Biblioteche e diritti aletici: una, nessuna o centomila verità?

Riccardo Ridi

Ogni proposizione dotata di senso è una verità:
tante verità, nondimeno, di ordine diverso e di valore distinto
(Nicolás Gómez Dávila, 1954)

Due discussioni

Fra il 2017 e il 2019 si è svolto, sulle pagine di questa rivista, un ampio e acceso dibattito sulle fake news, la post-verità e la neutralità intellettuale dei bibliotecari1. Tale discussione è stata recentemente ripresa a livello internazionale, arricchendola di nessi con la pandemia attualmente in corso che hanno esplicitato la drammatica concretezza di ragionamenti che, all’epoca, sarebbero forse potuti apparire a qualcuno meramente accademici. Per primo Peter Johan Lor (olandese residente fin dall’infanzia in Sud Africa, bibliotecario, docente universitario di biblioteconomia, segretario generale dell’IFLA dal 2005 al 2008, noto soprattutto per i suoi studi di biblioteconomia internazionale e comparata2) ha commentato nel 2020 sul suo blog3 alcuni dei contributi al dibattito italiano e ne ha poi citati anche altri in un articolo4 pubblicato insieme ad altri due autori, l’anno successivo, sul trimestrale Libri: international journal of libraries and information studies. Nella stessa rivista, infine, è apparso, sempre nel 2021, un articolo5 di Thomas J. Froehlich (americano, docente universitario prima di filosofia e successivamente di scienze dell’informazione, noto soprattutto per i suoi studi sull’etica dell’informazione6), che commenta quello di Lor e, indirettamente, l’originario dibattito italiano7.
I due aspetti della discussione ospitata da AIB studi che sono stati maggiormente analizzati da Lor e da Froehlich, e sui quali anche questo articolo si concentrerà, sono stati la maggiore o minore rilevanza del concetto di verità per le biblioteche e la proposta (avanzata per primo da Giorgio Antoniacomi8) di introdurre fra i principi deontologici dei bibliotecari il rispetto dei ‘diritti aletici’9 teorizzati dalla filosofa italiana Franca D’Agostini e così da lei stessa sintetizzati:

I diritti aletici (DA) di cui dovremmo tenere conto sono sei, due per ciascun settore.

Informazione/comunicazione (nuovi e vecchi media, editoria, scuola):
Diritto di essere informati correttamente e di non essere ingannati o fuorviati (DA1).
Diritto di ricevere un’educazione tale da metterci in grado di discriminare, per quanto è possibile, il vero dal falso (DA2).
Scienza (università, ricerca, in generale le istituzioni del sapere):
Diritto di essere riconosciuti come fonti affidabili di verità, dunque di non subire un deficit di credibilità (DA3).
Diritto di disporre di un sistema scientifico e in generale di autorità epistemiche affidabili (DA4).
Cultura (arte, letteratura, religione, credenze condivise):
Diritto di vivere in un ambiente culturale (politico e sociale) in cui questi diritti vengano riconosciuti e tutelati (DA5).
Diritto di vivere in una cultura e in una società in cui sia riconosciuta l’importanza della verità nella vita privata e pubblica degli esseri umani (DA6)10.

La rilevanza della verità per le biblioteche

Riguardo alla rilevanza della verità, già nel 2018 avevo scritto che, a mio avviso, i bibliotecari «non devono preoccuparsi troppo della verità […] o meno di quanto viene affermato nei documenti da loro custoditi e, quindi, della veridicità dei documenti stessi»11, supportando la mia posizione (oltre che con i pareri di alcuni autorevoli biblioteconomi anglofoni12 e con la terminologia prevalente nelle carte delle collezioni e nella manualistica sulle acquisizioni13) con tre argomenti: 1) la problematicità tecnica dell’appurare tale veridicità e del gestire, poi, gli eventuali documenti già acquisiti che – anche solo parzialmente – non vi si conformassero; 2) la presenza, nelle collezioni e nelle nuove acquisizioni di qualsiasi biblioteca, di grandi quantità di documenti sulla cui veridicità non ha alcun senso interrogarsi (romanzi, poesie, musica, film a carattere non documentaristico, saggistica non strettamente scientifica o comunque non recente ecc.); 3) il rischio che la pretesa della veridicità possa confliggere con il diritto degli utenti delle biblioteche di poter accedere (in nome della ‘libertà intellettuale’14) a qualsiasi fonte informativa pubblicata e al dovere dei bibliotecari (in nome della ‘neutralità intellettuale’15) di non negare o ridurre tale diritto sulla base dei propri orientamenti ideologici, politici o religiosi.
Anche Lor e i suoi coautori riconoscono che «dovendosi confrontare coi diritti degli utenti, le procedure standard basate sui codici deontologici bibliotecari si preoccupano soprattutto del diritto ai documenti, alle informazioni e (talvolta) alla conoscenza – ma non necessariamente del diritto alla verità»16. Ciò dipenderebbe da tre premesse implicite: «i bibliotecari per lo più presumono che l’accesso alle informazioni sia di per sé benefico, [che] la maggior parte delle informazioni sia per lo più veridica [e che] le informazioni per lo più non procurino danni»17. Poiché, però, non tutte tali premesse sono in realtà vere, perché molte informazioni sono menzognere e dannose, gli autori dell’articolo ne concludono che «l’enfasi della biblioteconomia sul diritto all’informazione è idealistico e irrealistico. I bibliotecari hanno bisogno di affrontare il complesso e impopolare problema della verità e della falsità nelle collezioni che essi raccolgono e rendono disponibili, ma ciò deve iniziare con un radicale ripensamento delle nostre assunzioni etiche su questi concetti»18.
Froehlich, invece, che chiaramente non ha letto né il dibattito in lingua italiana né la sua sintesi in inglese sul blog di Lor, si limita, sbrigativamente, ad affermare, che «la verità è sempre stata qualcosa che riguarda le biblioteche, in una certa misura in contrasto con Ridi quando reclama che la verità non è un concetto rilevante per i bibliotecari […]. La verità è un elemento di cui tenere conto sia per le decisioni sulle collezioni che per l’uso e la fornitura di fonti in risposta a una domanda di reference»19, ignorando completamente argomentazioni e testimonianze addotte per sostenere l’irrilevanza in questione, e quindi evitando di criticarle o confutarle analiticamente.
Lor e Froehlich, pur concordando sull’opportunità di attribuire importanza alla veridicità delle collezioni bibliotecarie, discordano però sia sul livello di innovatività e di rottura con la tradizione biblioteconomica attribuito a questa posizione che sull’utilità, per raggiungere tale obiettivo, di ricorrere ai ‘diritti aletici’ di D’Agostini. Lor e i suoi coautori sono perfettamente consapevoli che, allo stato attuale, «la professione bibliotecaria esibisce spesso un’opposizione categorica e dogmatica a qualsiasi forma di censura o di selettività»20 e che «Ridi ha cogentemente argomentato che stabilire la verità non è compito dei bibliotecari»21, ma ritengono che tale orientamento vada modificato, per ridurre i rischi sociali legati alla circolazione di troppe informazioni volontariamente o involontariamente erronee, evidenziati, ad esempio, dall’ampia diffusione di pericolose teorie cospirazioniste e no-vax durante la pandemia di Covid-19. La situazione, dunque, richiederebbe «una riconsiderazione delle attitudini e degli approcci bibliotecari alla veridicità dei materiali nelle collezioni che costruiamo e delle informazioni che forniamo agli utenti. […] Ciò implica che alla verità debba essere attribuita una posizione più alta nella gerarchia dei valori che guidano l’attività dei bibliotecari»22. I ‘diritti aletici’ di D’Agostini vengono quindi trascritti e commentati da Lor e dai suoi coautori con lo scopo, esplicito, di suscitare «un dibattito sul diritto degli utenti alla verità e sulle nostre concomitanti responsabilità»23 e con quello, implicito, che essi (o qualcosa di simile o comunque di logicamente equivalente) vengano prossimamente aggiunti ai codici deontologici delle associazioni bibliotecarie.
Froehlich, invece, ritiene che in tali codici siano già presenti istanze di verità, come ad esempio laddove – nel primo articolo del Library bill of rights dell’ALA – si raccomanda che «i libri e le altre risorse della biblioteca devono essere messi a disposizione per l’interesse, l’informazione e l’istruzione di tutte le persone appartenenti alla comunità servita dalla biblioteca stessa»24, sebbene egli stesso ammetta che ciò crei una «ambiguità» o una «tensione»25 con altri principi presenti nei medesimi codici, come ad esempio il secondo articolo dello stesso Library bill of rights, per il quale «le biblioteche devono fornire materiali e informazioni che rappresentino tutti i punti di vista su argomenti sia correnti che storici. I materiali non devono essere proibiti o rimossi per motivi dottrinali o di parte»26. L’argomentazione di Froehlich, a mio avviso piuttosto debole, si basa interamente sul termine enlightenment (che qui è stato tradotto come ‘istruzione’, ma che può anche avere il senso di ‘progresso culturale’), che secondo lui implicherebbe che chiunque lo fornisca starebbe «offrendo qualcosa di benefico (come, ad esempio, materiali che provochino una crescita intellettuale o emotiva)»27 e che, quindi, deve necessariamente risultare veridico. Ma, anche prescindendo dall’accostamento (nel Bill of rights) della ‘istruzione’ alla ‘informazione’ e all’’interesse’ (esigenze diverse fra loro, alcune delle quali potrebbero benissimo essere soddisfatte anche da documenti né veridici né benefici) restano comunque da dimostrare sia che nessuna istruzione o progresso culturale possano mai scaturire da documenti involontariamente erronei o deliberatamente menzogneri (cosa che invece può benissimo verificarsi, soprattutto abbinandoli ad altri documenti che li commentino o li contestualizzino oppure alle chiose di un buon insegnante) sia che fornire a qualcuno un documento non veridico non possa mai rappresentare un’azione benefica (cosa che invece si verifica ogni volta che all’utente serve un libro che deve per forza leggere – ad esempio per motivi di studio o di lavoro – anche se poi risultasse che il suo contenuto è inaccurato, incompleto, tendenzioso o menzognero28). Inoltre libri di narrativa e di poesia, testi teatrali e filosofici, film di fantascienza, dischi dei King Crimson e fumetti di Moebius non potrebbero forse provocare almeno una «crescita emotiva» (ma talvolta persino intellettuale) anche se non ha molto senso classificarli come veridici o meno? Infine il Bill of rights in realtà non prescrive affatto che le biblioteche forniscano direttamente alcun enlightenment ai propri utenti (come Froehlich presume, con un salto logico non argomentato), ma soltanto «libri e altre risorse», i quali a loro volta, semmai, solo se ben scelti e in concomitanza con numerosi altri fattori, potranno forse soddisfare, ottenere o provocare «l’interesse, l’informazione e l’istruzione» degli utenti.
Basandosi sulla premessa (erroneamente dimostrata con un paralogismo) delle istanze di verità già presenti nei codici deontologici bibliotecari e su quella dei concreti comportamenti dei bibliotecari (che includono già l’alfabetizzazione informativa degli utenti, la costruzione di collezioni attentamente bilanciate e la capacità di individuare le fonti informative più affidabili29), Froehlich conclude che i diritti aletici, pur costituendo un utile contributo alla valorizzazione del diritto alla verità degli utenti nel dibattito biblioteconomico, non rappresentano qualcosa che valga la pena incorporare negli attuali codici deontologici, perché non «aggiungono niente alle correnti attività dei bibliotecari al di là di quanto è già presente nella letteratura e nella loro agenda quotidiana»30 e perché «dal punto di vista pratico non sembrano suggerire notevoli ulteriori azioni effettive oltre a ciò che i bibliotecari per lo più stanno già facendo»31.

