Controlled digital lending e digital lending: un confronto sulla lettura digitale tramite le biblioteche

Fabio Mercanti

Introduzione

Negli ultimi anni si è parlato molto di controlled digital lending e di prestito digitale (digital lending o e-lending). Per entrambi non è semplice definire una precisa ‘data di nascita’. Pratiche di digitalizzazione e prestito sviluppate in maniera cooperativa e riconducibili al concetto di controlled digital lending sono state proposte sin all'inizio degli anni Dieci del Duemila e sono evolute nel tempo anche grazie al progetto Open Library di Internet Archive e alle teorizzazioni proposte da Michelle M. Wu, Kyle K. Courtney, David R. Hansen e altri1. A partire dal 2020 la stessa Open Library è al centro del caso giudiziario Hachette v. Internet Archive.
Il prestito digitale segue invece l'evoluzione dell'e-book. Questo tra gli anni Novanta del XX secolo e il Duemila si è prima diffuso soprattutto nel mondo accademico, e successivamente anche nell'editoria trade, soprattutto a partire dalla commercializzazione di una seconda generazione di e-reader - dispositivi pensati per la lettura - e altri dispositivi mobili come smartphone e tablet.2. Bisogna però precisare che l’editoria scholar e quella trade (o di varia) presentano differenze sostanziali per quanto riguarda le dinamiche di produzione, mercato e diffusione3. Ciò ha implicazioni anche sui modelli di acquisizione e prestito, i quali sono sostanzialmente diversi. Si precisa che in questo contesto quando si parla di ‘prestito digitale’ si fa riferimento principalmente all’editoria trade e al prestito tramite public libraries: un’editoria e un servizio che quindi si rivolgono a un pubblico potenzialmente ampio, composto da soggetti con interessi, esigenze e obiettivi diversi, che richiedono e-book in prestito non solo motivi di studio ma anche per intrattenimento.
In generale, per prestito digitale si intende l’offerta da remoto di contenuti digitali di diversa tipologia (e-book, audiolibri ecc.) sulla base di accordi con i titolari dei diritti. Il servizio è cresciuto nel tempo, in modalità e con numeri diversi da contesto a contesto4.
Il controlled digital lending e il prestito digitale sono due forme di accesso da remoto a risorse digitali, ma sono molto diversi. Con questo articolo si propone un approfondimento evidenziando le differenze sostanziali tra i due da un punto di vista biblioteconomico, facendo quindi riferimento a questioni gestionali, di servizio, giuridiche, tecnologiche e considerando la relazione con il sistema e il mercato del libro.
Sin da ora si precisa che in questo contributo si usa il termine 'e-book' per indicare un libro digitale nativo, diverso quindi dalla digitalizzazione di un libro a stampa; con ‘prestito analogico’ si intende il prestito di risorse tangibili (es: un libro a stampa); con ‘copyright’ ci si riferisce alla legge statunitense sul diritto d’autore. 

Il controlled digital lending: una teoria

Il controlled digital lending (d’ora in poi in forma abbreviata CDL) può essere considerato un concetto giuridico-biblioteconomico. Come anticipato, esso è evoluto a partire da alcune teorizzazioni e pratiche che rientrano nel concetto di digitize-and-lend, già proposto da Wu all’inizio degli anni Dieci del Duemila. Pratiche di digitalizzazione e prestito avrebbero l’obiettivo di rendere più efficace lo sviluppo cooperativo delle collezioni e condividere iniziative legate alla conservazione, poiché la digitalizzazione permette di prestare una copia digitale di un libro invece di quella cartacea, limitandone così anche il deterioramento. Le biblioteche potrebbero quindi svolgere la loro missione legata alla conservazione e all’accesso alla conoscenza sfruttando al meglio le potenzialità delle tecnologie digitali5. Il concetto è evoluto nel tempo, in un continuo confronto non solo con le questioni tecniche e tecnologiche, ma anche giuridiche6.
Un momento significativo di questa evoluzione è la pubblicazione dei documenti White paper on controlled digital lending of library books7 e Position statement on controlled digital lending by libraries nel 2018. Gli autori del primo documento sono Kyle K. Courtney e David R. Hansen, mentre il Position statement vede tra gli autori Courtney, Hansen e la stessa Wu8.
Nel corso degli anni Dieci e successivamente, uno dei progetti più significativi – per importanza, dimensioni e diffusione internazionale – basati sul CDL è quello della Open Library proposta da Internet Archive.
Cerchiamo quindi di capire cosa è il CDL a partire dalla teorizzazione proposta con il White paper e il Position statement e perché in questo contesto si è scelto di definirlo come un ‘concetto giuridico-biblioteconomico’:

Properly implemented, CDL enables a library to circulate a digitized title in place of a physical one in a controlled manner. Under this approach, a library may only loan simultaneously the number of copies that it has legitimately acquired, usually through purchase or donation. For example, if a library owns three copies of a title and digitizes one copy, it may use CDL to circulate one digital copy and two print, or three digital copies, or two digital copies and one print; in all cases, it could only circulate the same number of copies that it owned before digitization. Essentially, CDL must maintain an “owned to loaned” ratio. Circulation in any format is controlled so that only one user can use any given copy at a time, for a limited time. Further, CDL systems generally employ appropriate technical measures to prevent users from retaining a permanent copy or distributing additional copies.9

Il CDL è una pratica, un processo, una forma e un modello particolare di prestito che coinvolge libri a stampa e digitalizzazioni all’interno di quello che in tutto e per tutto è proposto come un servizio bibliotecario. Aspetti fondamentali sono quelli tecnologici e gestionali riassumibili nel «properly implemented» di apertura, i quali riguardano prima di tutto il processo di digitalizzazione, e quindi quello di controllo del prestito. Secondo quanto proposto dai teorizzatori, una biblioteca può digitalizzare i libri a stampa in suo possesso e far circolare – quindi prestare – un numero di copie non superiore a quelle acquistate legittimamente o che le sono state donate. In questo modo la biblioteca non può prestare più copie di quelle che effettivamente possiede; si deve quindi mantenere un rapporto tra posseduto e prestato («“owned to loaned” ratio»). A questa forma di controllo che caratterizza il CDL se ne aggiungono altre. Il prestito deve avvenire per utente singolo, ovvero due persone non possono prendere in prestito la stessa copia digitalizzata. In questo modo il CDL replica quanto è ovvio nel prestito analogico, dove due utenti non possono prendere in prestito contemporaneamente una stessa copia a stampa. Inoltre, ciò permette di controllare il prestito di modo che non circolino più copie di quelle acquistate (o donate). Un’altra forma di controllo riguarda ovviamente la durata limitata del prestito, così come previsto anche per il prestito analogico di risorse tangibili. Inoltre, le copie digitali devono essere protette in modo da prevenire la produzione e circolazione di copie illecite.
Leggendo il Position statement e il White paper ci rendiamo però conto che l’attenzione è rivolta soprattutto a questioni giuridiche – sia dottrina che giurisprudenza – e non ad aspetti relativi all’implementazione tecnologica e gestionale del servizio. Infatti, gli autori intendono fornire supporto legale con l'obiettivo di

help libraries and their lawyers become more comfortable with the concept by more fully explaining the legal rationale for controlled digital lending, as well as situations in which this rationale is the strongest.10

