Mauro Guerrini, Diego Maltese e Franco Neri per aver fornito notizie preziose e per aver letto e commentato il saggio in fase redazionale.

1 Mauro Guerrini, Dalla catalogazione alla metadatazione: tracce di un percorso, prefazione di Barbara B. Tillett, postfazione di Giovanni Bergamin. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2020, p. 33-34.
2 L. 26 maggio 1932, n. 654; l. 15 aprile 2004, n. 206; l. 26 maggio 1932, n. 654.
3 L’editto albertino non definisce il concetto di ‘oggetti di plastica’, tuttavia, è possibile comprenderne il significato confrontando le diverse tipologie di materiale indicate nell’art. 1 con quelle riportate al capo IX (art. 51-53) intitolato Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte. Gli ‘oggetti di plastica’ corrisponderebbero agli emblemi. Il termine ‘plastica’ non va inteso nel senso odierno come supporto di plastica, ma al fatto che si tratta di oggetti ricavati dalla lavorazione di una sostanza plastica come, per esempio, la creta o l’argilla. Si tratta, dunque, di emblemi in senso lato di qualunque forma e dimensione.
4 Alberto Petrucciani; Paolo Traniello, Il controllo bibliografico delle pubblicazioni ufficiali tra passato, presente e futuro. In: Associazione italiana biblioteche. Gruppo di studio sulle pubblicazioni ufficiali, Dalle pubblicazioni ufficiali alla documentazione di fonte pubblica: il ruolo delle biblioteche tra controllo bibliografico e diffusione dell’informazione. 23 ottobre 1988, https://www.aib.it/aib/commiss/pubuff/pet_tran.htm.
5 Paola Puglisi, Deposito legale: la bicicletta nuova, «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1-2, p. 13, https://bollettino.aib.it/article/view/5203.
6 Anna Maria Mandillo, La nuova legge sul deposito legale: una riforma non solo per le biblioteche, «AIB notizie», 14 (2000) n. 3, p. 4-7, https://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-03mandillo.htm; Anna Maria Mandillo, Bozza di emendamenti al disegno di legge sul deposito legale, https://www.aib.it/aib/cen/deplegb1.htm.
7 Luca Bellingeri, L’apporto del deposito legale nella formazione delle raccolte della Biblioteca Estense ed universitaria dopo l’Unità d’Italia, «Quaderni estensi», 2 (2010), p. [5], http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE2/contributi/bellingeri.pdf.
8 Giuseppe Vitiello, Come si consolida un’anomalia bibliotecaria: a proposito della nuova legge sul deposito legale in Italia, «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1, p. 9-21, http://www.bibliotecheoggi.it/2007/20070100901.pdf.
9 Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Archivio storico, M. 4 Varie, fasc. 2118.
10 Ibidem.
11 Catalogazione, studio e conservazione della cartografia storica, a cura di Vladimiro Valerio. Napoli: Istituto italiano per gli studi filosofici, 1987.
12 Ivi, p. 110-111.
13 Jean Lunn, Guidelines for legal deposit legislation. Paris: Unesco, 1981.
14 Jean Lunn, Guidelines for legal deposit legislation, edited by Jules Larivière. Paris: Unesco, 2000, https://archive.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm.
15 Ivi, p. 26.
16 Ivi, p. 33.
17 Ivi, p. 34.
18 Commission of the European Communities, A synthesis of legal deposit and its practice in the EC member states, edited by Marina Manzoni. Luxembourg: Directorate General Information Technologies and Industries and Telecommunications, 1992.
19 Tutti i paesi coinvolti in questa indagine possedevano una normativa sul deposito legale tranne i Paesi Bassi che si basano ancora su un sistema di deposito volontario in base a quanto stabilito in un accordo con la Netherlands Publishers Association, https://www.kb.nl/en/organisation/for-publishers/deposit-library-for-dutch-publications.
20 Roberto Maini, La nuova legge sul deposito legale: interviste a Antonia Ida Fontana, Rosaria Campioni e Maria Prunai Falciani, «Biblioteche oggi», 22 (2004), n. 6, p. 7-12, http://www.bibliotecheoggi.it/2004/20040600701.pdf.
21 G. Vitiello, Come si consolida un’anomalia bibliotecaria cit., p. 14.
22 Paola Puglisi, Deposito legale quattordici anni dopo: come, quando, quanto e perché, «AIB studi», 60 (2020), n. 3, p. 591-614: p. 594, DOI: 10.2426/aibstudi-12477.