Diritti aletici forti e deboli

Riguardo ai diritti aletici, nel 2018 mi ero limitato a notare che essi non sono «inclusi in quasi nessuno dei codici deontologici emanati dalle associazioni professionali dei bibliotecari»32 e che comunque, anche volendo, il compito di non violarli in alcun modo (per non parlare, addirittura, di garantirli ai propri utenti) sarebbe stato per i bibliotecari tecnicamente improbo, da un lato, e foriero – dall’altro – di conflitti coi valori deontologici della libertà e della neutralità intellettuali. Oggi, approfondendone l’analisi alla luce sia della discussione ospitata da Libri che delle successive messe a punto33 della stessa D’Agostini, direi che essi possano essere interpretati in due modi: il senso ‘forte’, corrispondente alla verità intesa come veritas (il senso più comune, relativo al ‘contenuto’ delle tante singole proposizioni di cui continuamente affermiamo, neghiamo o indaghiamo la verità), e quello ‘debole’, corrispondente alla verità intesa come aletheia (il senso filosofico, relativo alla natura stessa di ciò che tutte tali affermazioni hanno in comune, sul quale solo molto più raramente riflettiamo)34. Oppure, da un altro punto di vista, il senso ‘forte’ è quello relativo ai criteri, o metodi (scientifici, pragmatici, retorici, autoritari ecc.), con cui si può cercare di stabilire la maggiore, minore, assoluta o probabile veridicità di una singola proposizione linguistica, mentre il senso ‘debole’ riguarda l’indagine sul significato stesso del concetto di verità, che può condurre a varie teorie sulla sua natura o definizione (corrispondenza con la realtà, coerenza interna, conformità a regole, frutto di una rivelazione, utilità pratica, semplificazione linguistica ecc.)35.
Se i ‘diritti aletici’ di D’Agostini venissero intesi in senso forte, allora non potrei che confermare le mie perplessità del 2018, aggiungendo che, oltretutto, sarebbe in ogni caso velleitario e megalomane, da parte dei bibliotecari, pensare di avere sia la forza che il diritto di assicurare a tutti i propri utenti di «essere informati correttamente e di non essere ingannati o fuorviati» (DA1) – intendendo ciò come la garanzia di accedere esclusivamente a informazioni e documenti completamente veridici – perché tale pretesa è chiaramente utopica persino se limitata alle informazioni e ai documenti reperibili nelle o attraverso le biblioteche, in assenza almeno di uno stretto coordinamento con altri soggetti (a partire da editori, gestori di social media e varie tipologie di istituzioni pubbliche) che, da una parte, non hanno finora palesato alcun interesse per i diritti aletici di nessuno ma che, dall’altra, sono fra i principali responsabili della maggior parte dei contenuti informativi accessibili nelle o attraverso le biblioteche stesse. E anche il «diritto di essere riconosciuti come fonti affidabili di verità» (DA3) appare piuttosto irrealistico e presuntuoso, se interpretato come la pretesa, da parte delle biblioteche, che i loro utenti debbano non solo ritenere completamente veridici tutti i documenti inclusi nelle loro collezioni (fra cui anche quelli più antichi36 e quelli a carattere non saggistico), ma anche considerare completamente esaustiva e indubitabilmente veritiera qualsiasi risposta fornita dal loro servizio di reference.
Parrebbe però che fosse proprio questa interpretazione ‘forte’ dei diritti aletici quella adottata da chi li ha introdotti nel dibattito biblioteconomico, come risulta palese già dalla loro sintesi applicata alle biblioteche, peraltro basata sulla loro prima formulazione37 pubblicata da D’Agostini, piuttosto diversa da quelle successive38 ma che era l’unica disponibile quando iniziò la discussione in AIB studi:

Una chiara scelta di campo consente e sollecita a garantire agli utenti della biblioteca:

Se il «diritto di essere informati correttamente e di non essere ingannati o fuorviati»40 diventa (o torna ad essere) «il diritto di essere informati in modo veridico» (DA1) e dal «diritto di ricevere un’educazione tale da metterci in grado di discriminare, per quanto è possibile, il vero dal falso»41 si passa al «diritto di essere nelle condizioni di giudicare […] la verità» (DA2), è chiaro che si sta seguendo un’interpretazione molto più ‘impegnativa’ ed ‘esigente’ rispetto a quella suggerita invece dalla successiva formulazione dei diritti proposta da D’Agostini, che, fra l’altro, menziona esplicitamente scuola, università, editoria e media vecchi e nuovi ma non le biblioteche, a meno che esse non siano implicitamente incluse fra le «istituzioni del sapere».
Risulterebbe invece, a mio parere, maggiormente aderente alle più mature riflessioni sul tema dell’autrice (che comunque, non a caso, li ha chiamati fin dal principio ‘diritti aletici’ e non ‘diritti alla verità’, ‘diritti epistemici’ o ‘diritti cognitivi’42), nonché più coerente rispetto alle altre sue opere43, una interpretazione ‘debole’ di tali diritti, che ponga l’accento non tanto sull’eventuale esistenza oggettiva di proposizioni veridiche in senso assoluto (in ogni epoca, in ogni contesto, da qualsiasi punto di vista e nonostante qualsiasi interpretazione) quanto piuttosto sul processo soggettivo di una incessante e mai conclusa ricerca conoscitiva razionale che si orienti verso la verità in modo indiretto, svelando e sgominando, uno dopo l’altro, gli involontari errori, le inevitabili approssimazioni e le deliberate menzogne che ne oscurano la luce, come ben spiega la stessa D’Agostini: 

La maggior parte delle ‘verità’ (proposizioni presentate e asserite come vere) che circolano nei nostri discorsi sono mezze verità. […] A ben guardare, se dovessimo davvero soffermarci a riflettere, forse ammetteremmo che le informazioni e i dati sicuramente veri a nostra disposizione non sono molti: dunque una credenza anche piuttosto ferma, in una scala da zero a uno, potrebbe non superare valori di credibilità dell’area 0,7 o 0,8. […] Il primo bene che il concetto [della verità] può fornire alle credenze umane è che ci offre il modo di correggere i dissesti che provengono dal creduto vero, ossia dalle opinioni: le incomplete e incerte verità che pretendono di essere categoriche e assolute. Così si può dire che il concetto [della verità] è la più sicura risorsa che possediamo contro i danni da lui stesso prodotti44.
Si può dire che mentre [il verum] è il vero narrato e già consolidato in credenza, dunque il contenuto vero […], l’alethes, con l’alfa privativo, richiama l’atto del dis-velare, ed è dunque più adattabile alla prospettiva concettuale. […] A-lethes significa non-nascosto, e con ciò si sottolinea il fatto che il concetto [della verità] è espressione del buon rapporto fra linguaggio e mondo, ma contiene in sé l’idea che tale rapporto possa fallire. La necessità del dis-velamento sta precisamente nel fatto che la realtà può essere velata, nascosta, ignota. […] Il concetto di verità esiste perché esiste la possibilità del falso, per inganno o errore. Questo ci dice che dobbiamo prendere sul serio il negativo implicito nel concetto di aletheia, e incominciare a pensare che il dis-velamento sia eminentemento un gesto scettico45.
L’intuizione finale che guida il discorso è l’idea che noi tutti abbiamo il diritto/dovere di essere educati alla verità. Essere educati alla verità non significa ovviamente imparare a dire sempre e comunque il vero, o a chiederlo a ogni costo. Vuol dire conoscere l’ambiguo potere della verità, sapere quando e come dirla, come cercarla e farla intendere, come mettere in dubbio le proprie e altrui certezze46.

Su questa interpretazione ‘debole’ dei diritti aletici e sul conseguente uso ‘scettico’47 del concetto di verità parrebbero concordare anche Lor e i suoi coautori quando scrivono che

poiché varie istituzioni hanno rivendicato di essere portatrici della verità – verità determinata in termini di dogmi religiosi, politici e ideologici – le rivendicazioni di verità sono spesso guardate con sospetto. Ciò non è quello che si è inteso fare con l’analisi offerta in questo articolo. Una cultura aletica non stabilisce a quale verità si debba credere, ma instilla nei membri della società una chiara consapevolezza dell’uso della verità per fornirli degli strumenti per districare ciò che è vero da ciò che viene dogmaticamente dichiarato vero. Un approccio del genere non esclude lo scetticismo. Al contrario, la funzione di verità è indispensabile per inferire, dubitare e discutere. Stabilire procedure per giungere alla verità è vitale per il funzionamento delle democrazie48.