Tale aspetto è molto importante e richiede un approfondimento (entro i limiti e in base agli obiettivi del presente contributo).
Il CDL non è previsto dalla legge sul copyright degli Stati Uniti – neanche da quella europea – né da norme che riguardano l’attività delle biblioteche. Pertanto, con il Position statement e il White paper gli autori definiscono i fondamenti giuridici sui quali, secondo loro, dovrebbe basarsi il CDL. Essi sono quelli propri del prestito bibliotecario, ovvero la first sale doctrine e il fair use11.
In base alla first sale doctrine le biblioteche statunitensi possono acquistare e diventare proprietarie di una copia di un libro e quindi fornirla in prestito ai propri utenti. Anche il privato che acquista una copia tangibile di un libro tramite un rivenditore diviene il proprietario di quella copia e può farne ciò che vuole, anche regalarla o rivenderla ottenendo un utile senza dovere nulla al primo rivenditore o ai titolari dei diritti (è il caso del mercato dell’usato)12. Come scrivono gli stessi Courtney e Hansen «Entire industries and enterprises are built upon the first sale doctrine. Libraries were built on it»13. Nell’Unione europea vige invece il principio di esaurimento comunitario, e il prestito da parte delle biblioteche avviene anche in base alla deroga prevista dalla direttiva CE 2006/115. Tale deroga prevede però che almeno gli autori ricevano un compenso economico per il prestito14. La first sale doctrine e il principio di esaurimento comunitario non si applicano però alle copie digitali di un’opera15.
L’altro pilastro su cui, secondo i teorizzatori, si basa il CDL è il fair use. Questo ammette un uso limitato delle opere protette da copyright in ambiti specifici come la didattica, la ricerca, la critica e la parodia ecc. senza il consenso dei titolari dei diritti. Il legislatore prevede quattro fattori per valutare se un determinato servizio rientra nel fair use: 1) la finalità e il carattere dell’utilizzo, incluso se l’utilizzo è di natura commerciale o per scopi educativi e senza fini di lucro; 2) la natura dell’opera protetta da copyright; 3) la quantità e la sostanzialità dell’opera utilizzata in rapporto all’insieme dell’opera protetta da copyright; 4) l’effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta da copyright16. Un altro concetto legato al fair use (in particolare al primo fattore) è quello di ‘uso trasformativo’ (trasformative use), secondo il quale l’uso di una copia - nel nostro caso - non è in competizione con l’originale se è usata con uno scopo diverso e al fine di proporre un nuovo utilizzo coerente al fair use17.

Il problema del libro del XX secolo

Nel White paper viene dato ampio spazio al cosiddetto ‘problema del libro del XX secolo’. Si tratta di un tema molto interessante e importante dal punto di vista culturale, editoriale e biblioteconomico.
Il ‘problema’ riguarda sostanzialmente le opere che sono protette da diritto d’autore ma che non sono in commercio in formato cartaceo o digitale: la versione a stampa è out of print, non sono previste nuove ristampe e non esiste un’edizione digitale. Di fatto, se una persona intende accedere a tali opere può farlo solo tramite la biblioteca che ne possiede una copia cartacea o acquistandone una copia nel mercato dell’usato. La possibilità di accesso a tali opere è quindi limitata ed è vincolata al solo supporto cartaceo.
Come spiegato nel White paper, il CDL può avere un ruolo molto importante per l’accesso a queste opere tramite le biblioteche, grazie alla messa a disposizione di copie digitalizzate in modo che siano accessibili anche da chi ha difficoltà a raggiungere la biblioteca e limitando l’usura delle copie a stampa. Sarebbe quindi possibile colmare un vuoto lasciato dal mercato. Inoltre, secondo gli autori, questo specifico ruolo sarebbe coerente con quanto previsto dal fair use18.  

Il caso Hachette v. Internet Archive

L’esempio più noto di CDL è quello proposto da Internet Archive (d’ora in poi in forma abbreviata IA) con la Open Library (d’ora in poi in forma abbreviata OL)19. La OL è nata a metà degli anni Novanta e nel tempo è cresciuta grazie al lavoro di IA, l’organizzazione fondata da Brewster Kahle che offre diversi servizi per l’archiving e l’accesso alle risorse tra cui, oltre alla OL, la nota Wayback Machine, un archivio digitale del web20. Tramite la OL gli utenti possono prendere in prestito una versione digitalizzata di un libro per un periodo di tempo limitato. Tale versione è protetta da dispositivi tecnologici che impediscono la produzione di ulteriori copie. IA in questo caso realizza, raccoglie e aggrega digitalizzazioni di libri da fornire in prestito, provenienti da biblioteche partner, donazioni e altre fonti.
OL è cresciuta fortemente nel corso degli anni Dieci. Verso la fine del decennio, soprattutto a seguito della pubblicazione del Position statement e del White paper, l’Association of American Publishers e varie associazioni degli autori hanno criticato duramente il CDL e il lavoro di IA con la OL21.
La situazione si è ulteriormente aggravata con l’inizio della pandemia da Covid-1922. Nel contesto del lockdown e della chiusura delle biblioteche al pubblico, IA ha deciso di lanciare il servizio National Emergency Library, ovvero una ‘versione’ della OL senza i limiti imposti dal CDL: i prestiti potevano avvenire in simultanea a più utenti utilizzando quindi più copie digitali. Kahle ha annunciato che la National Emergency Library sarebbe stata chiusa il 30 giugno del 2020 o al termine della pandemia. La chiusura è però stata anticipata al 16 giugno a seguito della causa intentata da alcuni grandi editori – Hachette Book Group, HarperCollins, John Wiley & Sons, Penguin Random House – contro IA per violazione del copyright. Gli editori hanno accusato IA per l’attività di digitalizzazione massiva e prestito di opere protette dal diritto d’autore, un’attività non ammessa dalla Copyright law. Con la sentenza del marzo 2023 (giudice John G. Koeltl del distretto di New York) è stata data ragione agli editori23.
Nella documentazione relativa al processo si parla molto anche di prestito digitale (digital lending o e-lending). Secondo l’accusa il CDL è in competizione con il prestito digitale, pratica di prestito ormai ampiamente diffusa in ambito bibliotecario. IA invece non crede ci sia competizione, piuttosto sostiene che le due forme di prestito non siano in concorrenza.
Per comprendere meglio il rapporto tra CDL e prestito digitale bisogna andare indietro di almeno 15 anni, quando IA ha lanciato la OL e nel frattempo si stava sviluppando un nuovo mercato di e-book. Dopotutto, anche lo stesso giudice John G. Koeltl ha proposto una contestualizzazione del prestito digitale per argomentare le opinioni sul caso Hachette v. Internet Archive24. Quindi nel prossimo capitolo si propone una breve introduzione sul prestito digitale al fine di avere gli elementi utili per un confronto tra quest’ultimo e il CDL.