23 Il deposito legale regionale in Italia: stato dell’arte e risultati di una recente indagine, a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell’Associazione italiana biblioteche, «AIB studi», 59 (2019), n. 3, p. 423-452, DOI: 10.2426/aibstudi-12019.
24 P. Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova cit., p. 35.
25 Giuliano Genetasio, Problemi e prospettive del deposito legale in Italia: uno sguardo dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma. In: La trasmissione della conoscenza registrata: scritti in onore di Mauro Guerrini offerti dagli allievi, a cura di Carlo Bianchini e Lucia Sardo. Milano: Editrice bibliografica, 2021, p. 185-194: p. 188.
26 Oltre agli indici e alle registrazioni bibliografiche organizzate in modo sistematico che costituivano la parte fondamentale del Bollettino, esso dedicava ampio spazio anche a rubriche e a sezioni supplementari. Talvolta riportava anche statistiche annuali delle risorse acquisite dalla BNCF. Tra il 1968 e il 1969 è stata pubblicata la cumulazione dei fascicoli del Bollettino che è andata a formare una bibliografia retrospettiva: il CUBI o Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Nendeln, Lichtenstein: Kraus Reprint, 1968-1969.
27 BNCF. AS, A. 67, b. 506, fasc. 11 (1898).
28 Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa: scheda bibliografica nel centenario della fondazione. Firenze: presso la biblioteca, 1988, p. 7.
29 Nel 1959 vennero pubblicati solo tre supplementi relativi a ‘opere varie’, alla ‘musica’, ai ‘periodici e ai numeri unici’. Altri dieci supplementi sono usciti, senza fissa periodicità tra il 1971 e il 1988 allo scopo di descrivere pubblicazioni arretrate che non erano state riportate nei fascicoli mensili: il primo è del 1971, il secondo del 1973, il terzo del 1972 (tale fascicolo rappresenta il primo risultato del programma elaborazione elettronica della BNI e per necessità tecniche si è ritenuto opportuno dargli precedenza sul supplemento numero 2 di questa serie) come anche il quarto e il quinto, il sesto e il settimo nel 1973, l’ottavo nel 1981, il nono nel 1986 e il decimo nel 1988.
30 Diego Maltese, insieme ad Alfonso Miola (1844-1934) e Albano Sorbelli, fu tra i pochi bibliotecari italiani che si interessarono alla catalogazione delle risorse cartografiche. Albano Sorbelli (1875-1944), in particolare, portò questo tema all’attenzione dei bibliotecari in occasione del I Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia (Roma-Venezia, 1929). Il suo contributo merita una trattazione a parte.
31 Diego Maltese, Catalogazione delle carte geografiche: istruzioni per la Bibliografia nazionale italiana, «Accademie e biblioteche d’Italia», 32 (1964), p. 42-44.
32 Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Manuale del catalogatore, a cura della Bibliografia nazionale italiana. Firenze: [s.n.], 1970. Quest’opera nasceva dalla volontà di raccogliere in un unico volume gli strumenti di base al lavoro di catalogazione della BNI.
33 Ivi, p. 211.
34 Il catalogo generale, collocato al primo piano della biblioteca, in base a quanto riportato in una relazione inedita compilata da Fulvia Farfara nel novembre del 1992, doveva contenere 2.638.000 schede, di cui circa 1.750.000 furono danneggiate dall’alluvione e dovevano essere ripristinate, mentre le restanti 880.000 rimasero indenni.
35 Catalogazione, studio e conservazione della cartografia storica, a cura di Vladimiro Valerio. Napoli: Istituto italiano per gli studi filosofici, 1987, p. 29.
36 Razionalizzazione e automazione nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze: incontro di studi organizzato dall’Unesco e dal Ministero della pubblica istruzione: Firenze, 29-31 ottobre 1968: atti, a cura di Diego Maltese. Firenze: Biblioteca nazionale di Firenze, 1970.
37 Tiziana Stagi, Bibliografia nazionale. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2020, p. 75.
38 Gloria Cerbai Ammannati, Il primo congresso internazionale sulle bibliografie nazionali, «Bollettino d’informazioni», 19 (1979), n. 4, p. 247-263: p. 253-254.
39 Catalogazione, studio e conservazione della cartografia storica cit., p. 30.