E persino Antoniacomi, che torna sull’argomento «in parte confermando e in parte rettificando tesi precedentemente sostenute»49 dopo aver potuto leggere anche la più matura espressione dei diritti aletici elaborata da D’Agostini50 – all’epoca appena pubblicata – ammette che

da un punto di vista filosofico, il concetto di verità è sempre stato, e rimane, insidioso. Lo è perché, nell’accezione comune, viene identificato tout court con un’idea di certezza assoluta e incontrovertibile, che invece appartiene a una sua interpretazione ingenua e manifestamente indifendibile; questa accezione, d’altra parte, non è solo banale ma pericolosa, poiché genera conseguenze molto impegnative: la certezza assoluta ha infatti la malaugurata tendenza a trasformarsi in dogma e il dogma ha una propria fastidiosa e inaccettabile unilateralità, incompatibile con un mondo che si vorrebbe aperto e plurale51.

L’interpretazione debole dei diritti aletici permette quindi di evitare la «dittatura della verità»52 tipica sia del dogmatismo teoretico che dell’autoritarismo politico, che pretenderebbero di imporre le loro verità precostituite e indiscutibili (del resto «Pravda» in russo significa proprio ‘verità’), laddove invece «la democrazia è il ‘governo attraverso la discussione’, e la discussione non è altro che un confronto di credenze, che possono essere ed essere ritenute vere, false, non vere»53, chiamando così implicitamente in gioco proprio le biblioteche, il cui ruolo nel complesso progetto sociale della ‘educazione alla verità’ non è tanto quello di custodire (esclusivamente) le verità stesse, quanto piuttosto quello di documentare, di organizzare, di proteggere da distruzioni, alterazioni, falsificazioni e censure e di rendere accessibili a chiunque tutte le credenze, lasciando ad altri soggetti sociali gli altrettanto importanti compiti – rispetto a tali credenze – di crearle, confrontarle, ibridarle, emendarle, farle lealmente combattere fra loro e decretarne le più o meno temporanee e unanimi vincitrici54.
L’interpretazione debole è anche quella che tiene maggiormente conto dell’avvertenza di D’Agostini che i «sei valori-diritti sono progressivamente correttivi, nel senso che la salvaguardia dell’uno serve a correggere o limitare la sproporzionata osservanza dei precedenti»55. Se, quindi, DA1 (il «diritto di essere informati correttamente e di non essere ingannati o fuorviati») potrebbe, isolatamente, anche essere interpretato come la garanzia che (almeno) biblioteche, scuole, università, parlamenti, tribunali e altre istituzioni pubbliche agiscano in modo che i cittadini accedano, loro tramite, esclusivamente a informazioni e documenti completamente e incontestabilmente veridici, contestualizzandolo rispetto all’insieme di tutti i diritti aletici56 risulta invece più plausibile intenderlo come l’esigenza – meno utopica – che tali enti non ingannino deliberatamente i cittadini stessi e li informino invece in modo equo, trasparente, completo, coerente, contestualizzato e verificabile (ossia, con una sola parola, corretto) nello svolgimento delle proprie rispettive funzioni. Cosa che, ad esempio, le biblioteche fanno ogni volta che allestiscono cataloghi che descrivano adeguatamente le proprie raccolte, ogni volta che costruiscono collezioni ben bilanciate e che rispondano alle esigenze informative dei propri utenti e ogni volta che forniscono un’assistenza competente e neutrale alle loro ricerche di informazioni e documenti57. E, a proposito delle collezioni bibliotecarie, è sempre lo sguardo d’insieme ai sei diritti aletici nel loro complesso che ci fa capire come faccia parte dell’educazione alla verità (intesa in senso debole) anche capire quando non ha senso esigere la veridicità (intesa in senso forte) da tutte le tipologie di documenti conservati dalle biblioteche.

Diritti aletici nei codici deontologici

Una volta che si sia optato per l’interpretazione debole dei diritti aletici, resta comunque il dubbio se possa risultare utile aggiungerli ai valori dell’etica professionale dei bibliotecari. A mio avviso sarebbe meglio evitarlo, perché essi possono rivelarsi, in tale contesto, da un lato pericolosi e dall’altro ridondanti. Pericolosi perché, in assenza di spiegazioni e contestualizzazioni difficili da inserire in testi sintetici e apodittici come i codici deontologici professionali58, sarebbe elevato il rischio che venissero interpretati in modo ‘forte’, come in effetti è già successo nei pochissimi casi in cui è stata tirata in ballo qualche forma di diritto alla verità di cui gli utenti delle biblioteche sarebbero titolari. Se il codice russo raccomanda che il bibliotecario «non proponga materiali inattendibili e falsi e sia consapevole del pericolo e del danno che tale materiale procura agli individui e alla società nel suo complesso»59 credo che faccia fa bene Lor (che pure considera tale intento «lodevole») a giudicarlo anche «potenzialmente problematico», domandandosi «chi decide quali sono i valori della ‘società’?»60. E se, per l’associazione catalana, i bibliotecari «non diffondono informazioni che sappiano essere false»61, ci si potrebbe chiedere non solo con quali risorse, competenze e autorità essi controllino la veridicità delle loro intere collezioni ma anche con quale cadenza l’operazione venga periodicamente ripetuta alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e quale sorte sia riservata ai documenti che non superino tale vaglio, soprattutto se gestiti da biblioteche nazionali che dovrebbero garantirne la conservazione e l’accessibilità a lungo termine prescindendo da qualsiasi caratteristica del loro contenuto62. Ma anche se si riuscisse a esplicitare, nei codici deontologici, che i diritti aletici degli utenti che le biblioteche devono come minimo rispettare o addirittura cercare – limitandosi allo stretto ambito delle proprie funzioni – di garantire, vanno interpretati solo in senso debole, il loro inserimento nei codici stessi sarebbe comunque da evitare, in quanto ridondante. Il primo motivo di tale ridondanza lo ha già spiegato Froehlich alla fine del paragrafo di questo articolo dedicato alla rilevanza della verità per le biblioteche e l’ho ribadito anch’io alla fine di quello successivo. Se rispettare, garantire e promuovere i diritti aletici significa educare o aiutare i propri utenti a cercare, mettere alla prova e riconoscere la verità, selezionando le fonti informative più affidabili e diffidando da quelle meno autorevoli, contestualizzate e coerenti, allora ciò fa già parte sia dei servizi delle biblioteche (si pensi, in particolare, a quelli di reference e di alfabetizzazione informativa63) che dei loro codici deontologici (si veda, ad esempio, quello dell’Associazione italiana biblioteche, per il quale «i bibliotecari devono promuovere lo sviluppo, da parte degli utenti, di competenze critiche autonome relative alla ricerca, alla comprensione, alla selezione e alla valutazione delle fonti informative e documentarie»64). E se significa informare in modo corretto i propri utenti, allora sia le prassi che le norme bibliotecarie già includono la costruzione, la manutenzione e lo sviluppo di cataloghi, collezioni, segnaletica, siti web e altri strumenti per la ricerca e la fruizione di informazioni e documenti che siano il più possibile privi di lacune, errori, incoerenze, sbilanciamenti, censure e discriminazioni. Se poi, in tempi di pandemie, di fake news o di altre reali o presunte calamità naturali o culturali, si ritenesse che l’abituale equilibrio fra i vari valori che guidano l’etica professionale dei bibliotecari dovesse venire temporaneamente modificato per dare più peso, ad esempio, al dovere di qualsiasi organizzazione sia pubblica che privata di non mettere a repentaglio la salute dei propri utenti, a quello di qualsiasi datore di lavoro di non costringere i propri dipendenti a rischiare di ammalarsi pur di non perdere lo stipendio e a quello di ogni governo nazionale di evitare che si diffondano eccessivamente opinioni pericolose per la salute pubblica, allora c’è già in molti codici deontologici lo strumento adatto, ossia il richiamo al principio della responsabilità sociale. Tale principio impone ai bibliotecari, così come a pressoché ogni altra categoria di lavoratori, di non rispettare solo i valori più specificamente caratterizzanti la propria professione (come, per i bibliotecari, soprattutto quello della libertà di accesso all’informazione), ma anche i principali valori etici generali diffusi nella propria comunità di riferimento65. È sulla base di tale principio che, ad esempio, il codice deontologico irlandese «assicura alla più ampia società che [i bibliotecari] collocano la considerazione del bene comune al centro delle loro attività professionali»66 e che quello inglese prescrive di «tenere presente il bene pubblico, sia in generale che con riferimento a particolari gruppi vulnerabili»67. E anche laddove mancasse, nei vari codici deontologici, un esplicito riferimento alla responsabilità sociale, essa agirebbe comunque, perché ogni lavoratore, oltre a fare riferimento alle norme etiche della propria corporazione professionale, deve tenere conto anche di quelle dell’organizzazione per cui lavora (che per i bibliotecari è quasi sempre un ente pubblico) nonché di quelle applicabili a qualsiasi cittadino. Chiaramente la responsabilità sociale è un principio molto insidioso per ogni professione, perché un’eccessiva enfasi sui principi etici generali rischia di schiacciare qualsiasi principio professionale etico o tecnico specifico che eventualmente si opponesse – o venisse accusato di opporsi, come implicitamente suggeriva Lor a proposito del codice russo – al benessere della comunità, con evidenti rischi (ad esempio, nel nostro settore, per i diritti informazionali delle minoranze e dei singoli cittadini68). Ma se già la responsabilità sociale può, da una parte, servire per argomentare a favore di eventuali eccezioni o attenuazioni temporanee delle regolari norme e prassi delle biblioteche in caso di emergenze sanitarie o di altro tipo e, dall’altra, mettere a repentaglio la libertà intellettuale, la privacy e altri diritti informazionali dei loro utenti, che bisogno c’è di aggiungere ai codici deontologici un ulteriore principio come quello del rispetto dei diritti aletici, che può rivelarsi – nei confronti di quello della responsabilità sociale – pleonastico (ecco il secondo motivo di ridondanza) e, se inteso in senso forte, ancora più pericoloso? 