Il prestito digitale: contesto di sviluppo ed elementi caratterizzanti

A partire dalla metà del primo decennio del Duemila sono stati lanciati sul mercato dispositivi mobili come smartphone e tablet che hanno avuto un grandissimo successo, e nuovi dispositivi pensati per la lettura come gli e-reader Kindle, Nook, Kobo e altri. Il cambiamento rispetto al passato è notevole. Gli smartphone e i tablet basati su applicazioni software offrono funzionalità, usi ed esperienze decisamente maggiori e più complesse rispetto a quello che potevano fare i telefoni cellulari ai quali eravamo abituati. Una delle possibilità è proprio la lettura di testi lunghi, non solo articoli ma anche libri digitali. Nello stesso tempo la nuova generazione di e-reader ha conquistato pubblici che la precedente non era riuscita a fare propri25. Non sono però solo gli aspetti hardware a fare la differenza. Nel 2005 Amazon ha acquistato Mobipocket, la quale aveva sviluppato un programma e un formato per la lettura di e-book. A partire da questo ha sviluppato un formato proprietario per gli e-book leggibili tramite Kindle. In quegli anni Amazon vantava già un’ampia diffusione e un significativo utilizzo del proprio store online, nato proprio per la vendita di libri e sviluppato nel tempo come una piattaforma commerciale per diversi prodotti e venditori26. Nello stesso tempo, dalle ‘ceneri’ della prima versione di OEB-PS (Open E-book Publication Structure) è nato ePub2. Il formato ePub si è sviluppato e affermato come lo standard aperto per la pubblicazione e lettura di e-book27. Insieme a ciò, anche i contenuti digitali si sono diffusi in maniera significativa con la pubblicazione in formato digitale dei titoli in catalogo e di nuovi titoli. A cavallo tra il primo e il secondo decennio del Duemila si è quindi sviluppato un mercato di e-book senza precedenti: negli Stati Uniti la percentuale dei ricavi totali delle vendite degli e-book (trade publishing) da parte dei grandi editori è passata dallo 0,1% del 2006 al 23,2% nel 201228.
Le biblioteche universitarie e di ricerca offrivano da tempo riviste e libri digitali, seppur all’interno di un ecosistema editoriale e bibliotecario sostanzialmente diverso rispetto a quello dell’editoria trade29. Il nuovo, ampio, mercato di e-book era invece sostanzialmente una novità per le public libraries, le quali hanno progressivamente ampliato la propria offerta di e-book. Questi sono stati e sono proposti tramite piattaforme e servizi gestiti dalle biblioteche insieme a intermediari e aggregatori, ad esempio Overdrive negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone30. Anche in Europa sono stati sviluppati servizi e piattaforme per il prestito digitale bibliotecario, ad esempio Onleihe in Germania, eReolen in Danimarca, MLOL e Rete Indaco in Italia, eBiblio in Spagna e altri servizi simili nei Paesi Bassi, in Francia e in altri paesi. La realtà è decisamente articolata e ogni servizio ha una propria struttura, anche in base al contesto bibliotecario ed editoriale nazionale31.
Per prestito digitale si intende la messa a disposizione da remoto da parte di una biblioteca di contenuti digitali in modo che gli utenti possano fruirne per un periodo limitato di tempo tramite i propri dispositivi32. Perché ciò sia possibile è necessaria una infrastruttura tecnologica per la generale offerta del servizio – un’interfaccia usabile dagli utenti e una infrastruttura per la richiesta e il prestito e quindi la consegna – e accordi con i titolari dei diritti. Infatti, il prestito digitale ha per oggetto risorse intangibili (es: un e-book) e non si basa sul trasferimenta fro di proprietà e su limitazioni ed eccezioni sul diritto d'autore, ma su accordi contrattuali tra le parti33. Per questo è più corretto parlare di ‘acquisizione in licenza’ e non di acquisto di una copia. Quindi nei diversi contesti è stato sviluppato un sistema di licensing per l’acquisizione e il prestito dei contenuti. Le licenze prevedono particolari condizioni e attriti (frictions) per differenziare le risorse tramite prestito digitale da quelle in commercio. Inoltre, possono prevedere un prezzo molto più alto rispetto alla versione in commercio (overpricing) e una scadenza della licenza dopo un certo numero di prestiti effettuati o un periodo di tempo34. Per il timore di una «cannibalizzazione delle vendite»35 alcuni editori statunitensi hanno scelto di non fornire e-book per il prestito, applicando un embargo. A fronte di ciò e di prezzi ritenuti iniqui, tra il 2012 e il 2014 IFLA ed EBLIDA hanno proposto documenti di studio, position paper e principi di base sui quali dovrebbe basarsi il servizio36.

Un confronto tra controlled digital lending e prestito digitale a partire dal caso Hachette v. Internet Archive

Come sappiamo, la OL di IA è nata e si è evoluta negli anni di notevole diffusione del mercato di e-book e di sviluppo dei servizi di prestito digitale. A inizio 2011 al meeting dell’American Library Association si è parlato proprio di e-book, della loro evoluzione, dell’importanza degli e-book per le biblioteche e del fatto che sono diversi dai libri a stampa. Tra i relatori c’era anche Kahle, il quale ha evidenziato che «the e-book thing isn’t happening, it has happened» e ha messo in guardia le biblioteche da attori commerciali, tra cui Google e la sua attività di digitalizzazione. Kahle – considerando IA una biblioteca ed egli stesso un bibliotecario digitale – ha esortato le biblioteche a continuare a fare quello che hanno sempre fatto, ma sfruttando le potenzialità del digitale: «What libraries do is buy stuff, and lend it out». Nello stesso contesto Kahle ha sostenuto che il progetto OL è assolutamente coerente con quanto le biblioteche fanno abitualmente, ovvero acquistare libri e prestarli alle persone. A tal proposito ha rassicurato i bibliotecari riguardo a eventuali accertamenti e citazioni in giudizio da parte degli editori37. Secondo Kahle per le biblioteche è importante poter acquistare e-book come i libri a stampa, e non ottenerli in licenza38. Anche successivamente all’avvio del contenzioso tra Hachette e IA, Kahle ha parlato di una «rule of license» contrapposta alla «rule of law»39.
Anche Courtney – uno dei teorizzatori del CDL – si è espresso negativamente riguardo al sistema delle licenze, seppur non considerando questo e il CDL in competizione. Secondo lui le biblioteche non hanno bisogno di licenze per prestare i libri40.
Come anticipato, il rapporto tra CDL e prestito digitale ha avuto un ruolo importante anche all’interno del caso Hachette v. Internet Archive. Nel criticare l’attività della OL e il CDL, gli editori hanno infatti sostenuto il prestito digitale basato su licenze come una attività legale, coerente con il copyright e consolidata. Invece, secondo loro, il CDL non rispetta il copyright e può essere una minaccia per il mercato del prestito digitale e degli e-book e per il lavoro di chi è impiegato nel settore editoriale41.
Dal canto suo IA ha sostenuto che la OL e il CDL non sono in competizione con il prestito digitale e il mercato delle licenze. Secondo IA gli editori confondono impropriamente il mercato del prestito di e-book con licenza con gli sforzi di IA per facilitare il prestito tradizionale delle biblioteche. Infatti, il CDL proposto da IA con la OL è coerente con ciò che le biblioteche hanno sempre fatto, ma realizzato con nuovi strumenti digitali. Il CDL e il prestito digitale non sarebbero quindi in concorrenza. Anzi, il CDL aiuterebbe editori e autori a far conoscere i propri libri e, potenzialmente, a venderli42.
Come anticipato, la Corte ha approfondito alcuni aspetti del prestito digitale negli Stati Uniti (attori, modelli e dinamiche del licensing, fatturato derivato dalla vendita di licenze ecc.). Ciò è stato necessario per un confronto con il CDL contestualmente alla sua valutazione. La Corte ha però deciso che il CDL non può ricadere all’interno del concetto di fair use in base a nessuno dei quattro fattori previsti. In particolare, per quanto riguarda il quarto fattore, la Corte ha precisato che per avere un «significantly competing substitute» non è necessario replicare quanto proposto con il prestito digitale, anzi:

IA offers users complete e-book editions of the Works in Suit without IA’s having paid the Publishers a fee to license those ebooks, and it gives libraries an alternative to buying ebook licenses from the Publishers.43

A seguito della sentenza del marzo 2023 IA ha sostenuto che

It hurts authors by saying that unfair licensing models are the only way their books can be read online. And it holds back access to information in the digital age, harming all readers, everywhere.44

Le licenze ingiuste, inique, sono chiaramente quelle proposte dagli editori per il prestito digitale. L’Association of American Publishers dal canto suo ringrazia invece le biblioteche pubbliche statunitensi che offrono legalmente e-book ai propri utenti45

Differenze sostanziali tra controlled digital lending e prestito digitale

In questo capitolo si intende riflettere sulle differenze sostanziali tra CDL e prestito digitale al fine di focalizzarle meglio ed evitare confusione tra i due. Dato il fine ci si propone di assumere uno sguardo biblioteconomico, considerando quindi aspetti giuridici, gestionali e relativi al servizio. Il confronto proposto non è incentrato su realtà specifiche, seppur alcuni riferimenti al CDL di IA siano inevitabili. Inoltre si precisa che, chiaramente, si considerano le opere protette da diritto d’autore, non di pubblico dominio.
Il CDL e il prestito digitale riguardano oggetti sostanzialmente diversi sia per tipologia che per natura. I contenuti digitali offerti in prestito digitale dalle biblioteche possono essere di diversa tipologia – non solo e-book ma anche audiolibri, video ecc. – e sono contenuti digitali nativi. Il CDL invece riguarda esclusivamente libri a stampa digitalizzati. Queste differenze molto evidenti bastano per evitare confusione, ma ci sono anche altri aspetti sui quali è utile riflettere.
Data la tipologia e la natura dei contenuti, diverse sono anche le collezioni. Le biblioteche possono offrire in prestito digitale tutti i contenuti digitali prodotti e ammessi al prestito mediante accordi di licenza. Invece le collezioni disponibili tramite CDL non sono facilmente definibili. Queste dovrebbero, di norma, essere limitate ai libri a stampa posseduti dalle singole biblioteche che decidono di implementare il servizio e che le stesse biblioteche scelgono di digitalizzare e rendere accessibili agli utenti in base al CDL. Nel caso della OL c’è però stata l'aggregazione di libri provenienti da più istituzioni partner e altre fonti.
Anche la disponibilità del servizio stesso è diversa tra prestito digitale e CDL. Il prestito digitale vede il possibile coinvolgimento nella gestione di soggetti pubblici e privati, ed è realizzato per mezzo di una o più piattaforme nei vari paesi ed è legato ai sistemi bibliotecari. Il CDL invece può essere offerto da singole realtà bibliotecarie o, come nel caso della OL di IA, a livello centralizzato e con la partnership di più biblioteche. Bisogna però tener presente che i principi su cui, teoricamente, si basa il CDL sono propri del copyright statunitense. Per quanto in altri contesti ci possano essere principi simili – e quindi sarebbe necessaria una riformulazione del CDL stesso sulla base di questi – bisogna comunque tener presente che una realizzazione del CDL come quella proposta da IA non è ammessa neanche dalla legge statunitense sul copyright.
Degli aspetti giuridici si è ampiamente discusso, ma è importante ribadire anche in questo contesto che il CDL non prevede accordi con i titolari dei diritti, ma si realizza sulla base del possesso dei libri a stampa da parte delle biblioteche. Il prestito digitale invece si basa su accordi di licenza che sono sempre validi poiché stipulati direttamente con i titolari dei diritti. Tali accordi definiscono anche fattori come la durata della licenza e le modalità di prestito, ad esempio se deve avvenire per utente singolo (comunemente definito modello one copy-one user) o multiutente. Nel CDL, invece, è previsto che il prestito avvenga secondo le dinamiche già illustrate basate sul rapporto tra posseduto e prestato. Sia il CDL che il prestito digitale utilizzano misure tecnologiche per evitare che vengano riprodotte copie illecite dei libri.
Nel CDL e nel prestito digitale gli aspetti gestionali del prestito sono connessi a quelli giuridici, ma con differenze notevoli. Il CDL infatti si basa sui principi del prestito analogico e prevede una «‘owned to loaned’ ratio» quindi uno stretto legame tra la copia a stampa e quella digitale: la copia digitale nasce da quella a stampa (è la sua digitalizzazione), il prestito è definito sulla base del possesso di quella a stampa e dei principi giuridici che ne sono alla base, il prestito è controllato poiché avviene con uno stretto legame tra quello della copia a stampa e quello della copia digitalizzata tale che non può circolare un numero di copie di un libro maggiore di quello delle copie possedute dalla biblioteca46. Con il prestito digitale invece un e-book e la copia a stampa dello stesso libro seguono dinamiche di prestito totalmente indipendenti. Anzi: può essere fornito in prestito un e-book che non ha una versione a stampa.
Un ultimo tema da affrontare riguarda l’utilizzo dei due servizi. Un confronto risulta difficile poiché si tratta di servizi molto diversi per implementazione e diffusione, quindi non sarebbe possibile confrontarli nei vari contesti bibliotecari. Piuttosto può essere utile riflettere sul fatto che queste due forme di prestito – al di là del loro inquadramento giuridico – offrono risorse decisamente diverse, le quali possono essere usate in maniera diversa e per soddisfare diversi bisogni ed esigenze delle persone. Quindi un confronto tra CDL e prestito digitale può essere utile anche per riflettere sull’uso che le persone possono fare di un testo a stampa digitalizzato e di un e-book47.
Per tutti questi motivi il CDL e il prestito digitale non possono essere confusi, né il primo può essere considerato una forma del secondo. Anche quando alcune dinamiche appaiono simili – il prestito da remoto, il periodo di tempo limitato ecc. – dobbiamo considerare che sono diversi per quanto riguarda i presupposti, le basi legali, la gestione bibliotecaria e gli usi potenziali. 