Teorie aletiche

Una migliore soluzione del complesso rapporto intercorrente fra biblioteche e verità è costituita, piuttosto che dalla proposta normativa dei diritti aletici, dalla teoria epistemologica del ‘pluralismo aletico’ – peraltro perfettamente compatibile con l’interpretazione debole di tali diritti – alla quale avevo solo accennato nel 201869 ma su cui vorrei aggiungere adesso qualche parola. Tale teoria sulla natura della verità costituisce una fra le principali posizioni intermedie oggi disponibili fra la classica dottrina della corrispondenza e le molto più recenti teorie ‘deflazioniste’, che cercano di ‘sgonfiare’ (in inglese to deflate) le problematicità del concetto di verità, argomentandone l’irrilevanza o la ridondanza. La teoria della corrispondenza70 (o ‘realista’) risale, come minimo, a Platone e Aristotele, e ha dominato il dibattito filosofico almeno fino alla fine del diciottesimo secolo. Una delle sue formulazioni più note è quella di San Tommaso, secondo cui «la verità è l’adeguazione dell’intelletto alla cosa», ossia, in termini più moderni, «una proposizione è vera se e solo se corrisponde a un fatto reale» e, quindi, l’asserzione «la neve è bianca» può essere considerata veridica solo se la neve è effettivamente bianca. Agli orecchi contemporanei ciò può suonare al tempo stesso banale (perché cos’altro mai potrebbe significare ‘essere veridico’?) e controverso (perché, dopo Locke, Hume e Kant, non ci appare ormai più per niente ovvio che i nostri sensi riescano a cogliere senza alcun filtro le caratteristiche oggettive delle cose), ma ci sono obiezioni71 ancora più radicali che mostrano come il concetto stesso di una qualsiasi forma di corrispondenza fra un evento o uno stato di cose della realtà e un’espressione linguistica non sia in realtà per nulla pacifico. Prima di tutto fatti e proposizioni sono entità radicalmente diverse fra loro, e quindi qualsiasi pretesa ‘corrispondenza’ o ‘adeguazione’ fra di esse rischia di rivelarsi semplicemente una tautologia, una convenzione linguistica o addirittura un’assurdità. Esistono, inoltre, teorie metafisiche e orientamenti filosofici che mettono in dubbio persino l’esistenza oggettiva di qualcosa come i singoli fatti, nettamente separabili dalla realtà complessiva (olismo72) o dalla loro descrizione linguistica (prospettiva comune a tutta la filosofia analitica73) o dalla nostra percezione della realtà stessa (fenomenismo74). Ci sono poi certi tipi di proposizioni (come, ad esempio, quelle riguardanti l’etica) per le quali non è affatto chiaro quali siano i fatti corrispondenti. Infine già gli scettici antichi sottolineavano il regresso che si verifica ogni volta che, per stabilire la veridicità di una qualsiasi proposizione, dovremo necessariamente effettuare osservazioni, misurazioni e ragionamenti, tutti espressi da altre proposizioni, la cui veridicità dovrà ulteriormente venir accertata tramite altre osservazioni, misurazioni e ragionamenti, e così via all’infinito.
Per cercare di superare tali obiezioni filosofi e logici hanno sviluppato, nel corso dei secoli, altre teorie (tecnicamente definite ‘antirealiste’ o ‘epistemiche’) sulla natura del concetto di verità e, quindi, nuovi significati da attribuire alla caratteristica, solo apparentemente banale, di ‘essere veridica’ che può essere attribuita a una proposizione. Fra di esse vanno ricordate almeno quelle del pragmatismo e del coerentismo, entrambe compiutamente formalizzate verso la fine del diciannovesimo secolo. Il pragmatismo75, che poi evolverà in una vera e propria corrente filosofica, nasce con la tesi di Peirce (1878) che sostenere la veridicità di una proposizione significa essere disposti ad agire di conseguenza, successivamente radicalizzata da William James (1907), per il quale «qualcosa è vero perché è utile, e non qualcosa è utile perché è vero» e persino «tutte le verità eterne [come quelle matematiche] sono costruite linguisticamente, per ragioni di utilità e opportunità pratica»76. Per il coerentismo77 è invece la coerenza rispetto a un più ampio insieme di proposizioni – e, al limite, all’intera conoscenza umana – l’unico (o comunque il principale) criterio realmente disponibile per poter stabilire la veridicità di una singola affermazione.
Il deflazionismo78, sviluppatosi nel corso di tutto il ventesimo secolo per cercare ulteriori soluzioni ai problemi logici a cui andavano incontro anche le posizioni antirealiste, consiste in una famiglia di teorie che hanno in comune il ritenere che la veridicità non sia una proprietà davvero sostanziale o essenziale né delle proposizioni né dei pensieri. Ad esempio per la ‘teoria della ridondanza’ abbozzata da Frege (1918) e perfezionata da Ramsey (1927) non c’è nessuna differenza fra dire «è vero che la neve è bianca» oppure, più semplicemente, «la neve è bianca», e il ricorso alla prima espressione è motivato esclusivamente dall’enfasi che le si vuole attribuire. Invece per la ‘teoria decitazionale’ di Quine (1970) e per il ‘minimalismo’ di Horwich (1990) il concetto di verità serve solo a semplificare il linguaggio, nel primo caso ‘togliendo le virgolette’ in proposizioni relative ad altre proposizioni che sono però logicamente equivalenti a più semplici e dirette proposizioni relative a fatti, e nel secondo riassumendo con espressioni come «tutto ciò che ti avevo detto stamani è ancora vero» la lunga ripetizione di tutte le proposizioni che avevo già proferito poche ore fa.
Benché il deflazionismo sia stato talvolta descritto come una teoria della ‘scomparsa’ o della ‘superfluità’79 della verità esso va comunque nettamente distinto dalla difesa della post-verità (che era stata un concetto centrale nella discussione italiana del 2017-2019, ma non in quella internazionale del 2020-2021), in quanto coerente e sofisticata argomentazione dell’inutilità del definire ‘vere’ le proposizioni linguistiche, ma certo non anche dell’irrilevanza dei fatti che le rendono tali o a cui, comunque, esse si riferiscono. I discorsi a favore della post-verità (una moda giornalistica e ‘socialmediatica’ esplosa nel 2016 e purtroppo non ancora completamente tramontata80) sono invece spesso solo concisi e ambigui slogan non argomentati, interpretabili, nel migliore dei casi, come allarmi sulla diffusione delle fake news (post-verità in senso debole) o, nel peggiore, come assurde pretese che non abbia più alcuna importanza se la neve effettivamente è – o appare – bianca o nera (post-verità in senso forte)81. Un conto è sostenere che «la neve è bianca» equivale a «è vero che la neve è bianca» e un altro affermare che non fa alcuna differenza se la neve sia bianca o nera, oppure che fareste bene a credermi quando dico che la neve è nera anche se per la comunità scientifica internazionale – e forse perfino per me, quando non devo imbonire nessuno – è bianca.

Pluralismo aletico

Il pluralismo aletico82 è una ulteriore «ipotesi molto plausibile e piuttosto attraente»83 emersa a partire dagli anni Novanta del ventesimo secolo per cercare di superare, o almeno di ridurre, le numerose obiezioni a cui tutte le precedenti teorie sulla natura della verità continuano ad essere soggette, anche nelle loro versioni più recenti e sofisticate. Ciò che accomuna tutte le varie versioni del pluralismo aletico, i cui principali esponenti sono l’inglese Crispin Wright e l’americano Michael Lynch, è la tesi che il concetto di verità vada interpretato in modi parzialmente diversi a seconda del contesto di applicazione. Le eventuali veridicità di proposizioni come «la neve è bianca», «2 + 2 = 4», «Don Abbondio si rifiutò di sposare Renzo e Lucia» e «la tortura è immorale», pur essendo accomunate da alcune caratteristiche, si diversificherebbero però per altre, che impedirebbero di analizzarle tutte nello stesso modo e che spiegherebbero le difficoltà precedentemente incontrate dalla filosofia nell’individuare un’unica definizione onnicomprensiva della verità. 
Per il pluralismo aletico radicale di Wright84 la veridicità non è un’unica proprietà attribuibile alle proposizioni, perché l’espressione «è vero» ha significati diversi (e quindi corrisponde a proprietà diverse) in contesti diversi. Per evitare che tali significati divergano eccessivamente, allontanandosi troppo dall’intuizione del senso comune su cosa significhi ‘essere vero’, Wright individua alcuni punti fermi sul concetto di verità che permangono comunque in ognuna delle proprietà ad esso riferibili, fra cui l’equivalenza fra una proposizione e l’asserzione che tale proposizione è vera («la neve è bianca» equivale a «è vero che la neve è bianca») e la distinzione fra la verità di una proposizione e la sua giustificazione (potrebbe essere vero che la neve sia bianca anche se personalmente non dispongo né di esperienze né di ragionamenti che mi inducano a crederlo). Il più moderato ‘funzionalismo aletico’ di Lynch85 cerca di smorzare ulteriormente il rischio di frantumazione del concetto di verità in una miriade di significati completamente indipendenti fra loro precisando ulteriori ‘punti fermi’ (fra cui quello della normatività, per cui dovremmo credere solo a proposizioni che consideriamo vere) e tornando alla concezione tradizionale per cui la veridicità è un’unica proprietà, che però nei diversi contesti si manifesta diversamente, attraverso una pluralità di ulteriori proprietà.
Al di là delle sottili differenze tecniche fra concetti, significati, manifestazioni e proprietà di vari livelli, che non avrebbe senso approfondire in questa sede, ciò che accomuna le posizioni di Wright e di Lynch è che, come ben sintetizzato dal titolo di un libro di quest’ultimo (Truth as one and many, ossia La verità come una e molte), la verità – come del resto molti altri importanti concetti filosofici86 – si articola in un nucleo centrale di significato generale difficile o forse addirittura impossibile da definire87 e in una superficie esterna formata da una serie di significati più specifici, solo talvolta identificati con termini diversi, applicabili soltanto a determinati contesti e, entro tali limiti, più facilmente definibili.
Un’altra importante caratteristica di tutte le forme di pluralismo aletico è che esse consentono di recuperare molte definizioni classiche della verità (come, ad esempio, quelle del realismo, del pragmatismo e del coerentismo) che erano state convincentemente criticate nelle loro pretese di spiegare la veridicità di ogni tipologia di proposizione, ma che potrebbero altrettanto convincentemente risultare ancora spendibili se applicate solo alle proposizioni di un determinato ambito. Ad esempio la corrispondenza coi dati sperimentali potrebbe risultare un criterio di veridicità più adeguato per le proposizioni della fisica, mentre quelle della matematica potrebbero essere più plausibilmente verificate con criteri di coerenza e quelle della medicina con criteri pragmatici. Il pluralismo aletico, da questo punto di vista, potrebbe essere visto, più che come l’ennesima teoria che tenta di proporre l’ennesima soluzione a un problema che, se affrontato complessivamente, potrebbe rivelarsi insolubile, come una sorta di metateoria che scinde il problema in parti (che restano però connesse fra loro) e le affronta separatamente, con le armi accumulate nel corso dei secoli dalle precedenti teorie.
Il pluralismo aletico non va confuso col relativismo epistemico88, sebbene entrambe le teorie abbiano a che fare con una molteplicità di verità, perché il primo riguarda l’aletheia (e quindi il concetto di verità e come esso vada inteso nei vari ambiti disciplinari, professionali, linguistici e, più in generale, nelle varie sfere dell’attività umana) mentre il secondo riguarda la veritas (e quindi le singole proposizioni che in ciascuna di tali sfere vengono asserite e l’analisi delle circostanze che, di volta in volta, le rendono più o meno veridiche). Un conto è proporre che, in fisica, «essere vero» significhi «corrispondere ai dati sperimentali» mentre in medicina equivalga a «produrre le cure più efficaci», un altro notare che, sia in fisica che in medicina, la misurazione dei dati e la verifica dell’efficacia delle cure non è possibile se non basandosi su punti di riferimento e unità di misura relativi, perché nella scienza moderna, dopo Galilei, Einstein e Heisenberg, non ne esistono più di assoluti89. Ciò nonostante è indubbio che entrambe le teorie, ciascuna nel proprio ambito, moltiplicano le proposizioni che in un certo senso possono essere considerate veridiche, perché il pluralismo aletico spiega come asserzioni che sarebbero false, insensate o indecidibili se valutate in termini strettamente realistici (come, ad esempio «Don Abbondio si rifiutò di sposare Renzo e Lucia») possano diventare perfettamente comprensibili, significative e veridiche da un altro punto di vista, mentre il relativismo epistemico precisa che anche la proposizione «Don Abbondio si rifiutò di sposare Fermo e Lucia» potrebbe risultare veridica, a seconda di quale edizione dello stesso romanzo venga assunta come contesto.
Analogamente il deflazionismo, che propone di ridurre o azzerare la rilevanza filosofica del concetto di verità, relegandolo esclusivamente all’ambito linguistico, è cosa ben diversa dal nichilismo, che – se inteso in senso ampio – «indica in generale una dottrina filosofica o una concezione del mondo in cui tutto ciò che è (gli enti, le cose, il mondo e in particolare i valori e i principi) è negato e ridotto a nulla»90. Eppure, in un certo senso, entrambe le teorie potrebbero essere considerate visioni del mondo in cui non c’è posto per la verità. Allo stesso modo il realismo aletico, che individua nella corrispondenza fra fatti e proposizioni la natura della veridicità, non coincide necessariamente col dogmatismo, che «designa, comunemente, l’atteggiamento di chi afferma in modo assoluto tesi e posizioni, spesso invocando autorità esterne piuttosto che fornire giustificazioni»91, perché per verificare tale corrispondenza si possono prevedere modalità molteplici e aperte alla discussione e all’aggiornamento. Però, in un certo senso, entrambe le posizioni tendono a ridurre e a stabilizzare il numero delle proposizioni che vengono considerate veridiche, fino al caso estremo di una verità unica, onnicomprensiva e immodificabile. Il panorama della discussione filosofica contemporanea sui temi della natura e del criterio della verità è quindi estremamente variegato, spaziando dalla molteplicità proposta da relativismo e pluralismo fino alla negazione prospettata da deflazionismo e nichilismo, passando per lo ‘sfoltimento’ operato da realismo e dogmatismo.
Ma, tornando – per concludere – alle biblioteche, ciò che rende pertinente, nel contesto di questo articolo, il pluralismo aletico non è tanto che si tratti di una teoria «plausibile e attraente»92 in linea generale, quanto piuttosto che essa risulti particolarmente adatta per essere applicata in ambito bibliotecario, perché permette di tradurre in tale contesto l’eccessiva pretesa di una veridicità ‘classica’ o ‘realista’ attribuita a ciascun singolo documento incluso nelle raccolte e a ogni singola informazione fornita col servizio di reference con un più ampio e meno esigente ventaglio di proprietà positive comunque connesse con il valore dei servizi e delle raccolte bibliotecarie93. In tal modo quelle biblioteche che – diversamente, ad esempio, da quelle nazionali – non abbiano il diritto e il dovere di conservare ogni documento bibliografico che rispetti determinati requisiti formali, indipendentemente da qualsiasi caratteristica dei loro contenuti informativi, e quelle che – diversamente, ad esempio, da quelle di università, enti di ricerca e organi costituzionali – non debbano comunque procurarsi tutti i documenti (qualunque informazione essi contengano) che la loro utenza di riferimento ritiene indispensabili per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali94, potrebbero accontentarsi (come in realtà già fanno da sempre) di selezionare documenti autentici, affidabili e attendibili, anche se non tutte le informazioni che veicolano sono vere in senso classico, in modo da costruire raccolte coerenti, ben bilanciate e ragionevolmente complete, sebbene inevitabilmente mai, nel loro complesso, completamente veridiche in senso stretto95. E tutte le biblioteche, di qualsiasi tipologia, potrebbero rinunciare (come, del resto, già avviene) all’utopica pretesa di fornire, attraverso i propri servizi informativi, risposte completamente veridiche in senso tradizionale, accontentandosi di garantire che esse siano sempre (e sarebbe già un risultato eccezionale) almeno accurate, corrette e tempestive, in modo da rendere credibili e autorevoli i servizi di reference che le erogano.
Il pluralismo aletico, ancor più dell’interpretazione debole dei diritti aletici, permette quindi di evitare sia la «dittatura della verità»96 che l’anarchia dell’assenza di verità, assegnando alle biblioteche l’importantissimo compito di selezionare, conservare, organizzare e rendere disponibili i documenti necessari per quel «confronto di credenze»97 che, in un’ottica aleticamente pluralista, potremmo adesso anche chiamare ‘confronto di verità’. Mentre per altri tipi di istituzioni o per una singola persona anche il dogmatismo (e, per quest’ultima, persino il nichilismo) possono, in determinate circostanze, costituire un’alternativa plausibile, per una biblioteca (e per chi ci lavora) dovrebbe essere abbastanza chiaro che sia molto meglio documentare e offrire ai propri utenti centomila diverse prospettive, opinioni, credenze, idee, teorie e verità piuttosto che nessuna o, ancora peggio, una sola.


Note

Ringrazio Peter Lor per il suo interesse per la letteratura biblioteconomica non anglofona e Juliana Mazzocchi per la revisione. I bibliotecari, gli utenti e i cittadini di cui si parla in queste pagine sono ovviamente sia uomini che donne, nonostante il maschile grammaticale utilizzato per semplicità. Le traduzioni in italiano non diversamente attribuite sono mie.
Ultima consultazione siti web: 6 aprile 2022.