La posizione di IFLA ed EBLIDA

A circa un anno dalla citazione in giudizio di IA da parte degli editori, IFLA ha diffuso il documento IFLA statement on controlled digital lending48. Si vuole sin da subito portare all’attenzione il peso rilevante che ha il prestito digitale basato su licenze in un documento che riguarda il CDL. Ed è per questo motivo che si è scelto di analizzare il documento di IFLA solo dopo aver approfondito il CDL e il prestito digitale e averne evidenziato le differenze sostanziali.
Il documento è composto da due sezioni introduttive in cui se ne ricostruisce il contesto e lo scopo e si presenta la teoria del CDL, due sezioni centrali dedicate ad aspetti commerciali e legali, una conclusione. Nella prima sezione IFLA fa riferimento al CDL teorizzato da Hansen e Courtney e a precedenti forme di prestito controllato realizzate dalle biblioteche «in the context of document supply» e i benefici di questi servizi per le persone. Subito si affronta il tema delle licenze per il prestito di e-book e come queste abbiano indebolito le libertà delle biblioteche e le loro funzioni. Il CDL viene quindi proposto come un'alternativa al sistema di prestito basato su licenze. Nella seconda sezione introduttiva si definisce il CDL precisando che riguarda le opere protette dal diritto d’autore e non quelle di pubblico dominio. A differenza del prestito digitale il CDL non si basa su «market-based licensing solutions», piuttosto «it has been justified» sulla base della first sale doctrine, secondo quanto teorizzato nel White paper on controlled digital lending of library books.
In questo contesto IFLA fa riferimento a due procedimenti giudiziari: il caso Vereniging Openbare Bibliotheken v. Stichting Leenrecht – che sarà approfondito in seguito – e il caso Hachette v. Internet Archive. Per quanto riguarda quest’ultimo, IFLA sostiene che se il CDL sarà dichiarato legale negli Stati Uniti allora l’attenzione si sposterà in altri paesi, se invece

the specific approach to CDL used in the United States by the Internet Archive is deemed illicit, there remains a strong case for the principle of digitisation and lending by libraries of books using controlled lending technologies.49

Quindi IFLA aggiunge che «In reality, library users in other countries are already benefiting from CDL, for example when receiving electronic document supply copies».
La sezione centrale del documento è divisa in due parti: The economic case for CDL e The legal case for CDL. Nella prima il CDL è presentato come necessario per far fronte all’incapacità dei mercati di fornire risorse digitali «on a consistently fair basis». Infatti il catalogo di libri digitali può essere limitato per la mancanza di titoli in formato digitale e perché gli editori possono rifiutarsi di fornire e-book alle biblioteche. IFLA inoltre fa riferimento a condizioni di licenza svantaggiose per le biblioteche, come l’overpricing. Si torna poi a parlare delle risorse digitalizzate del CDL, alle quali viene attribuito un ruolo particolare: nel caso di e-book non disponibili o disponibili solo a condizioni non eque, la possibilità di digitalizzare i libri porterebbe i titolari dei diritti ad applicare «the same principles as for physical books» in fase di definizione di prezzi e condizioni per e-book e altre risorse digitali. Questo determinerebbe una maggiore concorrenza tra il mercato dei libri fisici e quello degli e-book e salvaguarderebbe le biblioteche. Sembra quindi che il CDL sia visto come uno strumento per ottenere condizioni migliori da parte degli editori oltre che come un modello di prestito di opere digitalizzate. L’aspetto più interessante riguarda però come la digitalizzazione e il prestito possano essere utili soprattutto in quei casi in cui gli e-book non sono resi disponibili per il prestito digitale dagli editori. Ma si tratta di un ruolo che lascia aperte moltissime questioni che IFLA non affronta nel documento.
The legal case for CDL è una parte relativamente ampia in cui vengono proposti tre principi sui quali si dovrebbe basare l’implementazione del CDL, considerando la diversità delle leggi sul diritto d’autore in ciascun paese. Questi principi forniscono «a sufficient basis for enabling controlled digital lending».
Primo principio: «Freedom to acquire and lend represents a core function of the work of libraries». Con questo principio IFLA sostiene l’importanza del prestito per le biblioteche e le loro missioni e il ruolo che il prestito può avere per far conoscere libri e autori. L'inquadramento legale del prestito è però diverso da paese a paese, quindi l'implementazione del CDL deve tenerne conto, ad esempio per quanto riguarda il Public Lending Right (PLR)50.
Secondo principio: «Digital uses should have at least the same flexibility as physical ones». Qui IFLA evidenzia che «the ideas behind copyright» si basano su una realtà sostanzialmente analogica, mentre dovrebbero stare al passo con quanto sta accadendo con le tecnologie digitali. A tal proposito rimanda ancora al caso Vereniging Openbare Bibliotheken v. Stichting Leenrecht e sostiene l'importanza di una «technological neutrality» per equiparare il prestito di e-book al prestito di libri a stampa. Secondo IFLA, stando alla sentenza di questo caso europeo, il prestito di opere digitalizzate («digitise and lend works») in base alle modalità previste dal CDL è già previsto in Unione europea. Ciò permetterebbe agli utenti di fruire delle risorse digitali da remoto, e non solo recandosi fisicamente in biblioteca.
Terzo principio: «It is acceptable to make use of more than one exception or limitation at a time». Qui IFLA sostiene l’idea che le eccezioni previste per il prestito possono essere combinate con altre eccezioni in ambiente digitale con lo scopo di interesse pubblico («exceptions often have to be combined for public interest purposes»), purché si rispetti quanto previsto dalla Convenzione di Berna. Ad esempio, IFLA fa riferimento a utilizzi per text mining e data mining.
Nella sezione conclusiva IFLA sostiene «a strong socio-economic case» per consentire il CDL e ribadisce che, in virtù di quanto definito in relazione al caso Vereniging Openbare Bibliotheken v. Stichting Leenrecht, in Europa sarebbe già possibile «digitise and lend eBooks on an owned-to-loaned ratio», mentre altri paesi dovrebbero poter sostenere questa possibilità.
È certamente molto importante che IFLA diffonda un documento sul CDL, ma si tratta di un documento che in alcuni passaggi appare poco convincente e che arriva dopo un anno dall’avvio del caso Hachette v. Internet Archive e a tre anni dal White paper on controlled digital lending of library books. IFLA parla sia di e-book che di digitalizzazioni, ma non sempre i due oggetti sono distinti chiaramente. Inoltre, fa esplicito riferimento al CDL così come teorizzato nel White paper, ma nello stesso tempo anche a forme di CDL realizzate dalle biblioteche come «document supply», al CDL proposto da IA e al prestito digitale. Si tratta però di realtà diverse che non vengono opportunamente distinte. Ad esempio, l’accostamento tra CDL e forme di document delivery può essere fuorviante, così come quello tra CDL e prestito digitale.
In generale, stupisce che in un documento sul CDL si parli solo una volta del caso Hachette v. Internet Archive – considerando che nel 2021 il caso era in corso e che la OL è l’esempio più noto e diffuso di CDL – mentre si faccia più volte riferimento al caso Vereniging Openbare Bibliotheken v. Stichting Leenrecht (C-174/15)51. Pertanto è necessario un approfondimento. Il caso in questione è stato posto alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel 2015 – con sentenza del 2016 – e riguarda la realtà europea, mentre il CDL cerca la sua giustificazione nei principi propri della Copyright law statunitense. Esso non riguarda il CDL né i principi che ne sono alla base o modalità di implementazione ad esso riconducibili. La prima e più rilevante domanda posta alla Corte concerne l’applicabilità della direttiva CE 2006/115 sul noleggio e il prestito anche al prestito digitale. Sintetizzando, la Corte ha deciso che ciò può avvenire purché la biblioteca acquisisca legalmente le copie degli e-book e il prestito avvenga per utente singolo e per un periodo di tempo limitato, scaduto il quale l'utente non può più utilizzare quella copia, ovvero secondo caratteristiche riconducibili al modello comunemente chiamato one copy-one user. Questo modello di prestito è uno dei possibili per il prestito digitale di e-book e altri contenuti digitali: esso è un modello di licenza concordato con i titolari dei diritti. Seppur le modalità di prestito previste dal modello one copy-one user possono per certi versi essere viste come una forma di ‘controllo’, esse non possono essere accostate a quanto previsto dalla teoria del CDL il quale, invece, non prevede licensing. Inoltre, secondo la CGUE le copie digitali devono provenire da fonti lecite.
La Corte di giustizia dell'Unione europea quindi non si pronuncia su nessuno dei due principi sui quali il CDL intende basarsi: né sul fair use, né sulla first sale doctrine . In particolare, anche in Europa il principio di esaurimento non è previsto per le copie digitali: a riguardo si è pronunciata proprio la Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Tom Kabinet (C-263/18)52.
Dopo questo approfondimento sullo Statement on controlled digital lending di IFLA è necessario riportare anche la posizione di EBLIDA. Se IFLA parla di prestito digitale e licenze in una dichiarazione sul CDL, EBLIDA parla di CDL in uno studio sul prestito digitale in Europa pubblicato nel 2023, ovvero Handbook of comparative e-lending policies in European public libraries53. Questo ampio e articolato studio di EBLIDA dedica una breve sezione al CDL dove si fa riferimento al caso Vereniging Openbare Bibliotheken v. Stichting Leenrecht. Il caso però porta a riflettere su quello che EBLIDA chiama «sustainable copyright», ovvero l’equilibrio tra il diritto dei cittadini di usare la cultura e i contenuti per la propria educazione e crescita culturale e le richieste dei titolari dei diritti54. Ciò tenendo conto che la direttiva CE 2006/115 prevede la deroga a favore delle biblioteche per il prestito pubblico a condizione che ci sia una rimunerazione per gli autori. Ciò non è previsto dal CDL, nel quale invece il compenso degli autori si considera già ‘compreso’ della vendita del volume a stampa55. EBLIDA precisa che il CDL non è un'alternativa agli attuali modelli di prestito56.