1 I fascicoli coinvolti sono stati: «AIB studi», 57 (2017), n. 1, https://aibstudi.aib.it/issue/view/797 (un intervento di Karolina Andersdotter); «AIB studi», 57 (2017), n. 3, https://aibstudi.aib.it/issue/view/799 (un intervento di Vittorio Ponzani); «AIB studi», 58 (2018), n. 1, https://aibstudi.aib.it/issue/view/828 (interventi di Paul Gabriele Weston con Anna Galluzzi, di Giorgio Antoniacomi e di Gino Roncaglia); «AIB studi», 58 (2018), n. 2, https://aibstudi.aib.it/issue/view/829 (interventi di Karen Coyle e di Matilde Fontanin); «AIB studi», 58 (2018), n. 3, https://aibstudi.aib.it/issue/view/830 (interventi di Andrea Zanotti e di Riccardo Ridi); «AIB studi», 59 (2019), n. 1-2, https://aibstudi.aib.it/issue/view/1803 (un ulteriore intervento di Giorgio Antoniacomi); «AIB studi», 59 (2019), n. 3, https://aibstudi.aib.it/issue/view/1166 (un intervento di Federico Meschini). Si vedano anche, a latere: Matilde Fontanin, Riconoscere le false notizie: l’IFLA elabora un’infografica con otto punti chiave, «Biblioteche oggi», 35 (2017), ottobre, p. 42-45, DOI: 10.3302/0392-8586-201707-042-1; Piero Cavaleri, Il bibliotecario nel mondo della post-verità: che ruolo ha la biblioteca nella società dell’informazione, «Biblioteche oggi», 35 (2017), ottobre, p. 46-53, DOI: 10.3302/0392-8586-201707-046-1; Fabio Di Giammarco, Biblioteche e collezioni ai tempi delle fake news, «Biblioteche oggi», 37 (2019), marzo, p. 37-39, DOI: 10.3302/0392-8586-201901-037-1.
2 Si vedano, almeno: Peter Johan Lor, International and comparative librarianship: concepts and methods for global studies. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2019 (l’indice e i preprint di alcuni capitoli sono disponibili a https://peterlor.com/the-book/); Id., Biblioteche, internazionalismo e pace, lectio magistralis in biblioteconomia, Università degli studi di Firenze, 2 marzo 2016, traduzione di Maria Enrica Vadalà. Fiesole (Firenze): Casalini libri, 2016, http://digital.casalini.it/9788876560194.
3 Cfr. Peter Johan Lor, Riccardo Ridi on intellectual neutrality: a perspective from Italy, https://peterlor.com/2020/01/03/riccardo-ridi-on-intellectual-neutrality-a-perspective-from-italy-2/, 2020-01-03, corrected 2020-01-05.
4 Cfr. Peter Johan Lor; Bradley Wiles; Johannes Britz, Re-thinking information ethics: truth, conspiracy theories, and librarians in the Covid-19 era, «Libri», 71 (2021), n. 1, p. 1-14, DOI: 10.1515/libri-2020-0158.
5 Cfr. Thomas J. Froehlich, Some thoughts evoked by Peter Lor, Bradley Wiles, and Johannes Britz, “Re-thinking information ethics: truth, conspiracy theories, and librarians in the Covid-19 era” in Libri, March 2021, «Libri», 71 (2021), n. 3, p. 219-225, DOI: 10.1515/libri-2021-0061, preprint disponibile a https://www.personal.kent.edu/~tfroehli/libri.final.pdf.
6 Si vedano, almeno: Thomas J. Froehlich, Survey and analysis of the major ethical and legal issues facing library and information services. München: Saur, 1997; Id., A not-so-brief account of current information ethics: the ethics of ignorance, missing information, misinformation, disinformation and other forms of deception or incompetence, «Bid: textos universitaris de biblioteconomia i documentació», 39 (2017), desembre, DOI: 10.1344/BiD2017.39.8.
7 Una precedente discussione, per certi versi analoga a quelle qui commentate, si era già svolta fra il 1988 e il 1989 negli Stati Uniti, fra John Swan e Noel Peattie, prendendo come spunto il diritto o meno dei libri negazionisti dell’Olocausto di essere inclusi nelle collezioni bibliotecarie. Cfr. John Swan; Noel Peattie, The freedom to lie: a debate about democracy: an enlargment of the 1988 debate ‘Two views of intellectual freedom’, with annotated bibliographies by both partecipants and a foreword by Robert Franklin. Jefferson (NC), London: McFarland, 1989.
8 Cfr. Giorgio Antoniacomi, I percorsi ingannevoli nella gestione delle collezioni di una biblioteca pubblica tra censura e legittimazione della post verità: verso il paradigma dei diritti aletici, «AIB studi», 58 (2018), n. 1, p. 65-82, DOI: 10.2426/aibstudi-11753.
9 Cfr. Franca D’Agostini; Maurizio Ferrera, La verità al potere: sei diritti aletici. Torino: Einaudi, 2019; Franca D’Agostini, Diritti aletici, «Biblioteca della libertà», 52 (2017), n. 218, p. 5-42, DOI: 10.23827/BDL_2017_1_2 (lo stesso fascicolo della rivista, integralmente disponibile a https://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/BDL218.pdf, include anche commenti sui diritti aletici di Antonella Besussi, Alessandra Facchi, Maurizio Ferrera e Elisabetta Galeotti, nonché Risposte, chiarimenti e ipotesi della stessa D’Agostini); Id., Alethic rights: preliminaries of an inquiry into the power of truth, «Social epistemology», 35 (2021), n. 5, p. 515-532, DOI: 10.1080/02691728.2021.1919236, preprint disponibile a https://www.academia.edu/49054911. Sui diritti aletici e la loro applicazione in ambito bibliotecario si veda anche Maurizio Lana, Introduzione all’information literacy: storia, modelli, pratiche. Milano: Editrice bibliografica, 2020, p. 320-324.
10 F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit., p. 44.
11 Riccardo Ridi, Livelli di verità: post-verità, fake news e neutralità intellettuale in biblioteca, «AIB studi», 58 (2018), n. 3, p. 455-477, DOI: 10.2426/aibstudi-11833, p. 460.
12 Ossia David Bawden e Lyn Robinson (citati nella nota 27 a p. 460) e John Swan (citato nella nota 32 a p. 462 e nella nota 83 a p. 473-474), ivi.
13 Dove, piuttosto che la veridicità, si raccomanda in genere di privilegiare l’aggiornamento, «l’autenticità, l’accuratezza, la precisione, la correttezza, la completezza, la coerenza, la validità, l’affidabilità, l’attendibilità, la credibilità, la reputazione o l’autorevolezza» (R. Ridi, Livelli di verità cit., p. 462).
14 Per una recente, documentata e articolata definizione della libertà intellettuale in ambito bibliotecario si veda Shannon Oltmann, Creating space at the table: intellectual freedom can bolster diverse voices, «The library quarterly», 87 (2017), n. 4, p. 410-418, DOI: 10.1086/693494, preprint disponibile a https://uknowledge.uky.edu/slis_facpub/42/.
15 Per una recentissima indagine su come 540 bibliotecari statunitensi definiscono la neutralità e su come ritengono che essa incida sul loro lavoro si veda Dani Scott; Laura Saunders, Neutrality in public libraries: how are we defining one of our core values?, «Journal of librarianship and information science», 53 (2021), n. 1, p. 153-166, DOI: 10.1177/0961000620935501.
16 P. J. Lor; B. Wiles; J. Britz, Re-thinking information ethics cit., p. 7.
17 Ibidem.
18 Ivi, p. 8.
19 T. J. Froehlich, Some thoughts cit., p. 220.
20 P. J. Lor; B. Wiles; J. Britz, Re-thinking information ethics cit., p. 8.
21 Ivi, p. 11.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 American library association, Library bill of rights, adopted June 19, 1939, by the ALA Council; amended October 14, 1944; June 18, 1948; February 2, 1961; June 27, 1967; January 23, 1980; January 29, 2019, http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill. Traduzione italiana di Juliana Mazzocchi disponibile in Riccardo Ridi, Etica bibliotecaria: deontologia professionale e dilemmi morali. Milano: Editrice bibliografica, p. 172, col titolo Carta dei diritti nelle biblioteche.
25 Tale «ambiguità» o «tensione» (T. J. Froehlich, Some thoughts cit., p. 220) sarebbe rintracciabile anche nei codici deontologici bibliotecari «di molte altre organizzazioni, benché la sua espressione possa variare» (ivi, p. 221), ma non ne vengono indicati altri esempi.
26 American library association, Library bill of rights cit.
27 T. J. Froehlich, Some thoughts cit., p. 221.
28 Oppure, magari, l’utente deve o vuole leggere il libro proprio perché deve o vuole verificare se è davvero inaccurato, incompleto, tendenzioso o menzognero come sospettava o come gli era stato detto. Oppure lo sa già ma deve comunque visionarlo perché sta compilando una bibliografia di libri inaccurati o incompleti o tendenziosi o menzogneri. Oppure non vuole leggerlo tutto, ma deve solo controllare una citazione. E ci sono mille altri motivi per cui può capitare di voler o dover leggere o consultare un libro anche se sappiamo che è completamente o parzialmente non veridico e siamo quindi grati, per il suo comportamento benefico nei nostri confronti, a chi ci aiuta a raggiungere tale obiettivo.
29 T. J. Froehlich, Some thoughts cit., p. 223.
30 Ivi, p. 220.
31 Ivi, p. 223.
32 R. Ridi, Livelli di verità cit., p. 463.
33 Cfr. F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit.; F. D’Agostini, Alethic rights cit.
34 Cfr. F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit., p. 31-33.
35 Cfr. Antonio Pieretti, Verità. In: Enciclopedia filosofica, direttore Virgilio Melchiorre. Milano: Bompiani, 2010, vol. 18, p. 12043-12065; Michael Glanzberg, Truth, first published June 13, 2006, substantive revision August 16, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/truth/. In: Stanford encyclopedia of philosophy, principal editor Edward N. Zalta, senior editor Uri Nodelman. Stanford: Stanford University, 1995-, https://plato.stanford.edu/info.html; Bradley Dowden, Truth, January 20, 2022, https://iep.utm.edu/truth/. In: Internet encyclopedia of philosophy, general editors James Fieser and Bradley Dowden. 1995-, https://iep.utm.edu.
36 Laddove possono essere considerati ‘antichi’, da questo punto di vista, non solo libri di secoli fa che riportano teorie scientifiche obsolete ma anche, molto più banalmente, le penultime edizioni di qualsiasi testo a carattere – ad esempio – giuridico o repertoriale, per definizione non più aggiornate e quindi tecnicamente non più completamente veridiche.
37 Cfr. F. D’Agostini, Diritti aletici cit.
38 Cfr. F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit.; F. D’Agostini, Alethic rights cit.
39 G. Antoniacomi, I percorsi ingannevoli cit., p. 79.
40 F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit., p. 44.
41 Ibidem.
42 Cfr. F. D’Agostini, Diritti aletici cit., p. 30. Sui ‘diritti cognitivi’ cfr. Cameron Shackell; Laurianne Sitbon, Cognitive externalities and HCI: towards the recognition and ptotection of cognitive rights. In: CHI EA’18: extended abstracts of the 2018 CHI conference on human factors in computing systems, April 21-26, 2018, Montreal. New York: ACM, 2018, p. 1-10, DOI: 10.1145/3170427.3188405. Di ‘diritti epistemici’ si sono recentemente occupati, fra gli altri: Lani Watson, The right to know: epistemic rights and why we need them. New York: Routledge, 2021; Réka Markovich; Olivier Roy, Formalizing the right to know: epistemic rights as normative positions. In: Logics for new-generation AI, first international workshop, 18-20 June 2021, Hangzhou, edited by Beishui Liao, Jieting Luo, Leendert van der Torre. London: College, 2021, http://www.collegepublications.co.uk/downloads/LNGAI00001.pdf, p. 154-159. Per una discussione sulla differenza fra diritti epistemici e diritti aletici cfr. Lani Watson, Response to Franca D’Agostini’s ‘Alethic rights: preliminaries of an inquiry into the power of truth’, «Social epistemology review and reply collective», 10 (2021), n. 7, p. 33-39, https://social-epistemology.com/2021/07/19/ e Franca D’Agostini, Alethic or epistemic? A reply to Lani Watson, «Social epistemology review and reply collective», 10 (2021), n. 11, p. 1-9, https://social-epistemology.com/2021/11/03/.
43 Fra le quali, in particolare: Franca D’Agostini, Disavventure della verità. Torino: Einaudi, 2002; Id., Introduzione alla verità. Torino: Bollati Boringhieri, 2011.
44 F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit., p. 30-31.
45 Ivi, p. 32.
46 Ivi, p. 54.
47 «Patrick Wilson discute la capacità dei bibliotecari di distinguere la verità in Second-hand knowledge: an inquiry into cognitive authority (London: Greenwood, 1983). Wilson conclude che i bibliotecari non godono di nessun particolare diritto a conoscere o distinguere la verità. Per Wilson il ruolo del bibliotecario non è quello del sapiente, ma quello dello scettico» (Dan Dabney, Review of] The freedom to lie: a debate about democracy by John Swan and Noel Peattie, Jefferson: McFarland, 1989, «Journal of education for library and information science», 31 (1991), n. 4, p. 377-379: p. 378).
48 P. J. Lor; B. Wiles; J. Britz, Re-thinking information ethics cit., p. 11.
49 Giorgio Antoniacomi, Fake news e verità post fattuale: davvero noi siamo ‘solo’ bibliotecari?, «AIB studi», 59 (2019), n. 1-2, p. 149-161, DOI: 10.2426/aibstudi-11949, p. 149.
50 Cfr. F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit.
51 G. Antoniacomi, Fake news e verità post fattuale cit., p. 150.
52 F. D’Agostini, Diritti aletici, cit., p. 10; P. J. Lor; B. Wiles; J. Britz, Re-thinking information ethics cit., p. 9.
53 F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit., p. 39.
54 Ad esempio: spetta eventualmente a un tribunale (con tanto di diritto alla difesa e a più gradi di giudizio), e non a un bibliotecario solitario e inappellabile, giudicare se una determinata pubblicazione violi o no le leggi di uno stato, nonostante che per Antoniacomi sarebbe «difficile affermare una scelta che volesse acquisire testi che sostengano tesi contrarie ai valori fondativi della Costituzione o dei diritti umani. Almeno finché, nel nostro Paese, l’apologia del Fascismo è considerata un reato» (G. Antoniacomi, Fake news e verità post fattuale cit., p. 157).
55 F. D’Agostini, Diritti aletici, cit., p. 14-15.
56 In particolare di DA2, che evoca l’educazione a riconoscere per quanto è possibile il vero dal falso, e di DA4, che si riferisce a un sistema scientifico, nel quale ogni singola istituzione assolve una diversa funzione, contribuendo col proprio differente ruolo a una società che solo complessivamente – come precisa DA6 – riconosce l’importanza (e non ‘garantisce l’onnipresenza’) della verità. Cfr. F. D’Agostini; M. Ferrera, La verità al potere cit., p. 44.
57 Come previsto, ad esempio, dal Code of ethics for librarians and information professionals, approved by the assembly of the Spanish federation of societies of archivists, librarians, documentalists and museology, May 23, 2013, http://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/spain-nationalcodeofethics.pdf, che raccomanda di «fornire informazioni che siano aggiornate, attendibili, bilanciate e appropriate ai bisogni degli utenti dei servizi informativi» e di «assicurare l’integrità e l’autenticità delle informazioni e dei documenti forniti», evitando in entrambi i casi di menzionare anche la loro veridicità.
58 Ciò vale anche per altre tipologie di testi normativi. Ad esempio Lor e i suoi coautori notano che «l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani si riferisce alle opinioni, alle espressioni, alle informazioni e alle idee, ma […] né la parola ‘verità’ né nessuna delle sue varianti vengono esplicitamente menzionate in nessuno degli articoli della dichiarazione» (P. J. Lor; B. Wiles; J. Britz, Re-thinking information ethics cit., p. 7).
59 The code of ethics for Russian librarian, adopted by the Russian library association conference of May 26, 2011, http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/misc/code-of-ethics-ru.pdf.
60 P. J. Lor, Riccardo Ridi on intellectual neutrality cit. Domanda ancora più attuale e scottante dopo che, nel marzo 2022, una legge russa ha introdotto pene detentive fino a 15 anni per i giornalisti che non riferiscano ‘la verità’ sulle operazioni militari appena intraprese dalla Russia in Ucraina, proibendo fra l’altro di utilizzare le parole ‘guerra’ e ‘invasione’ per descriverle (cfr. Scott Simon, Russian law bans journalists from calling Ukraine conflict a ‘war’ or an ‘invasion’, National public radio, March 2, 2022, https://www.npr.org/2022/03/05/1084729579/).
61 Code of ethics of the Col·legi oficial de bibliotecaris-documentalistes de Catalunya, approved May 26, 2006, art. 25, https://cobdc.org/la-professio/codi-deontologic/.
62 Alcuni dei partecipanti sia al dibattito italiano che a quello internazionale (e persino uno dei revisori anonimi di questo articolo) danno più o meno implicitamente per scontato che essi riguardino soltanto – o comunque prevalentemente – le biblioteche pubbliche, i cui utenti (considerati mediamente meno colti rispetto a quelli di altre tipologie di biblioteche) andrebbero, paternalisticamente, ‘protetti’ dall’esposizione a informazioni più o meno volontariamente errate (o anche, più semplicemente, obsolete) che potrebbero risultare pericolose sia per gli utenti stessi che, più in generale, per la società. Esistono però anche molti altri tipi di biblioteche, fra cui ad esempio quelle nazionali – con una vocazione conservativa ‘a tappeto’ – e quelle delle università, fra i cui utenti ci sono professori e ricercatori che dovrebbero essere in grado di valutare da soli se libri e articoli anche obsoleti, controversi o decisamente menzogneri siano o no utili per le loro attività didattiche e di ricerca. E comunque nessun codice deontologico bibliotecario prevede che la libertà intellettuale di qualsiasi cittadino, soprattutto se maggiorenne, subisca alcuna sorta di limitazione a seconda del genere di biblioteca di cui gli capiti di varcare la soglia, considerando anche che è proprio il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche (traduzione di Maria Teresa Natale, «AIB notizie», 7 (1995), n. 5, p. 12, https://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm; ed. or. IFLA/UNESCO public library manifesto 1994, «IFLA journal», 21 (1995), n. 1, p. 66-67, https://repository.ifla.org/handle/123456789/168) a raccomandare di mettere a disposizione dei propri utenti «ogni genere di conoscenza e informazione» senza alcuna censura, neppure per difenderli da eventuali errori e menzogne e addirittura «senza distinzione di età».
63 Uno dei revisori anonimi dell’articolo dubita che tutte le biblioteche svolgano davvero in modo esteso ed efficace tali tipi di servizi, raggiungendo la maggioranza dei rispettivi utenti. Tale incompletezza è probabilmente reale, ma non la si risolve aggiungendo ai valori etici dei bibliotecari un nuovo principio che raccomandi di svolgere attività già pacificamente previste da tutti i manuali di biblioteconomia e da tutti i codici deontologici dei bibliotecari. Se una biblioteca cataloga male bisogna che investa più risorse, più competenze e più attenzione nella catalogazione, non che vada a caccia di ulteriori motivi – rispetto a quelli già ben noti – per catalogare bene.
64 Codice deontologico dei bibliotecari: principi fondamentali, approvato il 12 maggio 2014 dall’assemblea generale degli associati AIB, http://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/codice-deontologico/, art. 1.6.
65 Cfr. Social responsibility in librarianship: essays on equality, edited by Donnarae MacCann. Jefferson (NC), London: McFarland, 1989; Elaine Harger, Which side are you on? Seven social responsibility debates in American librarianship, 1990-2015. Jefferson (NC): McFarland, 2016; R. Ridi, Etica bibliotecaria cit., p. 103-109; Id., Deontologia professionale. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2015, p. 46-50.
66 Code of professional practice, approved by The Library Association of Ireland council, 12 December 2013, https://www.libraryassociation.ie/wp-content/uploads/2018/11/Code-of-Professional-Practice-2013_council-approved.pdf.