Conclusioni

Il CDL e il prestito digitale hanno in comune meno elementi di quanto possa sembrare. Non solo riguardano oggetti sostanzialmente diversi, ma il loro inquadramento giuridico non ha punti in comune. Inoltre, un libro digitalizzato e un e-book si prestano a usi diversi e possono rispondere a diverse esigenze delle persone.
Difficilmente si può affermare se l’uno o l’altro possa prendere il posto di un acquisto, poiché le scelte di lettura seguono dinamiche particolarmente complesse e variabili. Esse dipendono da disposizioni, esigenze e obiettivi del lettore, sono quindi molto personali e variano frequentemente in base al contesto della lettura e ai suoi bisogni e desideri.
Dalla vicenda giudiziaria tra gli editori e IA, ma anche dalle parole di Kahle e dei teorizzatori del CDL, nonché da quelle degli editori stessi, emerge una ‘tensione’ vivissima all’interno dell’ecosistema del libro e della lettura. Da una parte Kahle ha sostenuto che l’attività di OL basata sul CDL non è in competizione con il prestito digitale basato su licenze ma, nello stesso tempo, ha più volte parlato in maniera critica del prestito digitale e di un modello di prestito basato su licenze. Inoltre, mentre ha sempre sostenuto che quanto proposto con la OL è basato su ciò che le biblioteche hanno sempre fatto – possedere e prestare – dall’altra era consapevole che questa attività avrebbe potuto attirare l’attenzione e le ostilità degli editori. Anche Courtney, come abbiamo visto, ha criticato il sistema del prestito basato sulle licenze. Nella battaglia legale contro IA gli editori statunitensi si sono invece schierati a favore del prestito digitale57, anche se nell’ultimo decennio, proprio negli Stati Uniti, alcuni grandi editori si sono rifiutati di fornire e-book per il prestito o li hanno forniti mesi dopo la pubblicazione58. Quindi hanno applicato l’embargo a un servizio che poi hanno sostenuto strenuamente in opposizione a IA e al CDL.
All’interno di questa ‘tensione’ si inserisce anche IFLA, secondo la quale il CDL propone un'alternativa al sistema basato sulle licenze. Salvo poi fare più volte riferimento non tanto ai principi giuridici su cui il CDL presume di basarsi, ma a una sentenza che invece ‘inquadra’ un modello di prestito digitale all’interno della normativa europea sul prestito, la quale prevede la deroga per le istituzioni pubbliche e la rimunerazione per gli autori.
Una questione molto interessante riguarda il cosiddetto ‘problema del libro del XX secolo’. I teorizzatori del CDL hanno il merito di aver trattato il problema, ma quanto proposto con il CDL – o con la OL – non sembra risolverlo in maniera convincente e definitiva. Dobbiamo quindi chiederci quali progetti si possono intraprendere per offrire un accesso digitale ampio e da remoto a libri che non hanno una versione digitale, sono out of print e ancora protetti dal diritto d’autore. E quindi quali edizioni digitali sono necessarie; come realizzare questo servizio nel rispetto delle diverse leggi sul diritto d’autore di ogni paese; quale ruolo possono avere i vari sistemi bibliotecari nazionali insieme ad autori ed editori.
In conclusione, non si può fare a meno di evidenziare che nell’attuale contesto il digitale apre a forme di accesso e fruizione nuove e in via di sviluppo, nonché diversi e nuovi modelli di business. Ciò però incontra – e a volte si scontra con – paradigmi, principi, pratiche e dinamiche legati alla realtà degli oggetti tangibili, in particolare dei libri a stampa. Questo può portare a situazioni di confusione e ‘tensione’. La questione centrale resta però quale presente e quale futuro vogliamo immaginare per i servizi legati all’accesso e alla lettura digitale tramite le varie tipologie di biblioteca e le relative mission, considerando i vari soggetti dell’ecosistema del libro e della lettura e in modo che siano sostenibili. 