67 Code of professional practice for library and information professionals, approved by Chartered institute of library and information professionals, February 5, 2004; amended 2012, https://web.archive.org/web/20150214043628/http://www.cilip.org.uk/cilip/about/ethics/code-professional-practice, art. D.1.
68 Cfr. Riccardo Ridi, La responsabilità sociale delle biblioteche: una connessione a doppio taglio, «Biblioteche oggi», 32 (2014), n. 3, p. 26-41, DOI: 10.3302/0392-8586-201403-026-1.
69 Cfr. R. Ridi, Livelli di verità cit., p. 459, nota 20.
70 Cfr. Tatiana Arrigoni, Verità, Teorie della. In: Enciclopedia filosofica cit., vol. 18, p. 12073-12084; Marco Messeri, Verità. Scandicci: La nuova Italia, 1997, p. 107-128; Pascal Engel, Verità: riflessioni su alcuni truismi, traduzione di Giovanni Tuzet. Genova: De Ferrari, 2004, p. 18-30 (ed. or. La vérité: réflexions sur quelques truismes. Paris: Hatier, 1998); Giorgio Volpe, La verità. Roma: Carocci, 2012, p. 25-47; Stefano Caputo, Verità. Roma, Bari: Laterza, 2015, p. 25-51; F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 48-55; Simon Blackburn, On truth. New York: Oxford university press, 2018, p. 15-24; Marian David, The correspondence theory of truth, first published May 10, 2002, substantive revision May 28, 2015, https://plato.stanford.edu/entries/truth-correspondence/. In: Stanford encyclopedia of philosophy cit.
71 Cfr. G. Volpe, La verità cit., p. 42-47; S. Caputo, Verità cit., p. 27-31, 37-49; F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 50-55.
72 Cfr. Lino Conti, Olismo. In: Enciclopedia filosofica cit., vol. 12, p. 8075-8077.
73 Cfr. Franca D’Agostini, Che cosa è la filosofia analitica?. In: Storia della filosofia analitica, a cura di Franca D’Agostini e Nicla Vassallo. Torino: Einaudi, 2002, p. 3-76.
74 Cfr. Gaetano Capone Braga, Fenomenismo. In: Enciclopedia filosofica cit., vol. 6, p. 4027-4031.
75 Cfr. John Capps, Pragmatic theory of truth, first published March 21, 2019, https://plato.stanford.edu/entries/truth-pragmatic/. In: Stanford encyclopedia of philosophy cit.; Mario Manlio Rossi; Pierpaolo Marrone, Pragmatismo. In: Enciclopedia filosofica cit., vol. 13, p. 8874-8881; M. Messeri, Verità cit., p. 135-138; P. Engel, Verità cit., p. 36-42; G. Volpe, La verità cit. p. 57-65; S. Caputo, Verità cit., p. 69-80; F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 62-67; S. Blackburn, On truth cit., p. 37-50.
76 Cfr. F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 63-64.
77 Cfr. John Capps, The coherence theory of truth, first published September 3, 1996, substantive revision June 26, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/. In: Stanford encyclopedia of philosophy cit.; M. Messeri, Verità cit., p. 135-138; P. Engel, Verità cit., p. 31-35; G. Volpe, La verità cit. p. 50-57; S. Caputo, Verità cit., p. 63-68; F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 55-61; S. Blackburn, On truth cit., p. 25-36.
78 Cfr. Bradley Armour-Garb; James Woodbridge, Deflationism about truth, first published August 28, 1997, substantive revision December 14, 2021, https://plato.stanford.edu/entries/truth-deflationary/. In: Stanford encyclopedia of philosophy cit.; Carlo Penco, Deflazionismo. In: Enciclopedia filosofica cit., vol. 4, p. 2606-2607; Massimo Dell’Utri, Il falso specchio: teorie della verità nella filosofia analitica. Pisa: ETS, 1996; M. Messeri, Verità cit., p. 147-154; P. Engel, Verità cit., p. 43-67; G. Volpe, La verità cit. p. 98-116; S. Caputo, Verità cit., p. 124-154; F. D’Agostini, Disavventure della verità cit., p. 183-201; Id., Introduzione alla verità cit., p. 70-81; S. Blackburn, On truth cit., p. 51-66.
79 Cfr. F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 77-79.
80 Cfr. Vittorio Bufacchi, Truth, lies and tweets: a consensus theory of post-truth, «Philosophy and social criticism», 47 (2021), n. 3, p. 347-361, DOI: 10.1177/0191453719896382; Antonella Sciortino, Fake news e post-verità nella società dell’algoritmo, «Dirittifondamentali.it», 10 (2021), n. 2, p. 422-441, http://dirittifondamentali.it/2021-2/numero-2-2021-2/.
81 Cfr. R. Ridi, Livelli di verità cit., p. 456-465.
82 Cfr. Nikolaj Jang Lee Linding Pedersen; Cory Wright, Pluralistic theories of truth, first published March 5, 2012, substantive revision October 19, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/truth-pluralist/. In: Stanford encyclopedia of philosophy cit.; Douglas Edwards, Pluralistic theories of truth, January 20, 2022, https://iep.utm.edu/plur-tru/. In: Internet encyclopedia of philosophy cit.; Massimo Dell’Utri, Dire il vero in molti modi, «Mathesis», 35 (2020), http://www.filosofiscienza.it/pdf/mathesis35.pdf, p. 3-9; G. Volpe, La verità cit., p. 121-135; S. Caputo, Verità cit., p. 165-173; F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 93-95.
83 F. D’Agostini, Introduzione alla verità cit., p. 93.
84 Cfr. Cristin Wright, Truth and objectivity, Cambridge (MA): Harvard university press, 1992; S. Caputo, Verità cit., p. 166-170; G. Volpe, La verità cit., p. 121-124.
85 Cfr. Michael Patrick Lynch, Truth as one and many, Oxford: Clarendon, 2009; S. Caputo, Verità cit., p. 170-173; G. Volpe, La verità cit., p. 124-127.
86 Cfr. Franca D’Agostini, Nel chiuso di una stanza con la testa in vacanza: dieci lezioni sulla filosofia contemporanea. Roma: Carocci, 2005, p. 303-308.
87 «Per la maggior parte, i concetti a cui i filosofi dedicano un’attenzione speciale, come la verità, la conoscenza, la credenza, l’azione, la causa, il bene e il giusto, sono i concetti più elementari che abbiamo; concetti senza i quali (mi verrebbe da a dire) non avremmo nessun concetto affatto. Perché dunque dovremmo aspettarci di essere in grado di ridurre tramite definizioni questi concetti ad altri concetti che siano più semplici, più chiari e più fondamentali?» (Donald Davidson, The folly of trying to define truth, «The journal of philosophy», 93 (1996), n. 6, p. 263-278: p. 264).
88 Il relativismo, a sua volta, presenta molteplici versioni, più o meno radicali ed estese, e comunque non va confuso né col soggettivismo, né col nichilismo e neppure con lo scetticismo, e quindi «non costituisce necessariamente una minaccia al valore della verità. La tentazione assai diffusa di credere il contrario è il frutto di un altro mito, quello che la verità conti solo se è assoluta» (Michael Patrick Lynch, La verità e i suoi nemici, edizione italiana a cura di Stefano Moriggi. Milano: Cortina, 2007, p. 37; ed. or. True to life: why truth matters. Cambridge (MA): MIT, 2004). «Il relativismo viene spesso accusato di sostenere che qualsiasi cosa debba essere accettata, come se ogni punto di vista fosse buono come qualsiasi altro. Questa è una forma di relativismo estremo, qualcosa che rifiuto completamente. Nel relativismo del punto di vista che difendo differenti punti di vista possono essere comparati, e la loro bontà può essere determinata usando vari tipi di criteri» (Antti Hautamäki, Viewpoint relativism: a new approach to epistemological relativism based on the concept of points of view, translated by Michelle Mamane. Cham: Springer, 2020, p. x-xi; ed. or. Näkökulmarelativismi Tiedon suhteellisuuden ongelma. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018). Su relativismo e soggettivismo cfr. anche Annalisa Coliva, I modi del relativismo. Roma, Bari: Laterza, 2009; Raymond Boudon, Il relativismo, traduzione di Rinaldo Falcioni. Bologna: Il Mulino, 2009 (ed. or. Le relativisme. Paris: Presses Universitaires de France, 2008). Sul nichilismo cfr. Franco Volpi, Il nichilismo. Roma, Bari: Laterza, 1996; Federico Vercellone, Introduzione a il nichilismo. Roma, Bari: Laterza, 1992. Sullo scetticismo cfr. Richard H. Popkin; Avrum Stroll, Il dovere del dubbio: filosofia scettica per tutti, traduzione di Libero Sosio. Milano: Il saggiatore, 2004 (ed. or. Skeptical philosophy for everyone. Amherst (NY): Prometheus books, 2002); Scetticismo: una vicenda filosofica, a cura di Mario De Caro ed Emidio Spinelli. Roma: Carocci, 2007. Sulla differenza fra relativismo e scetticismo cfr. A. Coliva, I modi del relativismo cit., p. 57-58; su quella fra relativismo, soggettivismo e nichilismo cfr. M. P. Lynch, La verità e i suoi nemici cit., p. 35-55 e Riccardo Ridi, La piramide dell’informazione e il realismo strutturale, «AIB studi», 61 (2021), n. 2, p. 233-255, DOI: 10.2426/aibstudi-13265, p. 250-252.
89 Cfr. Carlo Cosmelli, Fisica per filosofi, con percorsi storico-filosofici di Paolo Pecere. Roma: Carocci, 2021; Carlo Rovelli, Helgoland. Milano: Adelphi, 2020; R. Ridi, La piramide dell’informazione cit., p. 240-242, 250-252.
90 Franco Volpi, Nichilismo o nihilismo. In: Enciclopedia filosofica cit., vol. 12, p. 7877-7884: p. 7877.
91 Giovanni Di Napoli; Roberta Lanfredini, Dogmatismo. In: Enciclopedia filosofica cit., vol. 5, p. 3046-3048: p. 3046-3047.
92 Cfr. supra, nota 83.
93 Una posizione simile a quella proposta in questo articolo (inapplicabilità in ambito bibliotecario della concezione ‘classica’ della verità, che andrebbe, in tale contesto, sostituita con una concezione più ‘tollerante’) è avanzata da Robert V. Labaree; Ross Scimeca, The philosophical problem of truth in librarianship, «Library quarterly», 78 (2008), n. 1, p. 43-70, DOI: 10.1086/523909, che però, dopo aver analizzato le difficoltà incontrate da realismo, coerentismo e pragmatismo, invece di proporre, al loro posto, l’applicazione del pluralismo aletico, presentano come possibile soluzione l’adozione di una teoria ‘storicista’ della verità da essi stessi abbozzata.
94 Cfr. supra, nota 62.
95 Cfr. supra, nota 13.
96 Cfr. supra, nota 52.
97 Cfr. supra, nota 53.