Articolo proposto il 2 luglio 2023 e accettato il 31 luglio 2023.


Note

FABIO MERCANTI, Dottorato nazionale in Heritage science, Sapienza Università di Roma, Roma, e-mail fabio.mercanti@uniroma1.it.
Ultima consultazione siti web: 27 luglio 2023.

[1] Si veda ad esempio Michelle M. Wu, Building a collaborative digital collection: a necessary evolution in libraries, «Law library journal», 103 (2011), n. 4, p. 527-551; Kyle K. Courtney [et al.], Position statement on controlled digital lending by libraries, https://controlleddigitallending.org/statement/; Kyle K. Courtney; David R. Hansen, White paper on controlled digital lending of library books. 2018, https://controlleddigitallending.org/whitepaper/. Il Position statement e il White paper saranno approfonditi nel paragrafo successivo.
[2] Andrew Cox; Sarah Ormes, E-books, «Library & information briefings», 96 (2001), p. 1-14; Gino Roncaglia, Libri elettronici: problemi e prospettive, «Bollettino AIB», 41 (2001), n. 4, p. 409-439; Id., La quarta rivoluzione: sei lezioni sul futuro del libro. Bari, Roma: Laterza, 2010.
[3] Giuseppe Vitiello, Il libro contemporaneo: editoria, biblioteconomia e comunicazione scientifica. Milano: Editrice bibliografica, 2009.
4 Cfr. Civic Agenda European Unit, A review of public library e-lending models, produced by Dan Mount. 2014, https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Rapporten-Public-Library-e-Lending-Models.pdf; Dan Mount, Research for CULT Committee: e-lending: challenges and opportunities: study. [Brussels]: European Parliament. Directorate-general for internal policy. Policy Department for Structural and Cohesion Policies, 2016, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573453/IPOL_STU(2017)573453_EN.pdf; European Bureau of Library, Information and Documentation Associations; Expert Group on Information Law, First European overview on e-lending in public libraries: an interim report prepared by EBLIDA EGIL (Expert Group on Information Law): country profiles and summary tables. [The Hague]: EBLIDA 2022, http://www.eblida.org/News/2022/first-european-overview-elending-public-libraries.pdf.
[5] M. Wu, Building a collaborative digital collection cit.
[6] Si veda ad esempio Michelle M. Wu, Piece-by-piece review of digitize-and-lend projects through the lens of copyright and fair use, «Legal reference services quarterly», 36 (2017), n. 2, p. 51-73, DOI: 10.1080/0270319X.2017.1359059; Ead., Shared collection development, digitization, and owned digital collections, «Collection management», 44 (2019), n. 2-4, p. 131-145, DOI: 10.1080/01462679.2019.1566107.
[7] K. Courtney; D. Hansen, White paper on controlled digital lending cit.
[8] K. Courtney [et al.], Position statement on controlled digital lending cit. Per i firmatari dello Statement si veda https://controlleddigitallending.org/signatories/.
9 K. Courtney [et al.], Position statement on controlled digital lending cit.
10 K. Courtney; D. Hansen, White Paper on controlled digital lending cit.
11 American Library Association, Copyright for libraries: general information, https://libguides.ala.org/copyright/general.
12 United States Code: Copyright Office, 17 U.S.C., §106(3), https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#106; Ivi, §109(a), https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#109.
13 K. Courtney; D. Hansen, White paper on controlled digital lending cit.
14 Dir. CE 2006/115/, art. 6, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0115.
15 Si veda il caso Capitol Records, LLC v. Redigi Inc. (1:12-cv-00095): District Court, S.D. New York, https://www.courtlistener.com/docket/4350067/capitol-records-llc-v-redigi-inc/, e per quanto riguarda la realtà europea il caso Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers v. Tom Kabinet Internet BV and Others (C-263/18), https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-263/18.
16 United States Code: Copyright Office, 17 U.S.C., § 107, https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107.
17 «Transformative uses are those that add something new, with a further purpose or different character, and do not substitute for the original use of the work», U.S. Copyright Office, U.S. Copyright Office Fair Use Index, https://www.copyright.gov/fair-use/.
18 Cfr. K. Courtney; D. Hansen, White paper on controlled digital lending cit.
19 Open Library, https://openlibrary.org/about. Per altri casi si veda ad esempio Christina De Castell [et al.], Controlled digital lending of library books in Canada, «Partnership», 17 (2022), n. 2, p. 1-35, DOI: 10.21083/partnership.v17i2.7100; Xuan Pang, Controlled digital lending: past emergency implementation led to future exploration, «Journal of access services», 19 (2022), n. 4, p 154-166, DOI: 10.1080/15367967.2023.2170803; Brandon Board; Karl Stutzman, Controlled digital lending: an e-book solution when there is no e-book?, «Atla summary of proceedings», 74 (2020), p. 157-165, DOI: 10.31046/proceedings.2020.1857.
20 Wayback Machine, https://archive.org/web/.
21 Cfr. The Authors Guild, An update on Open Library. 18 gennaio 2018, https://authorsguild.org/news/update-open-library/; Edward Hasbrouck, NWU denounces “controlled digital lending”, «National Writers Union», 13 febbraio 2019, https://nwu.org/nwu-denounces-cdl/; Association of American Publishers, Statement on flawed theory of “controlled digital lending”. 4 febbraio 2019, https://publishers.org/news/statement-on-flawed-theory-of-controlled-digital-lending/.
[22] Anche per quanto riguarda il CDL la pandemia può costituire un termine di periodizzazione, si veda ad esempio Chad Currier; Alissa Centivany, Controlled digital lending, «asis&t», 58 (2021), n. 1, p. 80-91, DOI: 10.1002/pra2.438.
23 Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive (1:20-cv-04160). Per la documentazione del caso si veda https://www.courtlistener.com/docket/17211300/hachette-book-group-inc-v-internet-archive/. Per una ricostruzione del percorso che ha portato al processo si veda https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/91795-hachette-v-internet-archive-all-our-coverage.html.
24 Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive (1:20-cv-04160), United States District Court for the Southern District of New York, Opinion and Order: John G. Koeltl, District Judge, https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.537900/gov.uscourts.nysd.537900.188.0.pdf.
25 Cfr. G. Roncaglia, La quarta rivoluzione cit., p. 52-122.
26 Richard Brandt, One click: la visione di Jeff Bezos e il futuro di Amazon. Milano: Rizzoli-Etas, 2012; Brian Dumaine, Bezonomia: come Amazon ha cambiato la nostra vita e cosa possiamo imparare dalle strategie di Jeff Bezos. Milano: Hoepli, 2020.
27 G. Roncaglia, La quarta rivoluzione cit., p. 154-163.
28 Cfr. John B. Thompson, Book war: the digital revolution in publishing. Cambridge: Polity Press, 2021, cap. The origins and rise of the ebook. Dopo il 2012 la crescita non sarà più così impressionante.
29 John J. Regazzi, Scholarly communications: a history from content as king to content as kingmaker. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2015; Giuseppe Vitiello, The economic foundation of library copyright strategies in Europe, «Liber quarterly», 31 (2021), n. 1, p. 1-40, DOI: https://doi.org/10.18352/lq.10369.
30 Overdrive, https://company.overdrive.com/company-profile/who-we-are/.
31 Cfr. nota 4.
32 Per una introduzione sul prestito digitale si veda Gino Roncaglia, L’e-lending bibliotecario: alcune note introduttive, «Biblioteche oggi», 33 (2015), p. 5-7; Fabio Mercanti, Prestito digitale. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2022.
33 Giorgio Spedicato, La disciplina giuridica del prestito digitale di opere dell’ingegno, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2013, n. 3, p. 1055-1074; Id., Digital lending and public access to knowledge. In: Intellectual property and access to im/material goods, edited by Jessica C. Lai, Dominicé A. Maget. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, p. 149-175.
34 Cfr. Michelle Sisto, Publishing and library e-lending: an analysis of the decade before Covid-19, «Publishing research quarterly», 38 (2022), n. 2, p. 405-422, DOI: 10.1007/s12109-022-09880-7.
35 David Brien; Urs Gasser; John G. Palfrey, E-books in libraries: a briefing document developed in preparation for a workshop on e-lending in libraries, «Berkman Center Research publication», 2012, n. 15, https://ssrn.com/abstract=2111396.
36 International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA 2014 elending background paper. Agosto 2014, https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/e-lending/documents/ifla-elending-background-paper-aug-2014-rev.pdf; European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, The right to e-read: position paper and statement. Maggio 2014, http://www.eblida.org/about-eblida/archive/e-read/the-right-to-e%E2%80%90read-position-paper-and-statement.html.
37 Jeff Kaplan, “The e-book thing isn’t happening, it has happened”, «Internet Archive blogs», 18 gennaio 2011, https://blog.archive.org/2011/01/18/%E2%80%9Cthe-e-book-thing-isn%E2%80%99t-happening-it-has-happened-%E2%80%9D/; Andrew Albanese, At ALA Midwinter, Brewster Kahle, librarians ponder the e-book future, «Publishers weekly», 10 gennaio 2011, https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/trade-shows-events/article/45730-at-ala-midwinter-brewster-kahle-librarians-ponder-the-e-book-future.html.
38 Andrew Albanese, Brewster's Millions: ALA Preview 2011, «Publishers weekly», 30 maggio 2011, https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/trade-shows-events/article/47448-brewster-s-millions-ala-preview-2011.html.
39 Andrew Albanese, Internet Archive to publishers: drop ‘needless’ copyright lawsuit and work with us, «Publishers weekly», 23 luglio 2020, https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/libraries/article/83929-internet-archive-to-publishers-drop-needless-copyright-lawsuit-and-work-with-us.html.
40 Kyle K. Courtney, Libraries do not need permission to lend books: fair use, first sale, and the fallacy of licensing culture, «Medium», 28 maggio 2020, https://medium.com/@KyCour/libraries-do-not-need-permission-to-lend-books-fair-use-first-sale-and-the-fallacy-of-licensing-f84d5ad2f534.
41 Si veda il documento dell’accusa disponibile al link https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.537900/gov.uscourts.nysd.537900.1.0_1.pdf.
42 Andrew Albanese, Publishers, Internet Archive trade reply briefs in book scanning case, «Publishers weekly», 6 settembre 2022, https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/libraries/article/90246-publishers-internet-archive-trade-reply-briefs-in-book-scanning-case.html; Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive (1:20-cv-04160), United States District Court for the Southern District of New York, Defendant Internet Archive’s answer and affirmative defenses to the complaint, July 28 2020, https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.537900/gov.uscourts.nysd.537900.33.0_1.pdf.
43 Cfr. Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive (1:20-cv-04160), United States District Court for the Southern District of New York, Opinion and Order: John G. Koeltl, District Judge, March 24 2023, p. 41, 39, https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.537900/gov.uscourts.nysd.537900.188.0.pdf. Con «Works in Suit» si intendono i 127 titoli protetti da copyright pubblicati dagli editori querelanti e resi disponibili tramite la OL e che sono oggetto della causa, cfr. Ivi, p. 1. Per la lista completa si veda l’Exhibit A del documento dell’accusa https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.537900/gov.uscourts.nysd.537900.1.1.pdf.
44 Chris Freeland, The fight continues, «Internet Archive blogs», 25 marzo 2023, https://blog.archive.org/2023/03/25/the-fight-continues/.
45 Association of American Publishers, Publishers prevail in summary judgement against Internet Archive for copyright infringement, 24 marzo 2023, https://publishers.org/news/publishers-prevail-in-summary-judgement-against-internet-archive-for-copyright-infringement/.
46 Si tenga presente che nel caso Hachette v. Internet Archive viene messo in dubbio che sia possibile controllare effettivamente il prestito tra cartaceo e digitale, cfr. Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive (1:20-cv-04160) cit., p. 31-32.
47 Ad esempio Google Books offre anteprime parziali di libri digitalizzati e la possibilità di fare ricerche nel testo e ottenere alcuni frammenti dello stesso (snippet). Anche Google Books è stato oggetto di un procedimento giudiziario, per una sintesi del caso si veda Authors Guild, Inc. v. Google Inc., https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/authorsguild-google-2dcir2015.pdf.
48 International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA statement on controlled digital lending. 16 giugno 2021, https://repository.ifla.org/handle/123456789/1835, traduzione italiana disponibile al seguente indirizzo https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1836/2/IFLA_position_controlled_digital_lending_IT.pdf.
[49] Ivi.
50 In italiano ‘Diritto di prestito pubblico’. IFLA precisa che «Where compensation under PLR is required, reflection will be necessary on its application to CDL. IFLA is strongly opposed to PLR on eBooks which are only available for a limited number of loans or time». Per quanto riguarda il PLR si propone quindi una differenza di trattamento tra CDL e alcuni casi di licensing.
51 Per la documentazione relativa al caso si veda https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-174/15.
52 Cfr. nota 11.
53 European Bureau of Library, Information and Documentation Associations; Expert Group on Information Law, Handbook of comparative e-lending policies in European public libraries. April 2023, http://www.eblida.org/News/2023/Full-version-EBLIDA-Handbook-of-comparative-e-lending-policies-in-Europe-2023.pdf.
54 Ivi, p. 39.
[55] La copia a stampa è stata ottenuta in maniera legittima tramite acquisto o donazione e i titolari dei diritti hanno ricevuto un compenso economico per il loro lavoro quando la copia fisica è stata acquistata; cfr. Michelle M. Wu, Revisiting controlled digital lending post-ReDigi, «First Monday», 24 (2019), n. 5-6, DOI: 10.5210/fm.v24i5.9644.
56 Ivi, p. 28.
57 Association of American Publishers, Publishers prevail in summary judgement cit.
58 Cfr. M. Sisto, Publishing and library e-lending cit.